Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017
Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2016.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» ed in particolare, le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), ed al comma 6», in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) che prevede l'istituzione, con decorrenza dall'anno finanziario 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul quale confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'art. 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni», nonche' il comma 4 che dispone che con decreto di cui all'art. 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale, all'art. 2, comma 1, e' stato disposto che : «[...] a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la quale, all'art. 1, comma 259, e' stato disposto che: «[...] a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 254 in base al quale «[...] il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' incrementato di 54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 28 dicembre 2015, n. 482300, concernente la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al suddetto bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;
Visto, dunque, lo stanziamento complessivo di € 216.814.548,00 sul cap. 1710 «Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, da attribuire alle regioni con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 68/2012, riguardante, in particolare, i criteri e le modalita' di riparto, il Fondo integrativo statale e' ripartito, nell'anno 2016, secondo i criteri previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001;
Vista la nota prot. AOOGRT/100899/A.030 del 24 febbraio 2017, con la quale il Coordinamento delle Regioni ha proposto al Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca di adottare, con riguardo alla ripartizione del FIS 2016, una procedura che garantisca continuita' con l'ultimo riparto adottato (FIS 2015), procedendo sulla base di una proposta condivisa con le regioni, con un riparto che, anche in parziale deroga ai meccanismi vigenti, consenta di garantire una equa distribuzione delle risorse tra le regioni, proponendo a tal fine, date anche le nuove modalita' di calcolo dell'indicatore ISEE che ha comportato per alcune regioni una riduzione degli idonei pur avendo mantenuto o incrementato tali regioni il loro impegno finanziario a favore del DSU, quanto segue:
a) garantire a tutte le regioni almeno il 100% di quanto ricevuto con il riparto 2015 (quindi estendendo ulteriormente la clausola di salvaguardia di cui al comma 8 dell'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, che prevede che ciascuna regione non possa ricevere meno dell'80% di quanto ottenuto nell'esercizio finanziario precedente);
b) non prevedere una riduzione delle risorse FIS per quelle regioni che, rispetto all'anno precedente, abbiano ridotto le risorse proprie destinate alla concessione di borse di studio a causa di una diminuzione degli idonei (disapplicando il comma 6 dell'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001);
c) prevedere l'assegnazione di congrue risorse alle Regioni colpite dal sisma del 2016, auspicando che tali risorse si attestino attorno al 10% dell'incremento dei fondi FIS per il 2016 (incremento pari a € 54.777.543,00).
Tenuto conto degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno interessato il centro Italia e, in particolare, regioni nei cui territori sono ubicate sedi universitarie e Istituzioni Afam;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, con riferimento agli allegati 1 e 2;
Ritenuto necessario destinare stanziamenti maggiori in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici, cosi' come gia' accaduto nell'anno 2009 in occasione dell'evento sismico che interesso' la citta' de L'Aquila al fine di permettere agli studenti di poter proseguire il percorso di studi accademici e sopperire alle difficolta' dovute a tale calamita';
Ritenuto pertanto di assegnare in via eccezionale, per le citate motivazioni, un importo complessivo paria a 5,5 milioni di euro, (pari a circa il 10% dell'incremento del FIS 2016, rispetto al FIS 2015, pari ad € 54.777.543,00), da destinare alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria sulla base del seguente criterio:
a) assegnare una quota fissa ed uguale a tutte e tre le regioni pari ad un importo di 1 milione di euro cadauno per complessivi 3 milioni di euro;
b) assegnare una seconda quota di euro 1,5 milioni, da ripartire tra le tre regioni a in proporzione al numero di studenti idonei presenti nelle tre regioni;
c) assegnare una terza quota di 1 milione di euro, da ripartire tra le tre regioni in proporzione alla popolazione nella classe di eta' universitaria 19-30 anni residente nei comuni individuati dal citato decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, con riferimento agli allegati 1 e 2; (Fonte dati: ISTAT popolazione residente al 31 dicembre 2016);
Constatato che l'introduzione nell'anno accademico 2015/2016 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, a fronte della sostanziale invarianza dei livelli massimi di ISEE adeguati alla sola variazione dell'indice ISTAT per i benefici del diritto allo studio universitario, come da decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 14 luglio 2015 n. 486, ha comportato un innalzamento dei livelli di valore ISEE e per la prima volta da diversi anni una elevata contrazione di studenti idonei (dai 188.612 dell'anno 2015 ai 150.981 dell'anno 2016);
Ritenuto pertanto che questa forte contrazione di studenti idonei rende opportuna, per il riparto del Fondo 2016, la disattivazione del comma 6 e del comma 7 dell'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, poiche' non appare equo, come peraltro dalle stesse regioni evidenziato nella citata nota prot. AOOGRT/100899/A.030 del 24 febbraio 2017, penalizzare le regioni a seguito di una riduzione delle risorse investite in DSU, laddove tale riduzione sia sostanzialmente dovuta ad una contrazione del fabbisogno finanziario derivante dalla contrazione della platea degli studenti idonei a seguito, appunto, dell'attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013;
Visto l'incremento del Fondo nell'anno 2016 di € 54.777.543,00 rispetto allo stanziamento dell'anno 2015 registratasi ad opera della gia' richiamata legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 254.
Ravvisata l'opportunita' di assicurare ad ogni regione, come peraltro dalle stesse proposto, una assegnazione per l'anno 2016 non inferiore a quella attribuita nell'esercizio finanziario 2015;
Considerato che tale obiettivo richiede, nell'ambito dei criteri di riparto dello stanziamento 2016, una deroga alla percentuale definita dall'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 con un innalzamento del parametro dall'80% al 100%, come gia' accaduto peraltro per il riparto del FIS 2012 in occasione del significativo incremento del relativo stanziamento;
Visto il decreto dirigenziale 14 aprile 2016, n. 720, con cui si e' provveduto ad erogare a favore delle regioni un primo acconto per il 2016 pari a € 97.222.203,00;
Visto il decreto dirigenziale 7 giugno 2016, n. 1149, con cui si e' provveduto ad erogare a favore delle regioni un secondo acconto per il 2016 pari a € 24.305.550,00;
Visti i dati trasmessi dalle regioni, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 16 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, ai fini del riparto del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio per l'anno 2016;
Ritenuto quindi di poter procedere, sulla base di quanto sopra precisato, alla ripartizione complessiva del FIS 2016, cosi' da potere successivamente procedere anche alla erogazione del saldo 2016;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, formulata nell'adunanza del 25 maggio 2017;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato «Fondo», sono destinati dalle regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001.
2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita' con decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18 comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni. Le suddette risorse sono trasferite alle regioni iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2016-2017.
3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni alla concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il riparto del Fondo per l'anno 2016

1. Tenuto conto delle motivazioni e considerazioni di cui in premessa, nonche' sulla base dei criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, dei dati trasmessi dalle regioni opportunamente elaborati dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il 2016, pari a complessivi 216.814.548,00 di euro, e' ripartito secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, con la specificazione che sono destinate risorse aggiuntive, sulla base dei criteri indicati in premessa e nella misura sotto riportata, alle regioni interessate dagli eventi sismici registratesi nei mesi di agosto e ottobre 2016 e nei cui territori risultano ubicate sedi universitarie e Istituzioni Afam: Regione Abruzzo € 1.729.879,00, Regione Marche € 2.235.800,00, Regione Umbria € 1.534.321,00.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2017, foglio n. 1960
 
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