Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2017, n. 146
Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) ed in particolare l'articolo 1, comma 163, che stabilisce che «con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.»;
Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, concernente la definizione del calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre delle 16 aree tecniche - aree all digital - in cui e' stato suddiviso il territorio nazionale;
Considerato che, in attuazione del calendario di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, la transizione alla tecnologia digitale terrestre si e' conclusa nel 2012;
Considerato che l'esercizio dell'attivita' televisiva in tecnica digitale non avviene in regime concessorio ma tramite il rilascio di diritti d'uso agli operatori di rete e autorizzazioni ai fornitori di servizi media audiovisivi;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, concernente regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, concernente regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali;
Visto il codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 23 giugno 2011, n. 353, concernente nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011;
Vista le delibera AgCom n. 402/15/CONS recante modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'articolo 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, commi da 160 a 164;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 22 giugno 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3 e di seguito definite anche «emittenti».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.: 23 agosto 1988 n. 400.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (33);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (35) (36).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84:
decreto-legge. 8 aprile 2008 n. 59.
«Art. 8-novies. (Modifica all'articolo 15, comma 1, del
testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma
12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione
n. 2005/5086). - In vigore dal 29 aprile 2012. 1.Il comma
1 dell'articolo 15 del testo unico della radiotelevisione,
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici
per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze
per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi
di interesse generale, la disciplina per l'attivita' di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi
del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15
novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12
dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente
normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il
trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di
autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo
14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo
programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per
l'esercizio delle reti televisive digitali saranno
assegnati, in conformita' ai criteri di cui alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, fatta
eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il
penultimo capoverso, dell'allegato A, nel rispetto dei
principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su
criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al
piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, non avente natura
regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi (22) dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle
rispettive scadenze.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 160 e 163 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O. n. 70:
«160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono
riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale
prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni
di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni. Le somme di cui al
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera
a), ferma restando l'assegnazione alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita' sono attribuite sulla base
dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare
versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento,
se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui
al presente comma non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo.
163. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b)
del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di
obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del
pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione
nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei
contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie
innovative.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2016, n. 255:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - (Omissis).
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.»
 

Tabella 1
(di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)

CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche e' ripartito, per gli anni 2016 e 2017, secondo le aree e le aliquote sotto riportate:

===============================================
| Aree | Aliquote |
+===========================+=================+
|a) criterio inerente ai | |
|dipendenti e ai giornalisti| |
|di cui all'articolo 6, | |
|comma 1, lettere a) e b) | 80% |
+---------------------------+-----------------+
|b) criterio inerente ai | |
|dati Auditel di cui | |
|all'articolo 6, comma 1, | |
|lettera c) (per le | |
|emittenti televisive) e ai | |
|ricavi per vendita di spazi| |
|pubblicitari (per le | |
|emittenti radiofoniche) di | |
|cui all'articolo 6, comma | |
|1, lettera d). | 17% |
+---------------------------+-----------------+
|c) criterio inerente ai | |
|costi sostenuti per spese | |
|in tecnologie innovative di| |
|cui all'articolo 6, comma | |
|1, lettera e). | 3% |
+---------------------------+-----------------+

A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche e' ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:

===============================================
|  Aree | Aliquote |
+===========================+=================+
|a) criterio inerente ai | |
|dipendenti e ai giornalisti| |
|di cui all'articolo 6, | |
|comma 1, lettere a) e b) | 67% |
+---------------------------+-----------------+
|b) criterio inerente ai | |
|dati Auditel di cui | |
|all'articolo 6, comma 1, | |
|lettera c) (per le | |
|emittenti televisive) e ai | |
|ricavi per vendita di spazi| |
|pubblicitari (per le | |
|emittenti radiofoniche) di | |
|cui all'articolo 6, comma | |
|1, lettera d). | 30% |
+---------------------------+-----------------+
|c) criterio inerente ai | |
|costi sostenuti per spese | |
|in tecnologie innovative di| |
|cui all'articolo 6, comma | |
|1, lettera e). | 3% |
+---------------------------+-----------------+

