Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147
Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo 1, comma 238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e in particolare l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell'assistenza;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 16 che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
a) «poverta'»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione, all'articolo 3;
b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»: i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;
i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione - ReI;
l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;
m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
o) «persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;
q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;
r) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e successive modificazioni;
u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 3;
v) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme
relative al contrasto della poverta', al riordino delle
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi
sociali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo
2017, n. 70.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2000, n. 265, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 386 e 387,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.
387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386
sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le
priorita' del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una
misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma
386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi del citato art. 60
del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari in modo
proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata da definire con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono
destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in
misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art.
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'art. 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 e'
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per
l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'art. 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI),
per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 386.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 238 e 239,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - (Omissis).
238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato
di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata
dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e' ridotta di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017.
239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle
risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della
citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla
misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1, comma
387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015,
anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle
priorita' previste dalla legislazione vigente. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' di
prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di
disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale
utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel
predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - (Omissis).
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi da 1 a 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 13 (Casellario dell'assistenza). - 1. E'
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il «Casellario dell'assistenza» per la raccolta,
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di
altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle
prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
art. con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per
l'impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
«Art. 16 (Assegno di disoccupazione - ASDI). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera
sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di
occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in
eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro
i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere
parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata
all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione
dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando
l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita'
nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un
importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di
cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e
il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita
della prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente
la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino
dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione
dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata
al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste
dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21
anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel
quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di
esercitare il diritto di libera circolazione o di
soggiorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 8
novembre 2000, n. 328:
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art.
3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze,
modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli
enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e
di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme
di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla
consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5
e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo
di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art.
1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112
del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.».
- Si riportano gli articoli 2, 4, 5, 7 e 10 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013:
«Art. 2 (ISEE). - 1. L'ISEE e' lo strumento di
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate. La determinazione e l'applicazione
dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni
sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte
salve le competenze regionali in materia di normazione,
programmazione e gestione delle politiche sociali e
socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.
In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro
natura lo rendano necessario e ove non diversamente
disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali
relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti
erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri
ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche
platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni
regionali in materia e delle attribuzioni regionali
specificamente dettate in tema di servizi sociali e
socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione
della condizione economica complessiva del nucleo familiare
attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo
familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'art.
3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il
parametro della scala di equivalenza corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione
reddituale, determinato ai sensi dell'art. 4, e del venti
per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale,
determinato ai sensi dell'art. 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di
prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli
articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
a) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in
presenza di genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio
universitario.
5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore,
definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un
periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della
richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni
di cui all'art. 9 e secondo le modalita' ivi descritte.
6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni
raccolte con il modello di DSU, di cui all'art. 10, e delle
altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e
dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema
informativo dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11.».
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). - 1.
L'indicatore della situazione reddituale e' determinato
sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai
commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al
nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il
reddito di ciascun componente il nucleo familiare e'
ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto
degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di
cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono
detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo
familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui
ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare
precedente la presentazione della DSU. Le spese o le
franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare
precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da
imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in
base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli
effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a),
comma 1, del presente art., assumendo la base imponibile
determinata ai sensi dell'art. 70, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo
del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato
all'art. 5 con la sola esclusione dei depositi e conti
correnti bancari e postali, di cui al medesimo art. 5,
comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un
punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito
in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di
riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve
essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in
seguito alla separazione legale ed effettiva o allo
scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio come indicato nel provvedimento
dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere
considerati gli assegni destinati al mantenimento dei
figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con
l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano
coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non
vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne
stabilisce l'importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese
sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani
guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione
dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione
d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza
specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la
deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle
attivita' indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte,
anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli
titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei
redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi
da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e
alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una
quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito
complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per
cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo,
come determinata ai sensi dei commi precedenti, si
sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o
franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione
in locazione, il valore del canone annuo previsto nel
contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli
estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a
concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione
e' alternativa a quella per i nuclei residenti in
abitazione di proprieta', di cui all'art. 5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,
inclusiva dei contributi versati, per collaboratori
domestici e addetti all'assistenza personale, come
risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata
all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,
lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3,
lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti
beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono
essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di
acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori,
purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea
documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia
di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera
b), nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero
presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita'
alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di
esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a
5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a
7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a
9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono
essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal
valore dell'ISE.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la
prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di
cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini
dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto
dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito
dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione
della DSU rapportato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza.».
«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale). -
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e'
determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai
commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al
comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni,
intestati a persone fisiche non esercenti attivita'
d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il
valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal
pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di
ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a
concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione
della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile
o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio
immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie,
il valore rileva in misura pari a due terzi della parte
eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a
quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riferito alla medesima data di cui al comma 2,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae,
fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito
residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la
presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle
componenti di seguito specificate, anche detenute
all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto diversamente disposto con riferimento a singole
componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro
o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore
delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data
di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali
va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o
mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va
assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la
durata del contratto per le quali va assunto l'importo del
premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione
mista sulla vita per i quali alla medesima data non e'
esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai
sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una
franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e'
incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il
nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
si applica ai fini della determinazione dell'indicatore
della situazione reddituale, di cui all'art. 4.».
«Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni). -
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni
sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona
diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona
diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui
figli o e' stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o
dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed
economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai
componenti minorenni, in presenza di genitori non
conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.».
«Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). - 1.
Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva
in riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 3, ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento
della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare
entro il periodo di validita' della DSU una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del
calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi
erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti
erogatori di chiedere la presentazione di una DSU
aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare
ovvero in presenza di elementi di informazione da cui
risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui
all'art. 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS,
sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative
istruzioni per la compilazione. Il modello contiene
l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si
definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il
contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi
necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi
disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti
incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11,
comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e'
adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e di esso viene data adeguata
pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri
uffici di relazione con il pubblico e i propri siti
internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la
compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE
le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE
corrente, di cui all'art. 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le
condizioni di cui all'art. 11, commi 7 e 8, nonche' del
comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono
essere compilati in via complementare successivamente alla
presentazione della DSU. Nel caso le componenti
autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate
rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente
puo' presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate
di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la
DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo
le regole di cui all'art. 6, comma 2. Qualora nel corso di
validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni
su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la
richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il
dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante
la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai
componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dall'art. 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente
all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore
al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede
dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica,
direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS
rende disponibili modalita' di compilazione telematica
assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono
autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le
informazioni necessarie ai fini della determinazione del
valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai
fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui
all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere
successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non
autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il
nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del
nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla
presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione
degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali,
nonche' le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma
2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli
prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,
al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi
derivanti dalla locazione di immobili assoggettati
all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare
secca;
f) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma
2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma
2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate
dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui
all'art. 4, comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di
acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta
versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'art. 4,
comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui
all'art. 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite
l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui
all'art. 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla
lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di
cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e
imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'art.
11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita'
delle informazioni comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'art. 11, del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo
restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo
le modalita' di cui all'art. 11, sono altresi'
autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
mobiliare di cui all'art. 5, comma 4. Ai fini della
semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce
della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per
la protezione dei dati personali, sono identificate le
componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile
acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico,
direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
prevista dall'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
conseguentemente sono riviste le componenti di cui e'
prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni
necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia
delle entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi
informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle
informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte
del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere
integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle
esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il
medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di
riferimento dei redditi di cui all'art. 4, comma 1,
avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e
conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di
validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente
articolo.».
- Si riporta il testo degli allegati 1 e 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013:
«Allegato 1
Scala di equivalenza (art. 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti
al numero di componenti il nucleo familiare, come definito
ai sensi dell'art. 3, del presente decreto, sono i
seguenti:

