Gazzetta n. 242 del 16 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 27 luglio 2017
Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali»;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;
Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali» ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2014, recante «Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche»;
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante «Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica», successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico»;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante «Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Dramma Antico"»;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», e in particolare l'art. 69;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d);
Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 ottobre 2011, recante «Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo» ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112»;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche;
Visto il decreto ministerialo 5 novembre 2014, e il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 con riguardo al «ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano»;
Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e le linee guida per il finanziamento delle attivita' dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, redatte da un gruppo di lavoro composto tra la Direzione generale spettacolo e i coordinamenti tecnici in materia di aiuti di stato e beni e attivita' culturali;
Acquisita, pertanto, l'intesa della conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto del decreto

1. Il presente decreto reca i criteri per l'erogazione e le modalita' per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «Fondo», ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Amministrazione», concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualita', di attivita' musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournee all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 42 del presente decreto, nonche' contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense di cui agli articoli 34, 35 e 36. L'Amministrazione prevede, altresi', interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 43, nonche' per le azioni di sistema di cui all'articolo 44.
3. Per progetto si intende l'insieme delle attivita' che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonche' ai requisiti minimi di attivita' annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o piu' attivita' del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale di ciascun programma annuale del progetto. Con decreto del Direttore generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Direttore generale», sentite le Commissioni consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilita' dei costi.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo

1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'amministrazione, le attivita' di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.
2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:
a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualita' dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunita';
c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;
d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;
e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilita' e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;
f) valorizzare la capacita' dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonche' di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
g) sostenere la capacita' di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3.
Presentazione della domanda di progetto triennale
e dei programmi annuali