2. Per la determinazione del punteggio relativo all'area a) si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il personale applicato allo svolgimento dell'attivita' oggetto della domanda nel biennio precedente e' cosi' suddiviso:
1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t1;
2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t2.
Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione e/o contratto di solidarieta' e' calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale;
b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato, applicati allo svolgimento dell'attivita' oggetto della domanda, sono cosi' suddivisi:
1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t3;
2) pubblicisti e praticanti, di seguito indicato come tipologia t4.
Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato e' pari a alla meta' del punteggio relativo alla tipologia t3; il punteggio dei giornalisti pubblicisti e praticanti con contratto a tempo determinato e' pari alla meta' del punteggio relativo alla tipologia t4.
Il punteggio dei giornalisti professionisti, pubblicisti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarieta' e dei praticanti e' calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale;
c) il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario.
Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori e' calcolato come:


Parte di provvedimento in formato grafico

d) qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un'altra tra quelle di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo;
e) l'attribuzione della maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell'articolo 6, al fine di premiare l'incremento del numero complessivo dei dipendenti rispetto all'anno precedente, viene applicata al solo punteggio relativo all'area a). Tale maggiorazione e' riconosciuta qualora il numero medio complessivo di dipendenti, ottenuto sommando al termine della fase istruttoria tutti i valori relativi alle quattro tipologie considerate, calcolati come indicato nella lettera c), superi di almeno una unita' l'analogo valore risultato dall'istruttoria della domanda presentata l'anno precedente. La maggiorazione e' calcolata nella misura del 2 per cento per ogni unita' aggiuntiva fino al limite di 5;
f) l'attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell'articolo 6, al fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra societa' titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione ed il proprio prodotto informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all'area a).
3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:
a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio/palinsesto nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisti direttamente dal Ministero presso la societa' Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto e' valutato pari a zero;
b) per le sole emittenti radiofoniche, i dati relativi al totale dei ricavi dell'emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell'anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all'interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici.
4. Per la determinazione del punteggio relativo all'area c) si tiene conto del seguente criterio:
a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:
1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relativi a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;
2) investimenti in prototipi a supporto dell'attivita' editoriale dei giornalisti;
3) investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilita' sensoriali o cognitive con l'intento di rendere piu' agevole l'accesso ai contenuti offerti;
4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.
5. La maggiorazione del 15 per cento del punteggio prevista dal comma 4 dell'articolo 6, applicabile solo nel caso in cui la domanda venga presentata per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall'emittente nelle aree a) e c) di cui al comma 1 della presente tabella.
 
Art. 2

Criteri di ripartizione del Fondo

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», provvede al riparto delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, assegnate al Ministero, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri:
a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7;
b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7.
2. Il Ministero e' autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.
3. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
 

Tabella 2
(di cui all'articolo 6, comma 5)
Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento e della tabella 1 ai fini della formazione delle graduatorie:
i punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

=============================================================
|  Area a) |  Punteggio (P) |
+=============================+=============================+
|Unita' di personale a tempo | |
|indeterminato full-time | |
|occupato nell'intero biennio | |
|(t1) |  60 |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Unita' di personale a tempo | |
|determinato o con contratto | |
|di apprendistato full-time | |
|(t2) | 30 |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Unita' di giornalisti | |
|professionisti iscritti | |
|all'Albo full-time occupati | |
|nell'intero biennio (t3) | 100 |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Unita' di pubblicisti e | |
|praticanti full-time occupati| |
|nell'intero biennio (t4) | 60  |
+-----------------------------+-----------------------------+

Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.
Il punteggio relativo all'area a) si calcola come:


Parte di provvedimento in formato grafico
===========================================================
| Area b) Emittenti televisive | Punteggio |
+=====================================+===================+
|Media ponderata valori Auditel per il| |
|marchio/palinsesto indicato nella | |
|domanda | Pari al valore k |
+-------------------------------------+-------------------+

La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:
K = (AMR x Famr x Za + RCH x Zr)/10000
dove:
AMR = ascolto medio del marchio/palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui ha fatto domanda.
RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente del marchio/palinsesto nella regione per cui ha fatto domanda.
Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sara' normalizzato con il fattore costante Famr.
Famr = Ʃ contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.
Ʃ ascolto medio su base annua sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.
Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017;
Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio.
Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi.
K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio/palinsesto per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel.