Numero componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli,
0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni,
elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta'
inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei
redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente
da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai
soli fini della verifica del requisito di cui al periodo
precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che
abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei
casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).
Ai fini della determinazione del parametro della scala
di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo
familiare vi sia un componente per il quale siano erogate
prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989,
che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai
sensi dell'art. 3, comma 6, tale componente incrementa la
scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un
valore pari ad 1.».
«Allegato 3
Definizione ai fini ISEE della condizione di
disabilita' media, grave e di non autosufficienza (art. 1,
comma 1, lett. l); art. 6, comma 3, lett. b); art. 10,
comma 7, lett. c))

Parte di provvedimento in formato grafico

- Per il testo dell'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 81 del decreto-legge n. 112
del 2008, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la
propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione».
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 387, della legge n.
208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo):
«Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del
programma «carta acquisti»). - 1. Al fine di favorire la
diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di
maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile
generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta'
assoluta, e' avviata una sperimentazione nei comuni con
piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini
italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai
cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole
carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta
acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di
presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
del godimento del beneficio alla partecipazione al
progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio e' attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione
stessa.
2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del
bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta
acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 216, della
legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - (Omissis).
216. All'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana»
sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di
Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo,». Il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In
presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo
numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del
Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio
nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita'
di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui
all'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi
delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle
risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non
specificato nel presente comma, l'estensione della
sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di
cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il
territorio nazionale, non gia' coperto, della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di
un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva,
volto al superamento della condizione di poverta',
all'inserimento e al reinserimento lavorativi e
all'inclusione sociale.
(Omissis).».
- Per il testo degli articoli 1 e 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2015, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Reddito di inclusione - ReI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e' istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale.
2. Il ReI e' una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di poverta'.
3. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di poverta', come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed e' articolato in due componenti:
a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.
4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo poverta', ai sensi dell'articolo 7.
5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8.
6. Il ReI e' richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, e' riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed e' erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalita' di cui all'articolo 9.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelta' nelle dichiarazioni, la situazione economica e' dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni gia' disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilita' di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.
8. Il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11.
9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresi' applicate ai sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio economico.
10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di cui all'articolo 14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 14.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalita' di cui all'articolo 15.
12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonche' di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla poverta', che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle poverta', che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalita' di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.
13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Poverta'.

