Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017
Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni;
Visto il regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto l'art. 28, commi 1 e 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi su mutui o locazioni finanziarie, e stabilisce che le disposizioni applicative, e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel capo III della medesima legge sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo III della medesima legge, nonche' del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29;
Visto altresi' l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante «Modalita' di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 13 luglio 2017, recante «Riparto del "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" per l'anno 2017», in corso di registrazione;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 27 luglio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'art. 28 della legge n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massimi di intensita' di aiuto, alle condizioni per l'accesso al beneficio, alle priorita' nella concessione dei contributi e agli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.
 

Tabella 1

Tipologie di investimenti rientranti nelle finalita'
di cui all'art. 3, comma 2
(ulteriormente specificati nella modulistica
predisposta dalla DG Cinema)

Acquisto dei locali;
Lavori edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
Impianti di proiezione digitale e relativi accessori;
Impianti audio;
Impianti di climatizzazione;
Impianti e attrezzature di biglietteria automatica;
Impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale;
Impianti di innovazione digitale;
Arredi e poltrone;
Lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli;
Lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi alla fruizione cinematografica.

Massimali di costo eleggibile per gli interventi
di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c)

Monosala: massimale complessivo di costo eleggibile: € 2.000.000.
Multisala:
massimale di costo eleggibile per gli investimenti connessi alle parti comuni e alla prima sala: € 2.000.000;
incremento di massimale per ogni ulteriore sala, purche' con capienza pari o superiore a 40 posti: € 350.000;
massimale complessivo di costo eleggibile per l'intera struttura: € 6.000.000.

Massimali di costo eleggibile per interventi
di cui all'art. 3, comma 2, lettera d)

Massimali di costo eleggibile:
€ 650.000 per le monosala;
€ 1.250.000 per le multisala a due schermi;
€ 1.750.000 per le multisala a tre schermi;
€ 2.100.000 per le multisala a quattro schermi;
€ 2.250.000 per le multisala a cinque e piu' schermi.
In caso di sala dichiarata di interesse culturale, il massimale di costo eleggibile per sale aventi da uno a tre schermi e' pari a € 1.750.000.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) «film» ovvero «opera cinematografica», l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, secondo i parametri e i requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
d) «film di nazionalita' italiana»: il film che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, di cui all'art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017;
e) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata;
f) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attivita' nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o piu' schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980;
i) «proiezione cinematografica»: l'attivita' di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda.
 
Art. 3

Riparto delle risorse

1. Le risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, destinate agli interventi di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 28 della medesima legge, sono pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono cosi' ripartite:
a) 50 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
b) 25 per cento dell'ammontare complessivo annuo per realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) 15 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) 10 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
3. Le risorse eventualmente non assegnate nell'anno in relazione a una o piu' delle finalita' di cui al comma 2 possono essere destinate, ove necessario, all'accoglimento di istanze di contributo eventualmente eccedenti la disponibilita' di risorse previste per una o piu' delle altre finalita' di cui al medesimo comma 2, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 6.
 
Art. 4

Requisiti di ammissibilita'

1. I contributi di cui al presente decreto sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata.
2. Il contributo, a pena di inammissibilita' ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente:
a) rispetti i requisiti di accessibilita' dei soggetti portatori di handicap motorio, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo;
b) consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilita', anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza;
c) svolga l'attivita' di proiezione cinematografica per i successivi cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti ovvero dalla data di inizio attivita', nel caso di riattivazione di sale dimesse o realizzazione di nuove sale;
d) programmi per almeno tre anni dalla data di concessione del beneficio una percentuale minima di film di nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale aventi non piu' di due schermi cinematografici.
3. A pena di decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il beneficiario comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale degli schemi di aiuto disciplinati nel presente decreto.
 
Art. 5

Presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributo sono presentate alla DG cinema nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG Cinema.
2. Alla richiesta di contributo sono allegati:
a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l'indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non puo' avvenire oltre i dodici mesi successivi e la cui conclusione non puo' comunque essere superiore ai 24 mesi dall'inizio;
b) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio;
c) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica.
3. Il contributo e' erogato dalla DG cinema per il 30 per cento del suo ammontare all'atto di assegnazione del contributo medesimo; il saldo del contributo e' erogato, previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DG Cinema, entro 90 giorni dal termine dei lavori. Alla richiesta devono in ogni caso essere allegati:
a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo;
b) l'attestazione del costo complessivo dei lavori, con attestazione della effettivita' e congruita' delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti accreditati e secondo le modalita' previste nella modulistica;
c) l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica.
 
Art. 6

Assegnazione del contributo

1. In caso di incapienza delle risorse per una o piu' delle finalita' previste all'art. 3, comma 2, il contributo e' assegnato, nell'ambito di ciascuna delle finalita' medesime, sulla base del seguente ordine di priorita', fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza;
b) sale cinematografiche storiche, ovunque ubicate;
c) sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;
d) sale cinematografiche ubicate in comuni sotto i 15.000 abitanti in cui vi siano sale cinematografiche attive o in comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, con precedenza alle sale ubicate nelle periferie urbane;
e) con riferimento alle sale di cui alle lettere a), b), c) e d), i contributi sono assegnati con priorita' alle sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, secondo le specifiche, i parametri e i punteggi indicati nella modulistica;
f) con riferimento alle sale di cui alla lettera d), i contributi sono assegnati con priorita' alle sale ubicate in comuni in cui sia minore il rapporto fra numero di schermi cinematografici attivi e popolazione residente nel comune di ubicazione della sala; con riferimento alle citta' metropolitane tale rapporto e' calcolato sulla base delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. I contributi sono assegnati sulla base degli investimenti e dei costi massimi ammissibili indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Fermi restando i costi massimi ammissibili di cui alla tabella 1 allegata, il contributo assegnato e' pari al:
a) 60 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) 50 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui al comma 1, lettera d).
4. Le aliquote di cui al comma 3 sono incrementate di:
a) 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;
b) 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese.
5. I contributi assegnati per le finalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016.
6. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuto di Stato.
 
Art. 7

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La DG Cinema puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto, nonche' disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, e' disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
5. Per i soggetti cui e' assegnato uno o piu' dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a € 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica la modulistica prevista.
2. Con riferimento agli investimenti di cui al presente decreto che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, le istanze di contributo possono essere presentate alla DG Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 4 agosto 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev.ne n. 1959
 
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