1. La domanda di ammissione al contributo e' presentata all'inizio del triennio di riferimento all'amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticita' della documentazione trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda e' presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda in via telematica attraverso il sistema on-line ne determina la inammissibilita'.
2. La domanda di ammissione al contributo e' corredata di:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione;
b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournee all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, che si intende raggiungere e le relative modalita' di misurazione;
d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualita' artistica, alla qualita' indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonche' relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonche' i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;
e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attivita' e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;
f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata;
g) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilita' rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attivita' per la quale e' chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente e di utilizzare, in caso di ospitalita', solo soggetti in possesso di certificato di agibilita' INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi;
h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attivita' prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;
i) per i soggetti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle specifiche disposizioni;
j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;
k) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o piu' sale, dichiarazione effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilita' delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza.
Nel caso si tratti di una societa', e' richiesta, altresi', la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, in tempo utile per la presentazione delle domande di cui al comma 4.
4. La domanda di progetto triennale e' presentata in via telematica, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualita' di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio. Nel secondo e terzo anno del triennio, il programma annuale e' presentato in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, entro il termine perentorio del 31 gennaio delle relative annualita' del triennio. Fanno eccezione: a) le domande relative all'articolo 34 del presente decreto, che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascuna annualita'; b) le domande relative all'articolo 35, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; c) le domande relative all'articolo 36, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualita'.
5. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:
a) ambito teatro, di cui al Capo II del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) teatri di rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche; 4) imprese di produzione teatrale; 5) imprese di produzione teatrale «prime istanze»; 6) imprese di produzione teatrale «Under 35»; 7) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione; 8) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventu'; 9) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventu' «prime istanze»; 10) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 11) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine «prime istanze»; 12) teatro di strada; 13) centri di produzione teatrale; 14) centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'; 15) circuiti regionali; 16) organismi di programmazione; 17) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 18) festival; 19) festival e rassegne di teatro di strada;
b) ambito musica, di cui al Capo III del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestrali; 3) attivita' liriche ordinarie; 4) complessi strumentali; 5) complessi strumentali «prime istanze»; 6) complessi strumentali giovanili; 7) circuiti regionali; 8) programmazione di attivita' concertistiche e corali; 9) programmazione di attivita' concertistiche e corali «prime istanze»; 10) festival; 11) festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio; 12) festival «prime istanze»;
c) ambito danza, di cui al Capo IV del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) organismi di produzione della danza «prime istanze»; 3) organismi di produzione della danza «Under 35»; 4) centri di produzione della danza; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival; 8) rassegne;
d) ambito circo e spettacolo viaggiante, di cui al Capo V del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) imprese di produzione di circo; 2) imprese di produzione di circo «prime istanze»; 3) imprese di produzione di circo «Under 35»; 4) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione; 5) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «prime istanze»; 6) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «Under 35»; 7) festival circensi competitivi; 8) festival circensi non competitivi; 9) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 10) danni conseguenti ad evento fortuito; 11) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attivita' circense;
e) ambito progetti multidisciplinari, di cui al Capo VI del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari; 4) festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio.
f) ambito azioni trasversali, di cui al Capo VII del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione teatro ricambio generazionale; 2) promozione teatro coesione e inclusione sociale; 3) promozione teatro perfezionamento professionale; 4) promozione teatro formazione del pubblico; 5) promozione musica ricambio generazionale; 6) promozione musica coesione e inclusione sociale; 7) promozione musica perfezionamento professionale; 8) promozione musica formazione del pubblico; 9) promozione danza ricambio generazionale; 10) promozione danza coesione e inclusione sociale; 11) promozione danza perfezionamento professionale; 12) promozione danza formazione del pubblico; 13) promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale; 14) promozione circo e spettacolo viaggiante coesione e inclusione sociale; 15) promozione circo e spettacolo viaggiante perfezionamento professionale; 16) promozione circo e spettacolo viaggiante formazione del pubblico; 17) tournee all'estero per i relativi ambiti.
6. Ogni soggetto richiedente puo' presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione:
a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne;
b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per uno tra i settori 5), 6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5, lettera f); inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari;
c) i soggetti richiedenti per i settori, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro, nn. da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn. da 1 a 6 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournee all'estero.
7. Si definiscono «prime istanze», ove previste ai sensi del presente decreto, quelle presentate da soggetti che non abbiano mai precedentemente avanzato domanda di contributo all'Amministrazione a valere sulle risorse del Fondo.
8. Si definiscono organismi «Under 35» e/o complessi strumentali giovanili, ai sensi del presente decreto, quelli nei quali:
a) la titolarita' sia detenuta per piu' del cinquanta per cento da persone fisiche aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;
b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni;
c) il nucleo artistico e tecnico della formazione sia composto ciascuno per almeno il settanta per cento da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni;
d) la direzione artistica sia affidata a persona avente eta' pari o inferiore a trentacinque anni;
I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno del triennio di programmazione afferente alla domanda di contributo. Ove previsto ai sensi del presente decreto, i soggetti definiti al presente comma possono presentare domanda come «prima istanza», ai sensi del comma 7 del presente articolo, per il primo triennio successivo all'ultima contribuzione ottenuta ai sensi del presente comma.
9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di piu' soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, del periodo di gestione e dell'attribuzione dei bordero' nei limiti e in proporzione alla partecipazione finanziaria di ogni organismo. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita', e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute le coproduzioni realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per le quali comunque sia prevista tale possibilita' ai sensi del presente decreto.
10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorita': a) relativamente alle attivita' di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attivita' di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attivita'; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attivita' di cui al Capo IV, delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attivita'.
11. In ogni caso, per l'ambito musica l'apposita documentazione relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche e corali deve essere intestata, nella qualita' di organizzatore, all'organismo che presenta domanda di contributo.
12. Per i soggetti che hanno gia' in precedenza ricevuto contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo dal vivo, la domanda di contributo puo' essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche e dal presente decreto a decorrere dalla sua entrata in vigore.
 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4.
Ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo

1. Il Direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilita' e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente decreto, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entita' numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonche' la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto. Il Direttore generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, stabilisce annualmente l'entita' delle risorse da allocare nei sottoinsiemi previsti dall'articolo 5, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonche' dei contributi concessi nel corso delle annualita' precedenti.
2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.
3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, puo' adottare bandi annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto.
 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5.
Sistema di valutazione della domanda, determinazione
e attribuzione del contributo