Note all'art. 2:
- Per la legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 3

Beneficiari

1. Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:
a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18;
b) presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Note all'art. 3:
- Sia riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172):
«Art. 3 (Unita' da diporto). - 1. Le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di
qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo
di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da
diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a
dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui
alla lettera b).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all'art. 3, seconda parte, della presente legge, qualora
disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve
essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo
dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente art. non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma
34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
durante la quale le parti, con la partecipazione attiva
della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale
del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di
una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e'
valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del codice di
procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.
4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e'
superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2. (abrogato).
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del
presente art., rapportata al periodo di pensione nell'anno,
pari a
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
di 40.000 euro.
4. (abrogato).
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art.
10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,53, 66 e
67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente art., pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera
4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'art. 10, comma 1,
lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in
misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad
alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente art. il reddito complessivo
e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis.».
 
Art. 4

Beneficio economico

1. Il beneficio economico del ReI e' pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nonche' per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non puo' eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 e' ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicita' diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato e' calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilita' aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.
3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennita' per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, e' ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non gia' compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3.
5. Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area della poverta' in relazione alla durata del beneficio, puo' prevedere la possibilita' di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.
6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.
7. Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si
veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale
e previdenziale). - (Omissis).
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
(Omissis).».
 
Art. 5

Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale

1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale e' offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' diffusione sul proprio sito istituzionale.
2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche' dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimita' e sociali.
3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.
4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.
6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel piu' breve tempo consentito il competente centro per l'impiego, affinche' gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto e' comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito, e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.
10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 20, 23 e 25 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo
scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro trenta giorni
dalla data della dichiarazione di cui all'art. 19, comma 1,
e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui all'art.
2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di
servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle
attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva
o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'art. 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'art. 19, comma 1, il disoccupato
che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha
diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica,
le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla
procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL
al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'art. 23.».
«Art. 23 (Assegno di ricollocazione). - 1. Ai
disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui
aldecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta,
qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego
presso il quale hanno stipulato il patto di servizio
personalizzato di cui all'art. 20, comma 1, ovvero mediante
la procedura di cui all'art. 20, comma 4, una somma
denominata «assegno individuale di ricollocazione»,
graduata in funzione del profilo personale di
occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o
presso i servizi accreditati ai sensi dell'art. 12.
L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle
disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o
per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'art.
24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di
profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
di cui all'art. 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
privati accreditati ai sensi dell'art. 12 del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore
accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto
dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di
disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito,
entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non
sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto
di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
dell'art. 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione
deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'art. 25;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio
di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il
rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata,
di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o
di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al
fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21,
commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato ai sensi dell'art. 12, lo
stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al centro
per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di
ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di conseguenza
tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita'
dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
casi per i quali l'attivita' propedeutica alla
ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in relazione al profilo personale di
occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro
effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione
raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema
informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti
erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste,
all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della
valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la
distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di
valutazione al fine di consentire le opportune azioni
correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di
ricollocazione.».
«Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze
maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento
mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento
rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese
precedente, da computare senza considerare l'eventuale
integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui
agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'art. 1, comma 2, della
legge n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e
seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di
cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014,
possono prevedere che le prestazioni integrative di cui
all'art. 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del
2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di
una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della
differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente
prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova
retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n.
92.».
 
Art. 6

Progetto personalizzato

1. In esito alla valutazione multidimensionale, e' definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima sottoscrizione e' comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2.
2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;
c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui il beneficio economico e' condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;
b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.
5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita' alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.
7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio economico.
8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu' ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.
9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.
12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.
13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 20 e 23 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nelle note all'art. 5.
- La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.
 
Art. 7

Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta'

1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'.
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.
9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti della legge n. 328 del 2000, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 19, e 20, comma 8,
della citata legge n. 328 del 2000:
«Art. 19 (Piano di zona). - 1. I comuni associati,
negli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3,
lettera a), a tutela dei diritti della popolazione,
d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali,
provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell'art. 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari,
secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'art.
18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorita' di
intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa
realizzazione;
b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse
finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di
qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate
ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del
sistema informativo di cui all'art. 21;
d) le modalita' per garantire l'integrazione tra
servizi e prestazioni;
e) le modalita' per realizzare il coordinamento con
gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e
della giustizia;
f) le modalita' per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della
solidarieta' sociale a livello locale e con le altre
risorse della comunita';
g) le forme di concertazione con l'azienda unita'
sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1, comma
4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso
accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno l990, n. 142, e successive modificazioni, e' volto
a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i
cittadini nella programmazione e nella verifica dei
servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche
finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui
al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a
carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie
locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo,
prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di
particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di
aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per
assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e
finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al
comma 1 nonche' i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, e
all'art. 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche
forme di concertazione concorrono, anche con proprie
risorse, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto nel piano.».
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
(Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.
(Omissis).».
 
