Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 103/2017
Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali.



La presente circolare sostituisce la precedente n. 101 del 10 febbraio 2016 e disciplina gli interventi dello Stato a favore di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali nonche' di Edizioni nazionali in base a quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche e integrazioni.
La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sono ammessi a presentare istanza enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonche' amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge suddetta.

Art. 1
Modalita' di presentazione della domanda

1. Le istanze di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, che le inviera' alla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali.
2. Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. Anche in questo caso l'Ufficio trasmettera' le istanze alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali.
3. Le istanze di rifinanziamento di Comitati nazionali o di Edizioni nazionali precedentemente approvate, in regola con la normativa sul bollo e debitamente firmate dal presidente del Comitato promotore, dovranno essere parimenti presentate entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione.
4. E' possibile effettuare la consegna dell'istanza a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnando a mano il plico all'indirizzo sopra indicato.
L'istanza, sia di prima istituzione che di rifinanziamento, puo' anche essere inoltrata, sempre entro il termine del 31 marzo, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it
 
Art. 2
Comitati nazionali

Le celebrazioni o manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre anni dall'istituzione del Comitato nazionale. E' ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessita' organizzativa.
I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1 firmata dal presidente del comitato promotore dell'iniziativa, una dettagliata relazione tecnica, contenente i seguenti elementi:
obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalita', costi previsti, tempi e fasi di realizzazione del programma stesso;
risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione;
bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;
elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;
recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;
proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).
 
Art. 3

Criteri di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento dei
Comitati nazionali

Ai fini dell'eventuale istituzione dei Comitati nazionali saranno ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.
Saranno inoltre tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano:
manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;
eventi o attivita' pluridisciplinari e plurisettoriali (come ad esempio mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali);
un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati per le attivita' che si propongono;
il coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali esistenti su territorio di livello nazionale e internazionale;
progetti e attivita' a carattere innovativo;
identificazione dei fruitori e dei destinatari del progetto di celebrazioni.
Non sono invece ammissibili:
istanze pervenute oltre il termine indicato nel precedente art. 1;
progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;
progetti generici e/o che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;
iniziative di interesse esclusivamente locale.
La Consulta esaminera' le richieste sulla base dei criteri sopra indicati e determinera' altresi' la composizione del Comitato nazionale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comitati nazionali ammessi a contributo dovranno inviare al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate.
Per ogni Comitato nazionale sara' nominato un revisore dei conti designato dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Gli eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai comitati stessi.
L'amministrazione esercitera' il controllo sull'attivita' svolta nel periodo di esecuzione delle attivita' prevedendo la possibilita' di non finanziare ulteriormente il Comitato, qualora le iniziative non siano state svolte secondo il programma approvato dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali o qualora presentino irregolarita' amministrative.
 
Art. 4
Edizioni nazionali

Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali devono essere presentate nei tempi e con le modalita' di cui al precedente art. 1, comma 2.
Ai fini dell'istituzione di Edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
piano generale dell'Edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'Edizione e del numero complessivo di volumi previsto per il primo quinquennio a far data dall'eventuale istituzione indicando, inoltre, se la pubblicazione e' online;
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
risorse finanziarie necessarie per realizzare e portare a compimento il progetto editoriale del quinquennio presentato;
elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato delle relative adesioni.
 
Art. 5
Criteri di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento delle
Edizioni nazionali, previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge n. 420/1997

La valutazione delle richieste di istituzione o di rifinanziamento delle Edizioni nazionali dara' priorita' alla pubblicazione online dei volumi, garantendo un efficace sistema di conservazione a lungo termine delle memorie digitali.
Altri criteri saranno:
la sostenibilita' economica del piano editoriale che accompagna la richiesta, riguardo all'attivita' di ricerca e pubblicistica che si intende svolgere nel quinquennio;
la presenza di una rete gia' definita di fruitori, possibilmente non solo nazionali, delle pubblicazioni che verranno edite;
la pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur gia' edite, che non abbiano goduto precedentemente di apparato critico o con apparato critico non piu' adeguato.
Inoltre una volta istituita una Edizione nazionale, l'erogazione del contributo sara' vincolata alla presentazione biennale dell'elenco dei volumi gia' pubblicati dalla sua istituzione e di quelli in corso di stampa.
Le istanze di contributo, per gli anni successivi all'anno di istituzione, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate inoltre da:
programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;
relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente comprensiva del numero di volumi pubblicati nell'anno e in totale;
bilancio preventivo delle entrate e/o spese redatto in forma analitica;
conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;
indicazione del numero di codice fiscale e del codice IBAN, sul quale versare l'eventuale contributo.
La richiesta di rifinanziamento, presentata nei tempi e con le modalita' di cui al precedente art. 1, comma 3, potra' essere avanzata, sulla base del piano quinquennale di lavoro e dei risultati conseguiti e verra' valutata dalla Consulta al fine di decretarne l'attribuzione annuale fino al raggiungimento del quinquennio previsto per la verifica di cui al comma successivo.
A partire dalle richieste di nuova istituzione presentate nel 2018, al compimento del primo quinquennio di attivita', le Edizioni nazionali potranno chiedere il proseguimento per un ulteriore triennio presentando apposito piano editoriale.
La Consulta valutera' l'attivita' svolta, il numero di pubblicazioni effettuate, l'utilizzo dei fondi ricevuti e l'eventuale presenza di altri finanziamenti da enti pubblici o da privati.
Sulla base di tali informazioni si potra' valutare se concedere l'autorizzazione alla continuazione dell'Edizione nazionale per un ulteriore periodo, da un anno fino al triennio, o non finanziare ulteriormente l'Edizione provvedendo all'estinzione, qualora l'attivita' non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta.
 
Art. 6
Termini di conclusione del procedimento di adozione del piano di
finanziamento e insediamento dei nuovi Comitati nazionali ed
Edizioni nazionali

Entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore trasmettera' le medesime alla Consulta che, successivamente, provvedera' alla loro valutazione.
La Consulta, a conclusione della valutazione delle istanze, predisporra', come indicato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 420/1997, l'elenco delle proposte di istituzione dei Comitati nazionali che verra' trasmesso, nella forma di schema di decreto ministeriale, alle Commissioni parlamentari per il previsto parere.
Recepito il suddetto parere, entro i novanta giorni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali provvedera' ad adottare, con decreto ministeriale, il piano di finanziamento dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali.
Detto decreto ministeriale sara' pubblicato a cura della medesima Direzione generale solo per via telematica, a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo.
Entro ulteriori novanta giorni, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, saranno insediati i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali di nuova istituzione.
 
Art. 7
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' il direttore del Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.
Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale
biblioteche e istituti culturali
Rummo
 
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