1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilita' qualitativa, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa e' respinta per carenza di qualita' artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilita' qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, puo' valutare la possibilita' di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo e' invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina l'inammissibilita' al contributo. La commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilita' qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa e' definitivamente respinta per carenza di qualita' artistica.
3. Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneita' dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalita' e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
4. Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:
a) qualita' artistica, fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo;
b) qualita' indicizzata, fino a un massimo di punti venticinque, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 6 del presente articolo;
c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualita' artistica del singolo programma in relazione al progetto e' assegnato annualmente sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore annualmente a dieci punti, la domanda stessa e' da ritenersi respinta per carenza di qualita' artistica.
6. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualita' indicizzata del singolo programma e' determinato annualmente con logica di proporzionalita' e adeguatezza, mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C.
7. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo programma e' determinato annualmente con logica di proporzionalita' e adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D.
8. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali relativi alla qualita' artistica, l'amministrazione attribuisce annualmente a ciascun progetto, corredato dal programma annuale, il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sottoinsiemi, la relativa graduatoria.
9. Il punteggio di cui al comma 5 e' attribuito per la prima annualita' con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualita' successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. I punteggi assegnati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualita', e valgono per la singola annualita' di assegnazione del contributo finanziario.
10. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'amministrazione:
a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 8, dalle domande ammesse al contributo per il predetto sottoinsieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme;
b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto;
c) redistribuisce, sentita la commissione consultiva competente per materia, le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei deficit e/o dei limiti ulteriori previsti dal presente decreto all'interno del sottoinsieme o del settore, in armonia con l'entita' numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate. L'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 49, commi 2 e 3, del presente decreto.
11. Il contributo annuale al singolo progetto non puo' essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualita'; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verra' ridotto automaticamente al valore del deficit.
12. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournee all'estero di cui all'articolo 42 del presente decreto, non puo' essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verra' ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla commissione consultiva competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 36 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalita' di cui al periodo precedente, non puo' superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennalmente, la commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entita' delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruita' dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 337/1968 e all'attivita' svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36.
13. Per la valutazione dei progetti dei settori di promozione e tournee all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 41 e 42 del presente decreto, nonche' dei settori di cui agli articoli 34, 35 e 36 dell'ambito circo e spettacolo viaggiante, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli.
14. La qualita' artistica del progetto, di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora cio' determini un punteggio relativo alla qualita' artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 5 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, e' respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualita' artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilita' di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresi' l'inammissibilita' della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilita' di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.
15. La qualita' indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli allegati medesimi.
 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6.
Erogazione del contributo

1. Su domanda dell'interessato, l'amministrazione puo' erogare una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto da parte dell'Amministrazione.
2. Per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno e' pari al cinquanta per cento, e la stessa potra' essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione.
3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'amministrazione, nella quale sono riportati:
a) il bilancio di progetto relativo all'attivita' svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attivita' sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno e al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto;
c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualita' indicizzata;
d) per gli acquisti delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto.
Il contributo erogabile a saldo puo' essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entita' stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto.
4. Il soggetto interessato deve inviare all'amministrazione, in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto:
a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo;
b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 aprile;
c) la documentazione prevista agli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto, secondo i termini perentori stabiliti ai medesimi articoli, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni.
Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticita' della documentazione trasmessa, una copia integrale e' presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla chiusura del sistema on-line determina la inammissibilita' al finanziamento annuale e la restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione ai sensi del presente articolo.
5. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando la qualita' indicizzata registra un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualita' indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualita' indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento.
6. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo gia' concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non puo' riceverne per i restanti anni del triennio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma,quanto rendicontato dall'organismo,mediante l'utilizzo della documentazione di cui al precedente comma 3, alla fine del primo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcoloper la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel secondo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresi' la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della seconda annualita'. A sua volta, quanto rendicontato dall'organismo nel secondo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel terzo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresi' la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della terza annualita'.
7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo.
8. Non sono ammessi subentri nella titolarita' del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1967, n. 800. L'intervenuta cessione comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente decreto.
9. Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto e' tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si e' ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul fondo nell'esercizio di riferimento. Tali costi dovranno includere tutti i compensi e gli oneri al personale artistico e tecnico scritturato e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.
 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7.
Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' degli atti riguardanti l'attivita' sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n.112/2013 e, nei casi in cui trovano specifica applicazione, le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, l'Amministrazione, acquisita la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), nel caso riscontri differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualita' artistica, con conseguente decurtazione del contributo deliberato nel caso in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo punteggio di qualita'. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, il contributo gia' concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non puo' riceverne per i restanti anni del triennio.
3. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.
4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalita' con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.
5. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attivita' di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalita' e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.
 
Art. 8.
Decadenza, revoca e rinuncia

1. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto.
2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attivita' e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto;
b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 8, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualita' eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualita' del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualita' precedenti.
4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto gia' ricevuto per la medesima annualita' e ha efficacia anche in relazione alle annualita' eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualita' del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualita' precedenti.
 