Art. 8

Piano nazionale per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», puo' modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, a partire da quelli con persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2;
d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonche' il parametro per cui tale valore e' moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unita';
e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o piu' componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico puo' essere elevato oltre detto ammontare;
g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Poverta' non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9;
l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonche' le categorie di beni e servizi di prima necessita' acquistabili mediante la medesima Carta.
2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Piano puo' introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare, nei limiti delle risorse disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione e' costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione occupazionale.
3. Il Piano puo' procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento. L'estensione della platea e' individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di eta' pari o superiore a 55 anni non gia' inclusi all'articolo 3, comma 2.
4. Il Piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 9

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI

1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall' INPS.
2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.
3. Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attivita' di cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS nelle modalita' di cui al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.
4. L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, e' verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validita' dell'indicatore.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi del comma 3, nonche' delle verifiche effettuate dall'INPS, ai sensi del comma 4, il ReI e' riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il riconoscimento condizionato del beneficio e' comunicato dall'INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di cui al comma 4, primo periodo.
6. Il versamento del beneficio e' disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.
7. Il beneficio economico e' erogato per il tramite della Carta acquisti, ridenominata per le finalita' del presente decreto «Carta ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilita' di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla meta' del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo puo' essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla poverta'.
8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al fine di permettere l'erogazione nelle modalita' di cui al comma 7, le disponibilita' del Fondo Poverta', al netto della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.
10. I beneficiari del ReI accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
11. Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalita' previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali e' parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalita' semplificate di estensione del beneficio.
12. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall'INPS e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 81 del decreto-legge n. 112
del 2008, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 375, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«Art. 1. - (Omissis).
375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). -
(Omissis).
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'art. 14, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per
47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad
essere destinati alle finalita' di cui al citato art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al
precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a
carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad
alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore
elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie
per l'attribuzione del beneficio.
(Omissis).».
 
Art. 10

ISEE precompilato e aggiornamento
della situazione economica

1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2, e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalita' precompilata rappresenta l'unica modalita' di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.
5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti):
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore
finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'art. 6per i soggetti non residenti, sono tenuti a
rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per
conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi
operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle
effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per
un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei
rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al
precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto
continuativo, nonche' la natura degli stessi sono
comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei
titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori
finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di
fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero
per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 11 (Emersione di base imponibile). - (Omissis).
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti
necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta
disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri'", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, lettere a),
b) e c), del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013:
«Art. 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza di un ISEE in
corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente,
riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento
della richiesta della prestazione, qualora vi sia una
rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai
sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per
almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi
precedenti la richiesta della prestazione, una delle
seguenti variazioni della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per
cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro
o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino non occupati alla data di presentazione della
DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati
nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di
presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via
continuativa per almeno dodici mesi.
(Omissis).».
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento) -
1. (abrogato).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3. - 5. (abrogati).
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato art. 5.
7. - 8. (abrogati).
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. (abrogato).
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
 
Art. 11

Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare.
2. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e' variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' e, comunque, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio.
4. Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell'ISEE e dell'ISRE e' aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il valore del beneficio economico connesso al ReI e' corrispondentemente rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, e 10,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015:
«Art. 9 (Compatibilita' con il rapporto di lavoro
subordinato). - (Omissis).
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro
subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito
minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla
prestazione, ridotta nei termini di cui all'art. 10, a
condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che
il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato
con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano
diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i
quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e'
cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto
alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di
collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e'
utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
(Omissis).».
«Art. 10 (Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale). - 1. Il lavoratore che durante il periodo in
cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un
reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore
alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La
NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del
reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la
data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita'
o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui
al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS
un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla
data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale.
(Omissis).».
 
Art. 12

Sanzioni, sospensione e decadenza

1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.
2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in eta' attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato.
3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di un quarto di una mensilita' del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di una mensilita' alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
4. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
5. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), e all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.
6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d), ovvero di altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all'articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Nel caso in cui il richiamo non produca l'adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, e' disposta la decadenza dal beneficio.
7. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita', nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
b) la decurtazione di due mensilita', nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.
8. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del ReI, altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si applica nei seguenti ammontari:
a) nella misura minima, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore;
e) la sanzione e' comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b).
9. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 in ragione dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.
10. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonche' il recupero dell'indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene ad opera dell' INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Poverta'. L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.
11. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI puo' essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi.
12. I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6, ivi compresi i casi di cui all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle modalita' stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilita' successiva. L'INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Note all'art. 12:
- Per il testo degli articoli 20, 23 e 25 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
«Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). -
(Omissis).
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita', limitatamente ai profili presi in
considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo
debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
casi di illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
 
