Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2017, n. 146 |
Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) ed in particolare l'articolo 1, comma 163, che stabilisce che «con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.»; Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni; Visto l'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, concernente la definizione del calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre delle 16 aree tecniche - aree all digital - in cui e' stato suddiviso il territorio nazionale; Considerato che, in attuazione del calendario di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, la transizione alla tecnologia digitale terrestre si e' conclusa nel 2012; Considerato che l'esercizio dell'attivita' televisiva in tecnica digitale non avviene in regime concessorio ma tramite il rilascio di diritti d'uso agli operatori di rete e autorizzazioni ai fornitori di servizi media audiovisivi; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, concernente regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, concernente regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali; Visto il codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; Visto il codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 23 giugno 2011, n. 353, concernente nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011; Vista le delibera AgCom n. 402/15/CONS recante modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'articolo 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, commi da 160 a 164; Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 22 giugno 2017; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3 e di seguito definite anche «emittenti».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 23 agosto 1988 n. 400. «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (33); b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (35) (36). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". - Si riporta il testo dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84: decreto-legge. 8 aprile 2008 n. 59. «Art. 8-novies. (Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086). - In vigore dal 29 aprile 2012. 1.Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni». 2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. 5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi (22) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dei commi 160 e 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O. n. 70: «160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalita' sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. 163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255: «Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione). - (Omissis). 4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.» |
| Tabella 1 (di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)
CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6
1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche e' ripartito, per gli anni 2016 e 2017, secondo le aree e le aliquote sotto riportate:
=============================================== | Aree | Aliquote | +===========================+=================+ |a) criterio inerente ai | | |dipendenti e ai giornalisti| | |di cui all'articolo 6, | | |comma 1, lettere a) e b) | 80% | +---------------------------+-----------------+ |b) criterio inerente ai | | |dati Auditel di cui | | |all'articolo 6, comma 1, | | |lettera c) (per le | | |emittenti televisive) e ai | | |ricavi per vendita di spazi| | |pubblicitari (per le | | |emittenti radiofoniche) di | | |cui all'articolo 6, comma | | |1, lettera d). | 17% | +---------------------------+-----------------+ |c) criterio inerente ai | | |costi sostenuti per spese | | |in tecnologie innovative di| | |cui all'articolo 6, comma | | |1, lettera e). | 3% | +---------------------------+-----------------+
A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche e' ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:
=============================================== | Aree | Aliquote | +===========================+=================+ |a) criterio inerente ai | | |dipendenti e ai giornalisti| | |di cui all'articolo 6, | | |comma 1, lettere a) e b) | 67% | +---------------------------+-----------------+ |b) criterio inerente ai | | |dati Auditel di cui | | |all'articolo 6, comma 1, | | |lettera c) (per le | | |emittenti televisive) e ai | | |ricavi per vendita di spazi| | |pubblicitari (per le | | |emittenti radiofoniche) di | | |cui all'articolo 6, comma | | |1, lettera d). | 30% | +---------------------------+-----------------+ |c) criterio inerente ai | | |costi sostenuti per spese | | |in tecnologie innovative di| | |cui all'articolo 6, comma | | |1, lettera e). | 3% | +---------------------------+-----------------+
2. Per la determinazione del punteggio relativo all'area a) si tiene conto dei seguenti criteri: a) il personale applicato allo svolgimento dell'attivita' oggetto della domanda nel biennio precedente e' cosi' suddiviso: 1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t1; 2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t2. Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione e/o contratto di solidarieta' e' calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale; b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato, applicati allo svolgimento dell'attivita' oggetto della domanda, sono cosi' suddivisi: 1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t3; 2) pubblicisti e praticanti, di seguito indicato come tipologia t4. Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato e' pari a alla meta' del punteggio relativo alla tipologia t3; il punteggio dei giornalisti pubblicisti e praticanti con contratto a tempo determinato e' pari alla meta' del punteggio relativo alla tipologia t4. Il punteggio dei giornalisti professionisti, pubblicisti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarieta' e dei praticanti e' calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale; c) il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori e' calcolato come:
Parte di provvedimento in formato grafico
d) qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un'altra tra quelle di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo; e) l'attribuzione della maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell'articolo 6, al fine di premiare l'incremento del numero complessivo dei dipendenti rispetto all'anno precedente, viene applicata al solo punteggio relativo all'area a). Tale maggiorazione e' riconosciuta qualora il numero medio complessivo di dipendenti, ottenuto sommando al termine della fase istruttoria tutti i valori relativi alle quattro tipologie considerate, calcolati come indicato nella lettera c), superi di almeno una unita' l'analogo valore risultato dall'istruttoria della domanda presentata l'anno precedente. La maggiorazione e' calcolata nella misura del 2 per cento per ogni unita' aggiuntiva fino al limite di 5; f) l'attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell'articolo 6, al fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra societa' titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione ed il proprio prodotto informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all'area a). 3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri: a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio/palinsesto nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisti direttamente dal Ministero presso la societa' Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto e' valutato pari a zero; b) per le sole emittenti radiofoniche, i dati relativi al totale dei ricavi dell'emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell'anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all'interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici. 4. Per la determinazione del punteggio relativo all'area c) si tiene conto del seguente criterio: a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti: 1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relativi a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori; 2) investimenti in prototipi a supporto dell'attivita' editoriale dei giornalisti; 3) investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilita' sensoriali o cognitive con l'intento di rendere piu' agevole l'accesso ai contenuti offerti; 4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche. 5. La maggiorazione del 15 per cento del punteggio prevista dal comma 4 dell'articolo 6, applicabile solo nel caso in cui la domanda venga presentata per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall'emittente nelle aree a) e c) di cui al comma 1 della presente tabella. |