===============================================
| Area b) Emittenti | |
| radiofoniche | Punteggio |
+=========================+===================+
|Ricavi per vendita di | |
|spazi pubblicitari (R) da| |
|euro 0 a euro 49.999 | 10 |
+-------------------------+-------------------+
|Ricavi per vendita di | |
|spazi pubblicitari (R) da| |
|euro 50.000 a euro 99.999| 20 |
+-------------------------+-------------------+
|Ricavi per vendita di | |
|spazi pubblicitari (R) da| |
|euro 100.000 a euro | |
|399.999 | 30 |
+-------------------------+-------------------+
|Ricavi per vendita di | |
|spazi pubblicitari (R) da| |
|euro 400.000 a euro | |
|699.999 | 40 |
+-------------------------+-------------------+
|Ricavi per vendita di | |
|spazi pubblicitari (R) da| |
|euro 700.000 a euro | |
|999.999 | 50 |
+-------------------------+-------------------+
|Ricavi per vendita di | |
|spazi pubblicitari (R) da| |
|euro 1.000.000 e oltre | 60 |
+-------------------------+-------------------+
=============================================
| Area c) | Punteggio  |
+=====================+=====================+
|Spese in tecnologie | |
|innovative (S) da | |
|euro 0 a euro 9.999 | 10 |
+---------------------+---------------------+
|Spese in tecnologie | |
|innovative (S) da | |
|euro 10.000 a euro | |
|19.999 | 20 |
+---------------------+---------------------+
|Spese in tecnologie | |
|innovative (S) da | |
|euro 20.000 a euro | |
|29.999 | 30 |
+---------------------+---------------------+
|Spese in tecnologie | |
|innovative (S) oltre | |
|euro 30.000 | 40 |
+---------------------+---------------------+

 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento le emittenti rientranti nelle seguenti categorie:
a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
b) emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3, una volta completata la fase di avvio dell'operativita' su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre;
d) le emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. E' fatta comunque salva la possibilita' per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
(Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
marzo 2001, n.70:
«Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione
della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della
radiodiffusione sonora). - (Omissis).
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in
tecnica digitale e, successivamente all'effettiva
introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo
mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla
predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di
assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, di tale
piano, i soggetti legittimamente operanti possono
proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e
i diritti del concessionario.
2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei
soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del
possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre
2001:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
locale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario, la natura giuridica di associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettere n) e bb),
dell'articolo 2 e dell'articolo 24 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 2005 n. 208 - Suppl. Ordinario n.
150:
«Art. 2 (Definizioni). - (Omissis).
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
(Omissis).
n) «emittente a carattere comunitario», l'emittente
che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione
dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5
per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a
trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero
compreso dalle 7 alle 21;
(Omissis).
bb) «emittente radiofonica», il titolare di
concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in
tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei
palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica
analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario»,
nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza
dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali
autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione; non sono considerati programmi originali
autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate
da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore
della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale
locale», l'emittente senza specifici obblighi di
palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui
almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e
servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno
di sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale», l'emittente
senza particolari obblighi, salvo la trasmissione
quotidiana di giornali radio;»
«Art. 24 (Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in
tecnica analogica). - 1. Fino all'adozione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui
all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora
privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri
in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione
o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti
per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, da parte dei soggetti
legittimamente operanti in possesso, alla data del 30
settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
locale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario, la natura giuridica di associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle
imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a
pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi
e non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione
sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu'
soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare
il segnale fino ad una copertura massima di quindici
milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il
Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino
all'avvenuto adeguamento.».
 
Art. 4

Requisiti di ammissione

1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):
a) che, per ogni marchio/palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attivita' di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palinsesto, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarieta' e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda:
1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui e' stata presentata la domanda abbia piu' di 5 milioni di abitanti;
2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui e' stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;
3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui e' stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti;
b) che, a partire dalla domanda relativa all'anno 2018, per i soli marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantita' superiore ai seguenti limiti:
1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018;
2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019;
3) 20 per cento a partire dalla data di presentazione della domanda per l'anno 2020;
c) che aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
d) a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, che per i marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda siano state trasmesse, nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7 - 23.
2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarieta' e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.
3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attivita' di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001 n. 42 - Suppl.
Ordinario n. 30:
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
 