Art. 9.
Attivita' ammesse a contributo

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari:
a) le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo;
b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso;
c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non piu' di quattro organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione e dell'attribuzione dei relativi bordero' tra i coproduttori.
 
Art. 10.
Teatri nazionali

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attivita' teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresi', la loro tradizione e storicita'.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e di quindicimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:
a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita' di cui al presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno mille posti, con una sala di almeno cinquecento posti;
c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualita' precedente;
d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;
e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalita' italiana;
f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca;
g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; almeno la meta' di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede puo' essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinee per le scuole;
h) non piu' del trenta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;
i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti stranieri.
 
Art. 11.
Teatri di rilevante interesse culturale

1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attivita' di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e di seimila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:
a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;
b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita' di cui al presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di almeno duecento posti;
c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualita' precedente;
d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;
e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;
f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;
g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative puo' essere costituito da matinee per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attivita' di teatro per ragazzi;
h) non piu' del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;
i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.
3. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al medesimo comma sono ridotti, rispettivamente, a cento giornate recitative e a quattromila giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza e' lingua ufficiale.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuita' dell'attivita' del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere e' trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso.
 
Art. 12.
Disposizioni comuni ai teatri nazionali
e di rilevante interesse culturale

1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione.
2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri:
a) la durata degli organi statutari non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non piu' di una volta; tali criteri sono valevoli, altresi', per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del teatro;
b) il direttore/direttrice del teatro puo' effettuare presso le sale direttamente gestite una sola nuova prestazione artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta e non puo' svolgere attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournee preso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;
c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parita' accesso agli organi di amministrazione e controllo delle societa', di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.
 
Art. 13.
Imprese di produzione teatrale

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centodieci giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a ottanta giornate recitative per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a mille giornate lavorative e a novanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative e a cento giornate recitative.
2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative per le imprese o gli organismi nelle quali ricorrono i requisiti di cui all'articolo 3 comma 8.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu' che effettuino nell'anno un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative e a ottanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sara' comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese che svolgono una attivita' continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificita' dell'attivita' svolta, anche con documentazione diversa dai bordero', integrata da attivita' di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a trecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a venticinque giornate recitative per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative e a quaranta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate lavorative e a cinquanta giornate recitative.
5. L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attivita' programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti che svolgono attivita' di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorita'. Sono richiesti identici minimi anche per le «prime istanze» per ciascun anno del triennio.
 
Art. 14.
Centri di produzione teatrale

1. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attivita' di produzione e di esercizio di sale per un totale di almeno trecento posti, con una sala di almeno duecento posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.
2. Fermo restando quanto definito al comma 1, e' concesso un contributo a centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. Il riconoscimento di centri di produzione di teatro di innovazione e teatro per l'infanzia e la gioventu' ai sensi del presente comma sara' comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai centri di produzione di cui al comma 1 e 2 subordinato ai seguenti requisiti:
a) effettuazione nell'anno di un minimo di tremilacinquecento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;
b) effettuazione di un minimo di centoventi giornate recitative di produzione e di un minimo di centoventi giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attivita' svolta in piu' sale, ciascuno spazio dovra' effettuare almeno venti giornate recitative di programmazione;
c) capacita' di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonche' da soggetti privati.
4. Almeno sessanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo.
5. L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attivita' programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.
 
Art. 15.
Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a circuiti regionali che svolgano attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilita', nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Puo' essere svolta attivita', in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Puo' essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.
2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalita' e qualita' artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalita' italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.
 
Art. 16.
Organismi di programmazione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni, in presenza dei seguenti requisiti:
a) effettuazione di un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno centoquaranta giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attivita' di esercizio teatrale continuativa;
b) per i teatri che hanno sede legale in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila, effettuazione di un minimo di milleduecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno cento giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attivita' di esercizio teatrale stagionale.
 
Art. 17.
Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.
2. Il contributo e' subordinato ai seguenti requisiti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalita', sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;
e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
f) prevalenza di compagnie italiane.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettivita', di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.
 
Art. 18.
Teatri di tradizione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali e' consentito un numero inferiore, nonche' impiegare artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.
2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attivita' di produzione e ospitalita' di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli, svolti in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato. A tal fine, sono considerate, altresi', anche le opere da camera e le operette con musica dal vivo. I teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti, musical e spettacoli di danza, questi ultimi anche con musica su supporto registrato. La produzione e l'ospitalita' di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovra' rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. I teatri devono, altresi', registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sara' proporzionalmente ridotto. Di conseguenza nel secondo o terzoanno del triennio il progetto verra' valutato nell'ambito del settore attivita' liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.
 