| Art. 2
Criteri di ripartizione del Fondo
1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», provvede al riparto delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, assegnate al Ministero, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri: a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7; b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7. 2. Il Ministero e' autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi. 3. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1. |
| Tabella 2 (di cui all'articolo 6, comma 5) Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento e della tabella 1 ai fini della formazione delle graduatorie: i punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
============================================================= | Area a) | Punteggio (P) | +=============================+=============================+ |Unita' di personale a tempo | | |indeterminato full-time | | |occupato nell'intero biennio | | |(t1) | 60 | +-----------------------------+-----------------------------+ |Unita' di personale a tempo | | |determinato o con contratto | | |di apprendistato full-time | | |(t2) | 30 | +-----------------------------+-----------------------------+ |Unita' di giornalisti | | |professionisti iscritti | | |all'Albo full-time occupati | | |nell'intero biennio (t3) | 100 | +-----------------------------+-----------------------------+ |Unita' di pubblicisti e | | |praticanti full-time occupati| | |nell'intero biennio (t4) | 60 | +-----------------------------+-----------------------------+
Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo. Il punteggio relativo all'area a) si calcola come:
Parte di provvedimento in formato grafico =========================================================== | Area b) Emittenti televisive | Punteggio | +=====================================+===================+ |Media ponderata valori Auditel per il| | |marchio/palinsesto indicato nella | | |domanda | Pari al valore k | +-------------------------------------+-------------------+
La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue: K = (AMR x Famr x Za + RCH x Zr)/10000 dove: AMR = ascolto medio del marchio/palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui ha fatto domanda. RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente del marchio/palinsesto nella regione per cui ha fatto domanda. Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sara' normalizzato con il fattore costante Famr. Famr = Ʃ contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel. Ʃ ascolto medio su base annua sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017; Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio. Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi. K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio/palinsesto per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel.
=============================================== | Area b) Emittenti | | | radiofoniche | Punteggio | +=========================+===================+ |Ricavi per vendita di | | |spazi pubblicitari (R) da| | |euro 0 a euro 49.999 | 10 | +-------------------------+-------------------+ |Ricavi per vendita di | | |spazi pubblicitari (R) da| | |euro 50.000 a euro 99.999| 20 | +-------------------------+-------------------+ |Ricavi per vendita di | | |spazi pubblicitari (R) da| | |euro 100.000 a euro | | |399.999 | 30 | +-------------------------+-------------------+ |Ricavi per vendita di | | |spazi pubblicitari (R) da| | |euro 400.000 a euro | | |699.999 | 40 | +-------------------------+-------------------+ |Ricavi per vendita di | | |spazi pubblicitari (R) da| | |euro 700.000 a euro | | |999.999 | 50 | +-------------------------+-------------------+ |Ricavi per vendita di | | |spazi pubblicitari (R) da| | |euro 1.000.000 e oltre | 60 | +-------------------------+-------------------+ ============================================= | Area c) | Punteggio | +=====================+=====================+ |Spese in tecnologie | | |innovative (S) da | | |euro 0 a euro 9.999 | 10 | +---------------------+---------------------+ |Spese in tecnologie | | |innovative (S) da | | |euro 10.000 a euro | | |19.999 | 20 | +---------------------+---------------------+ |Spese in tecnologie | | |innovative (S) da | | |euro 20.000 a euro | | |29.999 | 30 | +---------------------+---------------------+ |Spese in tecnologie | | |innovative (S) oltre | | |euro 30.000 | 40 | +---------------------+---------------------+ |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento le emittenti rientranti nelle seguenti categorie: a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN); b) emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3, una volta completata la fase di avvio dell'operativita' su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre; d) le emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. E' fatta comunque salva la possibilita' per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n.70: «Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). - (Omissis). 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario. 2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.». - Si riporta il testo del comma 1, lettere n) e bb), dell'articolo 2 e dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005 n. 208 - Suppl. Ordinario n. 150: «Art. 2 (Definizioni). - (Omissis). 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (Omissis). n) «emittente a carattere comunitario», l'emittente che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21; (Omissis). bb) «emittente radiofonica», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale», l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali; 3) «emittente radiofonica nazionale», l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;» «Art. 24 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica). - 1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.». |
| Art. 4
Requisiti di ammissione