Art. 13

Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali
per l'attuazione del ReI

1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.
2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) favoriscono con la propria attivita' istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attivita' di comunicazione istituzionale;
b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunita' territoriale, nelle attivita' di promozione degli interventi di lotta alla poverta';
c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonche' ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l'effettiva situazione di bisogno;
d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla poverta' nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di programmazione o del Piano regionale per la lotta alla poverta', entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale;
e) favoriscono la piu' ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8;
f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6, nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e concorrenza;
g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarita', ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti della legge n. 106 del 2016, si
veda nelle note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 19 della legge n. 328 del
2000, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Funzioni delle regioni e delle province autonome
per l'attuazione del ReI

1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta'. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti e' comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.
3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta', le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.
4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta' le regioni e le province autonome individuano, qualora non gia' definite, le modalita' di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalita' operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalita' per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.
5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o piu' comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, ne' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla poverta' dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Poverta' con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalita' di cui all'articolo 9, comma 9.
7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Poverta', ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000,
si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 15
Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'attuazione del ReI

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale di cui all'articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla poverta';
c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla poverta' e successiva intesa in sede di Conferenza unificata;
d) identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel monitoraggio delle criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;
e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla poverta' e all'Osservatorio sulle poverta', anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito denominato «INAPP»), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, per l'identificazione di ambiti territoriali che presentino le particolari criticita' di cui al comma 2, lettera d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, e' costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, secondo le modalita' ivi definite, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', predispone, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, nonche' sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla poverta', pubblicato sul sito internet istituzionale.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione del ReI. La valutazione e' operata, anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformita' all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', e' individuato un campione di ambiti territoriali, corrispondente a non piu' del dieci per cento dei nuclei beneficiari, nel quale e' effettuata la somministrazione di questionari di valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono individuate le modalita' di composizione dei gruppi di controllo, mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato. I dati raccolti con i questionari sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 4, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono essere altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.
6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 10 (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). -
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede al rinnovo degli organi
dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione
a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati
nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle
materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a
tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e'
ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e
trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla
modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui
sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,
coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti
delle politiche statali e regionali in materia di
istruzione e formazione professionale, formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza,
formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo
del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano
maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta',
servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche
avvalendosi dei dati di cui all'art. 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi
inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da
parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni
connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in
materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in
collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche,
universita' o soggetti privati operanti nel campo della
istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri
archivi gestionali.
3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto
nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e
conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL
contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi
riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
 
Art. 16

Comitato per la lotta alla poverta'
e Osservatorio sulle poverta'

1. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, e' istituito il Comitato per la lotta alla poverta', di seguito denominato «Comitato», come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21.
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, ed e' composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato e' definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla poverta';
b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12;
c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c);
d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta' ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.
4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonche' degli altri interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle poverta', di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.
5. L'Osservatorio e' costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.
6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) predispone un Rapporto biennale sulla poverta', trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla poverta', anche con riferimento alla poverta' educativa, alla poverta' alimentare e alla poverta' estrema;
b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI.
7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
 
Art. 17

SIA

1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non e' piu' riconosciuto.
2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilita' di richiedere il ReI con le modalita' di cui al comma 3. Ai soggetti di cui al presente comma e' consentita la possibilita' di prelievi di contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalita' di cui all'articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Per l'anno 2018 e' posta a carico del Fondo Poverta' esclusivamente l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si e' goduto del SIA, fatto salvo l'adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI puo' essere comunque richiesto senza soluzione di continuita' nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 e comunque non prima della data di cui all'articolo 25, comma 1. L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 1, comma 387, della legge n.
208 del 2015, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, comma 239, della legge n.
232 del 2016, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18

ASDI

1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non e' piu' riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Poverta' a decorrere dal 2019.
3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno 2018 e' accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Poverta'. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonche' dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata e' disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Poverta' a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 e' rimosso.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
22 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Carta acquisti

1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI e' erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente gia' riconosciuto.
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono nel Fondo Poverta' che e' conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 55 milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014.
3. In relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove, in esito al monitoraggio della spesa, effettuato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle rendicontazioni inviate dall' INPS, emerga una strutturale e certificata possibilita' di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati l'integrazione del Fondo Poverta' di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma 1.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 156, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - (Omissis).
156. Il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015.
(Omissis).».
 
Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Poverta' e' rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica, in ogni caso, nel piu' breve tempo consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
4. Le risorse afferenti al Fondo Poverta' eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorita' rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla poverta', ai sensi dell'articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), nonche' al finanziamento degli interventi di tutoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altresi' essere utilizzate per agevolare l'implementazione della Banca dati ReI, per la valutazione degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonche' per le iniziative di comunicazione e informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in ciascun anno.
 