Art. 19.
Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato.
2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attivita'. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonche' all'estero, possono essere ammessi per non piu' del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivita' puo' essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attivita' di ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita' dichiarata, e devono, altresi', registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul fondo sara' proporzionalmenteridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verra' valutato nell'ambito del settoredei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme. Per le istituzioni concertistico-orchestrali le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attivita' programmata.
 
Art. 20.
Attivita' liriche ordinarie

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi che organizzano manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) il programma di attivita' preveda, nell'anno, almeno due spettacoli e quattro recite in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, comprese quelli di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;
c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali e' consentito un numero inferiore;
d) siano impiegati artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.
 
Art. 21.
Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualita', che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facolta' di realizzare il trenta per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati.
2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facolta' di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero.
 
Art. 22.
Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualita', e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita' anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attivita' cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalita' italiana e/o di Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.
 
Art. 23.
Programmazione di attivita' concertistiche e corali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alla programmazione di attivita' concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.
2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu' del dieci per cento della attivita' programmata.
3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione quantitativa, alla voce artista o formazione si deve indicare, al momento della compilazione, l'artista o la formazione comunque composta - indipendentemente dal numero di concerti effettuati - nell'ambito della programmazione annuale dell'organismo istante. Ciascun artista o formazione e' considerata una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.
 
Art. 24.
Festival

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualita'. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.
2. Il contributo e' subordinato ai seguenti requisiti:
a) sostegno di uno o piu' enti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;
e) prevalenza di esecutori di nazionalita' italiana o di Paesi UE.
3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu' del dieci per cento della attivita' programmata e spettacoli teatrali per non piu' del cinque per cento dell'attivita' programmata.
4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate a parte nell'ambito di un ulteriore settore.
 
Art. 25.
Organismi di produzione della danza

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi di produzione della danza che effettuino complessivamente, nell'anno, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e di seicentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio, rispettivamente a venticinque rappresentazioni e a trecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Tali minimi sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative e per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate lavorative, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale.
Sono prese in considerazione anche piu' recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attivita' svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.
2. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8 del presente decreto.
3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita', sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attivita' svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.
 
Art. 26.
Centri di produzione della danza

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai centri di produzione della danza che svolgono attivita' di produzione e di ospitalita' presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attivita' di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:
a) effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D;
b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del presente decreto;
c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente.
Il venti per cento del totale delle rappresentazioni ospitate, cosi' come definite alla lettera c) del presente articolo, puo' essere effettuato anche presso altre sale dotate di agibilita', in collaborazione con altri organismi del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche piu' rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attivita' svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali e retribuite in maniera certificata e munite di idonea attestazione.
3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita', sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attivita' svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.
 
Art. 27.
Circuiti regionali

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismiche, nella regionenella quale hanno sede legale, svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilita', e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita' anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 3.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attivita' di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalita' italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.
 
Art. 28.
Organismi di programmazione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di almeno una sala con minimo duecento posti, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.
 
Art. 29.
Festival e rassegne

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.
2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, e' subordinato ai seguenti requisiti:
a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;
b) sostegno di uno o piu' enti pubblici;
c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e uno spazio territoriale identificato e limitato, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani.
 
Art. 30.
Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo.
Requisiti, denominazioni e insegne.
Adempimenti in materia di lavoro e previdenza

1. La denominazione dell'impresa e l'insegna con cui il circo intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze durante la singola annualita' devono essere indicate nel programma annuale. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati nelle insegne e nella comunicazione fornendo il titolo di legittimazione all'utilizzo della denominazione e/o dell'insegna che si intende impiegare nell'esercizio dell'attivita' circense.
2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g), e' condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.
3. A pena di inammissibilita', la domanda di contributo, oltre a quanto gia' indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da:
a) progetto artistico, preventivo finanziario, e programma di attivita' redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;
b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;
c) dichiarazione relativa al personale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali;
e) L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla lettera d), dovra' essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.
4. Qualora l'impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o piu' animali precedentemente presenti nelle attivita' di spettacolo, la domanda dovra' essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
5. Il riconoscimento di impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione e' oggetto di specifica valutazione da parte della commissione consultiva competente.
 