Art. 5

Procedura per l'erogazione dei contributi

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' quindi consentita la presentazione di piu' domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare, ivi comprese la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e le dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti dati e notizie richiesti ai sensi del presente regolamento. Con il medesimo decreto e' stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017.
3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonche' separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti.
4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6, nonche' dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto.
5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalita' di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, puo' presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.
6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalita' di cui ai commi 3 e 4.
7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed e' autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.
8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
9. Allo svolgimento delle attivita' di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.
10. In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo gia' concesso ai sensi dell'articolo 8 e' data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2003 n.214 - Suppl. Ordinario n.
150:
«Art. 34 (Diritti amministrativi). - 1. Oltre ai
contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti
alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi
dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati
concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano
complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per
la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di
autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli
obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di
armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di
mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e
di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di
applicazione del diritto derivato e delle decisioni
amministrative, ed in particolare di decisioni in materia
di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi
sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato,
obiettivo e trasparente che minimizzi i costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti
per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei
diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata
nell'allegato n. 10.
2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi
complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni
di regolazione, di vigilanza, di composizione delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge
all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura
dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi
maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto
dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti
d'uso. 2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano
annualmente i costi amministrativi sostenuti per le
attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei
diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e
2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo
totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono
apportate opportune rettifiche.
«Art. 35 (Contributi per la concessione di diritti di
uso e di diritti di installare infrastrutture). - 1. I
contributi per la concessione di diritti di uso delle
frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero
sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'.
2. In sede di prima applicazione si applicano i
contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei
diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di
infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente
giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori
e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.».
 
Art. 6

Criteri di valutazione delle domande
ai fini del calcolo dei contributi

1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:
a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attivita' di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarieta' e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralita' di domande per piu' marchi/palinsesti, o presenti domande in piu' regioni, per i dipendenti impiegati per marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in piu' di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio e' quantificato sul numero medio dei dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente;
b) numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attivita' di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarieta' e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralita' di domande per piu' marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in piu' di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio e' quantificato sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente;
c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017;
d) con riferimento alle emittenti radiofoniche, in attesa della piena operativita' di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo quanto stabilito nell'allegata tabella 1.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti e' destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi e' destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non puo' ottenere un contributo complessivo di importo piu' elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1.
3. E' riconosciuta, a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, una maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio individuale conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al comma 1, lettere a) e b), dalle emittenti televisive e radiofoniche che dimostrano un incremento nel numero complessivo dei dipendenti di almeno una unita' rispetto all'anno precedente. Detta maggiorazione e' calcolata in misura del 2 per cento per ciascun dipendente e giornalista aggiuntivo. Al fine di salvaguardare l'occupazione e migliorare l'informazione, limitatamente alle emittenti televisive, sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti, di cui al comma 1, lettere a) e b), e' riconosciuta per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018 una maggiorazione del 10 per cento per le emittenti che negli ultimi tre anni abbiamo effettuato acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni di societa' o rami d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media audiovisivi a livello locale e che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di almeno due annualita' di contributi, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale maggiorazione e' riconosciuta a condizione che l'emittente in questione non presenti nuova domanda di contributo in relazione al soggetto acquisito.
4. E' riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea.
5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.
 
Art. 7

Emittenti a carattere comunitario

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:
a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento
b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento;
2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entita' delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).
3. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.
 
Art. 8

Revoca dei contributi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo e' revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio. E' altresi' causa di revoca del contributo il mancato rispetto dell'impegno oggetto della dichiarazione prescritta dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. La regolarita' contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonche' l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono conseguentemente abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del commi 164 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 70:
«164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono
abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze
in favore delle emittenti radiofoniche e televisive
operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti:
a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre
2002, n. 225 (Regolamento recante modalita' e criteri di
attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
emittenti radiofoniche locali), abrogato dal presente
regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 ottobre 2002, n. 242.
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre
2004, n. 292 (Regolamento recante nuove norme per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici
previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.),
abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2004, n. 285.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e delle risorse assegnate al Ministero in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 
Art. 11

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 agosto 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 835
 
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