1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): a) che, per ogni marchio/palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attivita' di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palinsesto, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarieta' e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda: 1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui e' stata presentata la domanda abbia piu' di 5 milioni di abitanti; 2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui e' stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti; 3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui e' stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti; b) che, a partire dalla domanda relativa all'anno 2018, per i soli marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantita' superiore ai seguenti limiti: 1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018; 2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019; 3) 20 per cento a partire dalla data di presentazione della domanda per l'anno 2020; c) che aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36; d) a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, che per i marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda siano state trasmesse, nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7 - 23. 2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarieta' e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda. 3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attivita' di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001 n. 42 - Suppl. Ordinario n. 30: «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.». |
| Art. 5
Procedura per l'erogazione dei contributi
1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' quindi consentita la presentazione di piu' domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare, ivi comprese la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e le dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti dati e notizie richiesti ai sensi del presente regolamento. Con il medesimo decreto e' stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017. 3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonche' separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti. 4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6, nonche' dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto. 5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalita' di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, puo' presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica. 6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalita' di cui ai commi 3 e 4. 7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed e' autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche. 8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. 9. Allo svolgimento delle attivita' di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente. 10. In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo gia' concesso ai sensi dell'articolo 8 e' data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003 n.214 - Suppl. Ordinario n. 150: «Art. 34 (Diritti amministrativi). - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10. 2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso. 2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. «Art. 35 (Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture). - 1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10. 3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93. 4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.». |
| Art. 6
Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi
1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri: a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attivita' di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarieta' e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralita' di domande per piu' marchi/palinsesti, o presenti domande in piu' regioni, per i dipendenti impiegati per marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in piu' di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio e' quantificato sul numero medio dei dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente; b) numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attivita' di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarieta' e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralita' di domande per piu' marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in piu' di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio e' quantificato sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente; c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017; d) con riferimento alle emittenti radiofoniche, in attesa della piena operativita' di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo quanto stabilito nell'allegata tabella 1. 2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti e' destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi e' destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non puo' ottenere un contributo complessivo di importo piu' elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1. 3. E' riconosciuta, a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, una maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio individuale conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al comma 1, lettere a) e b), dalle emittenti televisive e radiofoniche che dimostrano un incremento nel numero complessivo dei dipendenti di almeno una unita' rispetto all'anno precedente. Detta maggiorazione e' calcolata in misura del 2 per cento per ciascun dipendente e giornalista aggiuntivo. Al fine di salvaguardare l'occupazione e migliorare l'informazione, limitatamente alle emittenti televisive, sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti, di cui al comma 1, lettere a) e b), e' riconosciuta per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018 una maggiorazione del 10 per cento per le emittenti che negli ultimi tre anni abbiamo effettuato acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni di societa' o rami d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media audiovisivi a livello locale e che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di almeno due annualita' di contributi, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale maggiorazione e' riconosciuta a condizione che l'emittente in questione non presenti nuova domanda di contributo in relazione al soggetto acquisito. 4. E' riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea. 5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. |
| Art. 7
Emittenti a carattere comunitario
1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate: a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento; 2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entita' delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b). 3. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti. |
| Art. 8
Revoca dei contributi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo e' revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio. E' altresi' causa di revoca del contributo il mancato rispetto dell'impegno oggetto della dichiarazione prescritta dall'articolo 4, comma 1, lettera b). 2. La regolarita' contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonche' l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi. 4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute. |
| Art. 9
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono conseguentemente abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo del commi 164 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 70: «164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti: a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Il decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225 (Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2002, n. 242. Il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2004, n. 285. |
| Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e delle risorse assegnate al Ministero in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
| Art. 11
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 agosto 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 835 |
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