Art. 31.
Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese di produzione di circo che operano sotto uno o piu' tendoni di cui hanno la disponibilita', a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attivita' circense di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S. Tale requisito e' necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non sono ammessi subentri nella titolarita' del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente;
b) svolgano, per ogni annualita' del triennio per il quale e' richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni.Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti e da regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio e' richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di cento e per il terzo anno del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui al periodo precedente puo' essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per il secondo e per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero;
c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno di otto unita' tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le «prime istanze». Per unita' si intendono tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attivita', attestata dai versamenti INPS gestione ex ENPALS per ogni anno del triennio di attivita', come definito all' articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unita' e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entita' dei contributi versati alla gestione separata INPS.
2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio e' ridotto a sessanta, con ammissibilita' di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, nei casi in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, e il numero minimo di unita' di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, e' ridotto a cinque.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione riconosciute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, che operino senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali dotati di agibilita', che si avvalgano di almeno cinque unita' tra artisti, tecnici, come definito all'art. 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, ed effettuino, per ogni annualita' del triennio per cui e' richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta rappresentazioni. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio e' richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta rappresentazioni. La soglia di cui al periodo precedente puo' essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti, e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero.
4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio e' ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni, con ammissibilita' di almeno venti rappresentazioni annuali all'estero attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti, e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero, nei casi in cui i richiedenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto.
5. Qualora l'impresa di circo contemporaneo o di innovazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, disponga di uno o piu' tendoni, e' tenuta ad adempiere alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).
 
Art. 32.
Festival di circo

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalita' di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.
2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.
3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;
c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalita' italiana e/o di Paesi UE.
 
Art. 33.
Ammissibilita' al contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attivita' di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Per l'ammissione al contributo, e' previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.
3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco e' effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente.
4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonche' della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonche' del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
5. Con apposita domanda, puo' essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni gia' inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, puo' essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente.
6. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e' effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente.
7. Nessun soggetto puo' essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto, qualora non dimostri di avere svolto attivita' a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni.
8. La domanda puo' essere presentata a partire dall'anno successivo ad almeno un triennio dal rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.
9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che:
a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera o);
b) siano assegnatari nel triennio di contributi ai sensi del presente decreto;
10. L'ammissibilita' e la congruita' dei costi dichiarati nella domanda sono oggetto del parere della commissione consultiva competente.
 
Art. 34.
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima stabilita all'articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.
2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali,si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati:
a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;
b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;
c) plafonatura integrale e/o soffitto dell'intera giostra;
d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini;
e) vetture, navicelle, soggetti da giostra.
Per i suindicati acquisti puo' essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie.
Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non piu' di otto unita'. E' altresi' condizione di ammissibilita' che i suddetti acquisti siano corredati da:
1) certificazione di conformita' dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;
2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell'attivita' di cui al decreto ministeriale del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.
3. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualita' a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'amministrazione e, a pena di inammissibilita', corredata della seguente documentazione completa:
a) fatture di saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda. Le fatture concernenti l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di nuove attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali, devono risultare pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente almeno alla soglia di cui all'articolo 5, comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA;
b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;
c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalita' e tempistiche di pagamento;
d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l'avvenuta annotazione dell'attrazione acquistata;
e) documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo;
f) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.);
g) documentazione fotografica dell'attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimatopresso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
h) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attivita' circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, impianto o bene oggetto dell'acquisto;
i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante l'esistenza o meno di riserva di proprieta' sul bene venduto;
l) nel caso dell'acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che lo stesso e' immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante;
m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almenocentocinquanta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo e' pari a sessanta;
n) dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:
1) denominazione e sede della ditta coproduttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;
2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonche' l'anno di fabbricazione.
o) l'ammissibilita' di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, e' subordinata alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo.
La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.
4. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni.
5. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente e' tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene gia' oggetto di contributo per almeno un anno.
6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non e' trascorso dalla precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:
a) chapiteaux, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque;
b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto.
7. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.
8. In caso di riscontrate gravi irregolarita' nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.
9. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilita' di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.
10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti.
11. Ai fini dell'erogazionedel contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione:
a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di proprieta' sul bene acquistato;
b) in caso di pagamento rateale, copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;
c) copia degli ulteriori pagamenti tramite bonifici bancari eccedenti il sessanta per cento di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo o copia del relativo piano di pagamento;
d) documentazione comprovante la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola richiesta all'atto della domanda.
12. La documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo e' revocato.
 