Art. 21

Rete della protezione e dell'inclusione sociale

1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti della legge n. 328 del 2000, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni):
«Art. 1. - (Omissis).
5. In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio
Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma
restando la competenza regionale ai sensi del predetto art.
117. I principi della presente legge valgono come principi
di grande riforma economica e sociale per la disciplina di
citta' e aree metropolitane da adottare dalla regione
Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi
statuti.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 328 del
2000, si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 22

Riorganizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' altresi' trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. All'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonche' dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
(Omissis).».
 
Art. 23

Coordinamento dei servizi territoriali
e gestione associata dei servizi sociali

1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito territoriale includono, ove opportuno, le attivita' svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalita' coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non gia' previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione associata all'ente che ne e' responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome individuano altresi' strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 456, della
citata legge n. 232 del 2016:
«Art. 1. - (Omissis).
456. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma
186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i
consorzi di cui all'art. 31 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere
costituiti tra gli enti locali al fine della gestione
associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi
di spesa.
(Omissis).».
 
Art. 24

Sistema informativo unitario dei servizi sociali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita' erariale del funzionario responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
n. 328 del 2000:
«Art. 21 (Sistema informativo dei servizi sociali). -
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
art. sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.».
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge n. 78 del
2010, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
«Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell'ISEE). - 1. I soggetti incaricati della
ricezione della DSU, ai sensi dell'art. 10, comma 6,
trasmettono per via telematica entro i successivi quattro
giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema
informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al
dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata
dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
temporali di cui all'art. 12, commi 3 e 5. L'INPS per
l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo'
stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'art. 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per
l'eventuale assistenza nella compilazione.
2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo
dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese
nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'art. 10,
commi 7 e 8, e gia' presenti nel sistema informativo
dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle
entrate all'INPS. Sono altresi' trasmesse, seppure
autodichiarate ai sensi dell'art. 10, comma 8, le
informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui
all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonche' il valore
sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui
all'art. 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'art. 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto
delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare
tecnico di cui all'art. 12, comma 2, attiva le procedure di
scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle
entrate al momento della completa e valida ricezione dei
dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe
tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE
avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello della ricezione dei dati autodichiarati e
dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli
automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli
stessi tempi e con le stesse modalita' di cui al comma
precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformita'
degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza
non dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i
medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo
periodo del comma precedente. L'INPS procede altresi' al
controllo dei dati di cui all'art. 10, comma 8, di concerto
con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta
disponibilita' degli stessi. Per i dati autodichiarati di
cui all'art. 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle
entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS
stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di
individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformita',
mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti
degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni
pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti
autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti
dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri
archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti
il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi
del comma 2, e' utilizzato ai fini della determinazione
dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante.
L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU,
nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo
acquisiti dagli archivi amministrativi, e' resa disponibile
dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi
del portale web, ovvero mediante posta elettronica
certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro
il secondo giorno lavorativo successivo a quello
dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla
base di specifico mandato conferito dal dichiarante con
manifestazione di consenso, l'attestazione e le
informazioni di cui al periodo precedente possono essere
resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal
provvedimento di cui all'art. 10 comma 3, per il tramite
dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi
dell'art. 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare
tecnico di cui all'art. 12, comma 2, individua le misure e
gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla
attestazione e alle informazioni digitali da parte degli
operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia
effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante,
nonche' ad impedire la creazione di banche dati delle DSU
presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di
prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione
riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime
prestazioni. L'attestazione puo', in ogni caso, essere
richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel
periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante accesso
all'area servizi del portale web o tramite le sedi
territoriali competenti.
5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta
analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero
difformita', di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non
dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia
delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in
possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle
omissioni ovvero difformita' rilevate, il soggetto
richiedente la prestazione puo' presentare una nuova DSU,
ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante
l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata
recante le omissioni o le difformita' rilevate. Tale
dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella
dichiarazione.
6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli
necessari, diversi da quelli gia' effettuati ai sensi dei
commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal
dichiarante, ai sensi dell'art. 10, commi 7 e 8,
avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonche' i
controlli di cui all'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad
ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati
dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali
dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli,
possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di
beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri
selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma
13.
7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze
negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi
dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli
elementi non autodichiarati, nonche' relativamente al
valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il
patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, puo'
produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate
da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei
redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o
altra documentazione riferita alla situazione reddituale e
patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante
puo' altresi' compilare il modulo integrativo, di cui
all'art. 10, comma 4, lettera e), autocertificando le
componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso,
analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione
dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe
tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi
inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'art.
10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale
rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione
dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali
e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle
informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i
tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione
definitiva.
8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni
lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non
avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al
medesimo comma, puo' autodichiarare tutte le componenti
necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione
del modulo integrativo, di cui all'art. 10, comma 4,
lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una
attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento
di invio della attestazione di cui al comma 4.
9. In caso di imminente scadenza dei termini per
l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i
componenti il nucleo familiare possono comunque presentare
la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione
della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potra'
acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE
interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi
siano impedimenti, richiedendola al dichiarante
nell'interesse del medesimo.
10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la DSU, richiede
l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile
agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali
il richiedente ha presentato specifica domanda di
prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del
nucleo familiare, nonche', ove necessario, le informazioni
analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime
finalita'. L'ente erogatore richiede, in particolare,
all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie
contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi
del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, per il mantenimento dei
trattamenti, di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), da
esso erogati, nonche' richiede le informazioni analitiche
necessarie ai fini di programmazione dei singoli
interventi.
11. Laddove non sia gia' stato acquisito il valore
sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi
del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla
consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli
operatori di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini
stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di
criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche
omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 3
sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi
operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la
componente reddituale e quella patrimoniale, apposite
richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti
ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure
automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti
nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del
patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di
finanza al fine di assicurare il coordinamento e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri
selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma
13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli,
ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore,
nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a
componenti il nucleo familiare alla data di presentazione
della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di
accertamento della Guardia di finanza, una quota delle
verifiche e' riservata al controllo sostanziale della
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari
dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri
selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e
l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche
tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche' le
informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle
disposizioni del presente articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il
miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito
dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e
dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste
specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a
sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione,
con modalita' da sottoporre al Garante per la protezione
dei dati personali, laddove queste comportino il
trattamento di dati personali.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente art. per
l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 196 del
2003, si veda nelle note all'art. 15.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto
16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento recante modalita'
attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art.
13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122):
«Art. 3 (Banca dati delle prestazioni sociali
agevolate). - 1. La banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, come definite all'art. 1, comma 2, lettera c),
raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle
prestazioni sociali agevolate loro erogate. L'elenco delle
prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di
prestazioni sociali agevolate e' riportato, unitamente con
quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite
sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed
integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto
interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi
delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla
disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto
l'erogazione alla verifica della condizione economica dei
beneficiari, la prestazione medesima e' da intendersi parte
della banca dati delle prestazioni sociali di cui all'art.
4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano
riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti
erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco stesso e a
rendere disponibile la sua versione aggiornata.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati
delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:
a) dati identificativi dell'ente erogatore e del
beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al
valore economico delle prestazioni sociali agevolate;
d) informazioni relative al valore sintetico
dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonche' informazioni sul
numero dei componenti del nucleo familiare e relativa
classe d'eta'.
3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e
c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto e che recepisce ed integra
la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo
2013.
4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono
estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'art.
4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.
5. Oltre che per le finalita' di cui all'art. 6, le
informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni
sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di
rafforzare i controlli connessi all'erogazione di
prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE,
nonche' all'irrogazione di sanzioni per la fruizione
illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS,
l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono
alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni
sociali agevolate secondo le modalita' di cui all'art. 4
del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
«Art. 4 (Banca dati delle prestazioni sociali). - 1. La
banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali,
che non sono state gia' incluse nella banca dati di cui
all'art. 3, nonche' sulle prestazioni di natura
previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all'art. 1,
comma 2, lettera d), e sulle agevolazioni tributarie
rilevanti per il SISS, di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e). L'elenco delle prestazioni sociali e' riportato nella
Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle
prestazioni sociali agevolate, nonche' nella sezione A4,
concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse
le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il
SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie
rilevanti per il SISS. Resta fermo che e' da intendersi
parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al
presente art. anche la prestazione identificata nell'elenco
delle sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale
agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti,
l'ente competente alla disciplina della prestazione
medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica
della condizione economica dei beneficiari. Per le
prestazioni sociali che non siano riconducibili all'elenco
di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, su
segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad
aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua
versione aggiornata.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati
delle prestazioni sociali sono le seguenti:
a) dati identificativi dell'ente erogatore e del
beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al
valore economico delle prestazioni sociali.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate
con le medesime modalita' adottate con riferimento alle
prestazioni sociali agevolate, di cui all'art. 3, comma 3,
fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella
2, sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non
condizionate ad ISEE.
4. Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le
informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella
sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni
sono acquisite solo in presenza di valori positivi
dell'agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo
modalita' che impediscono l'identificazione dei soggetti.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione di un
sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL,
unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri
per l'impiego e il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a
disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente art. viene sviluppato
nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di
programmazione approvati dalla Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti):
«Art. 8 (Banca dati politiche attive e passive). - 1.
Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva
di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e
di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i
Giovani di cui all'art. 5, e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle
politiche attive e passive».
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le
informazioni concernenti i soggetti da collocare nel
mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
collocazione nel mercato stesso e le opportunita' di
impiego nonche' le informazioni relative agli incentivi, ai
datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai
lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro.
Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e'
costituita un'apposita sezione denominata «Fascicolo
dell'azienda» che contiene le informazioni di cui all'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche
attive e passive, che costituisce una componente del
sistema informativo lavoro di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile
attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province
autonome, le province, l'ISFOL, l'Istituto Nazionale di
Previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italia
Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero
dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le
Universita' pubbliche e private e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dati definite dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca
dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui
all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e
dei laureati delle universita' di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche'
la dorsale informativa di cui all'art. 4, comma 51, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli
interventi di cui al presente art., il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati in particolare
per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati
di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati
costituite con la stessa finalita' nonche' per determinare
le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei
dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori
tecniche ed esperienze.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6-bis, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili):
«Art. 9 (Richieste di avviamento). - (Omissis).
6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta
sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato,
di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli,
nonche' di migliorare il monitoraggio e la valutazione
degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca
dati politiche attive e passive di cui all'art. 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del
collocamento mirato" che raccoglie le informazioni
concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati
e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le
informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati.
Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del
collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'art. 9-bis
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono
integrate con le informazioni relative al lavoratore
disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici
competenti comunicano le informazioni relative alle
sospensioni di cui all'art. 3, comma 5, agli esoneri
autorizzati di cui all'art. 5, comma 3, alle convenzioni di
cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonche' a quelle di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Gli uffici competenti comunicano altresi' le
informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del
collocamento obbligatorio, le schede di cui all'art. 8,
comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la
Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di
cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'art. 13.
L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative
agli interventi in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da
lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni
relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di
collocamento delle persone con disabilita' erogate sulla
base di disposizioni regionali, nonche' ai sensi dell'art.
14. Le informazioni della Banca dati del collocamento
mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici
responsabili del collocamento mirato con riferimento al
proprio ambito territoriale di competenza, nonche'
all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti
personalizzati in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da
lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni
competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di
ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della
Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate
con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'art.
13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante
l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente
all'integrazione le informazioni acquisite sono rese
anonime.
(Omissis).».
 
Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI puo' essere richiesto nelle modalita' di cui all'articolo 9. Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono gia' beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.
2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio e' comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di servizio, puo' rideterminare il periodo per cui e' prevista la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonche' prevedere un periodo piu' breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio e' sospeso ai sensi del secondo periodo.
3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuita' nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.
4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e' dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
5. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 8, e all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
7. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 125, della
citata legge n. 190 del 2014:
«Art. 1. - (Omissis).
125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta'
ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all'art. 9 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in
Italia e a condizione che il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a
domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita',
nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
(Omissis).».
 
Art. 26

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Misure per la semplificazione dei flussi
informativi in materia di interventi e servizi sociali, del
controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate,
per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di
contenzioso previdenziale). - 1. - 4. (abrogato).
5. All'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo la parola «INPS» e' sostituita
dalle seguenti: «ente erogatore»;
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il
reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle
seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In
caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti
delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione,
nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate. L'ente
erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto
fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della
prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior
reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e'
immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il
soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza
di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di
mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata
in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al
primo periodo.».
6. All'art. 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via
telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla
medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali»
sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».
6-bis. All'art. 20, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «relative»
sono inserite le seguenti: «alle cancellazioni
dall'anagrafe della popolazione residente per
irreperibilita',».
7. Al fine di favorire la modernizzazione e
l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i
costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione
del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1°
maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si
utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento
elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di
pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali,
su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive
ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il
termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in
ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello
della verifica.»;
b) all'art. 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono
inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra
documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del
presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo
dei sistemi di cui all'art. 38, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita'
l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari
abilitati alla trasmissione della documentazione
lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e
di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra
previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato articolo
38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.».
9. All'art. 10, comma 6, terzo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono
sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di
cassazione».
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di
condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni
relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito). - 1. La domanda di Assicurazione Sociale per
l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del
2012, di Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
o Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui
agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa
dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di
immediata disponibilita', ed e' trasmessa dall'INPS
all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del
reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione,
contattano i centri per l'impiego, con le modalita'
definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e,
in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro
il termine stabilito con il decreto di cui all'art. 2,
comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'art.
20.
3. (abrogato).
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad
attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio
personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi
previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le
sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica
disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati
allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui
al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle
attivita' di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), previsti
dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario puo'
essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi
per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di
72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo patto di
servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e
all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti
sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera
d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita',
in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all'art. 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze
di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20,
comma 3, lettera b) e all'art. 26:
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di
giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai
sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e
dallo stato di disoccupazione.
8. (abrogato).
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione
prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'art. 23, comma 4,
non e' possibile una nuova registrazione prima che siano
decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai
commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative
sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
sistema informativo di cui all'art. 13, all'ANPAL ed
all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di
decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del
1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego
di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che
provvede ad istituire un apposito comitato, con la
partecipazione delle parti sociali.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse
non erogate in relazione a prestazioni oggetto di
provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per
cento al Fondo per le politiche attive di cui all'art. 1,
comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante
50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno
capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi
provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione
del personale connessi al raggiungimento di particolari
obiettivi.».
 
Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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