Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 settembre 2017 |
Autorizzazione all'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Verona. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale l'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Napoli e Reggio Calabria, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Ancona, Grosseto e Verona; Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Reggio Calabria; Visto il decreto in data 6 febbraio 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Grosseto; Visto il decreto in data 21 maggio 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma; Visto il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Reggio Calabria; Visto il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Ancona; Vista l'istanza con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Verona, da via Gaetano Trezza n. 12 a vicolo Ghiaia n. 7; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 marzo 2017; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 31 maggio 2017, trasmessa con nota prot. 2575 del 9 giugno 2017, subordinata ad una revisione del contratto di locazione ad uso non abitativo; Visto il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo, trasmesso dall'Istituto con nota prot. 22370 del 4 agosto 2017;
Decreta:
Art. 1
L'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva», abilitata con decreto in data 26 giugno 2002 ad istituire ed attivare, nella sede di periferica di Verona, corsi di specializzazione di psicoterapia ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la predetta sede, da via Gaetano Trezza n. 12 a vicolo Ghiaia n. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2017
Il Capo del Dipartimento: Mancini |
|
|
|