Art. 35.
Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:
a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trentaper cento il valore dell'impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilita', la domanda deve essere corredata da:
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entita' del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio;
g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che l'esercizio dell'attivita' relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall'esercente titolare della domanda.
3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilita' della domanda;
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonche' documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che:
1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l'interessato e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.
4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Diversamente, il contributo e' revocato.
 
Art. 36. Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita'
circense

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:
a) siano proprietari o abbiano la disponibilita' dell'area da strutturare per almeno un decennio;
b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attivita' circense;
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;
d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualita'.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilita' della domanda;
b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilita' dell'area strutturata;
c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.
 
Art. 37.
Disposizioni generali

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.
2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attivita' in almeno tre discipline. Ciascuna delle tre principali discipline non puo' incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento dei minimi di attivita' richiesti per ciascun settore del presente Capo. L'eventuale quarta disciplina non puo' incidere per una percentuale inferiore al cinque percento dei minimi di attivita' richiesti.
3. La valutazione della qualita' artistica dei progetti multidisciplinari e' effettuata, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dai presidenti delle commissioni consultive competenti per materia e da quattro componenti tra quelli designati dalla conferenza unificata, individuati da ciascuna delle predette commissioni. In tale ambito, i presidenti delle commissioni consultive competenti per materia possono conferire motivata delega scritta ad altro componente, diverso da quello di cui al periodo precedente, in seno alle citate commissioni consultive.
 
Art. 38.
Circuiti regionali multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, e' concesso un contributo ai circuiti regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilita' e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attivita', in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti all'articolo 37, rispondenti a chiari requisiti di professionalita', di qualita' artistica e di pluralita' nell'offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valorizzazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento.
Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.
3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, verra' valutata in quadro d'insieme tenendo conto delle eventuali domande presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 15, 22 e 27.
 
Art. 39.
Organismi di programmazione multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, e' concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti all'articolo 37 del presente Capo, da parte di organismi professionali.
 
Art. 40.
Festival multidisciplinari

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.
2. Il contributo, di cui al comma 1, e' subordinato ai seguenti requisiti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;
c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti all'articolo 37, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;
e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.
 
Art. 41.
Promozione

1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operativita' nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalita':
a) al ricambio generazionale degli artisti;
b) alla coesione e all'inclusione sociale;
c) al perfezionamento professionale;
d) alla formazione del pubblico.
2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo di lucro.
3. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto. Possono essere sostenuti fino a un massimo quindici progetti rispettivamente per gli ambiti delle attivita' di danza e di circo e di spettacolo viaggiante e fino ad un massimo di venti progetti per gli ambiti delle attivita' di musica e di teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d).
4. La domanda e' oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa e' effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applichera' quanto previsto all'articolo 5, commi 10, 11 e 12 del presente decreto.
5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attivita' annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonche', al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto.
7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 e' redatta su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto.
8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruita' dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attivita' e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 42.
Tournee all'estero

1. E' concesso un contributo ai soggetti che abbiano gia' svolto attivita' in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14, da18 a 21, 23, 25, 26, 31, del presente decreto, nonche' a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico. Il contributo e' determinato con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti per progetti di tournee all'estero di spettacoli direttamente prodotti o coprodotti dai soggetti medesimi, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, fermo restando il limite del deficit, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso di tournee in piu' paesi, di almeno uno di essi.
2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto devono dimostrare di aver svolto l'attivita' in Italia o all'estero da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.
3. La domanda e' presentata per ciascun paese ospitante, o per tutti i paesi facenti parte di un'unica tournee, e prevede la presentazione di un programma di attivita' afferente l'anno in corso, ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione:
a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante;
b) condizioni economiche dell'ospitalita';
c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournee;
d) numero e sede delle rappresentazioni in programma;
e) bilancio preventivo della tournee.
4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circhi e spettacolo viaggiante; ciascuna domanda si puo' comporre di due sezioni, una relativa alla tournee prevista per l'anno in corso, ed una, eventuale, relativa alla tournee prevista nei primi sei mesi dell'anno successivo, da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno secondo le modalita' ordinarie.
5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative alle tournee previste per l'anno in corso sono oggetto di valutazione per l'ammissione al contributo da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo. La valutazione qualitativa e' effettuata dalla commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto, operanti per ciascun ambito. Sono ammessi a contributo i progetti che ottengono, in base alla valutazione della commissione, un punteggio qualitativo superiore a 60 punti.
6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo e' determinato nella prima seduta utile della commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entita' del contributo e' ponderata, per ogni ambito di attivita', rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio e trasporto preventivati, e si fonda su un esame di congruita' effettuato in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournee, da rilevarsi alla luce del foglio paga della compagnia, nonche' alla distanza percorsa. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto che effettuino tournee su strada, il contributo e' determinato forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla commissione consultiva competente per materia, in base al numero delle unita' coinvolte e alla distanza percorsa.
7. La domanda relativa alla tournee prevista per i primi sei mesi successivi all'anno in corso, e' oggetto di una valutazione preliminare da parte delle commissioni consultive competenti per materia, di carattere esclusivamente qualitativo, senza quantificazione e assegnazione di contributo, rinviata alla commissione dell'anno di svolgimento della tournee.
8. Ai fini dell'erogazione del contributo, e' indispensabile l'invio, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione:
a) dichiarazione dell'autorita' diplomatica o dell'Istituto italiano di cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attivita';
b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui sub a), attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni;
c) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto;
d) dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 46 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;
e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme a copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.
9. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.
10. Non e' ammissibile al contributo l'effettuazione di attivita' in paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al comma 3, del presente articolo, e in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
11. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto, la concessione del contributo e' inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 31, comma 1, del presente decreto;
b) che svolgano attivita' all'estero per un massimo di otto mesi, relativamente all'anno per cui si richiede il contributo;
c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero sessanta per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e quaranta per le imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del presente decreto, nell'anno per il quale si richiede il contributo;
d) che siano dotate di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica;
e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione italiana, qualora presente, sia assicurato dalla titolarita' dell'esercente o di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o di artisti scritturati che eseguano uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di scritturazione.
 
Art. 43.
Residenze

1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o piu' regioni, le cui finalita' e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicita' triennale, con la conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome, puo' prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilita', del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.
2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo e' adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.
 
Art. 44.
Azioni di sistema

1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonche' con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonche' dell'Unione europea.
2. Su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le commissioni consultive competenti per materia, possono, altresi', essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale, che si caratterizzano per rilevanza nazionale ed internazionale.
 
Art. 45.
Fondazione La Biennale di Venezia
e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico

1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, svolge attivita' istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo nell'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.
2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, svolge le attivita' istituzionali nel settore teatrale previste nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.
 
Art. 46.
Accademia Nazionale di Arte Drammatica
«Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza

1. L'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico», istituita con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, puo' ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attivita' produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.
2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, puo' ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attivita' produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.
 
Art. 47.
Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

1. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa svolge attivita' di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, favorendo scambi continuativi e organici di lavoro comune con il personale artistico e tecnico europeo, collegandosi con le attivita' di analoghe istituzioni europee, nonche' dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.
2. Il direttore del Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa e' nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
3. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - teatro d'Europa riceve, con determinazione triennale, un contributo annuale non inferiore al 6,5 per cento della quota del fondo destinata alle attivita' teatrali, a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma di attivita', e dovra' rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, con esclusivo riferimento al numero delle giornate recitative di produzione e di giornate lavorative e a quanto previsto dalle lettere a) e b), del medesimo comma, nonche' all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento.
 
Art. 48.
Collaborazione inter-istituzionale

1. L'amministrazione rende accessibile on-line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.
2. L'amministrazione, le regioni, i comuni e le citta' metropolitane rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo concesso.
 
Art. 49.
Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni

1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018.
2. Per ciascuna annualita' di ogni triennio, il contributo assegnato non puo' essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato gia' sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti, secondo la tabella di equipollenza di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, in applicazione dell'articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione dell'articolo 5, il Direttore Generale puo' accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 41 e 42.
3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, l'entita' dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualita' del triennio non puo' registrare un incremento superiore, rispetto all'annualita' precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse disponibili e l'entita' numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalita' stabilite nella medesima sede.
4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 26 ottobre 2011, recante: «Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», gia' prorogate al 31 dicembre 2013 dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.
5. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e' abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6.
6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 1° luglio 2014 relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2039
 
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