Gazzetta n. 242 del 16 ottobre 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2017, n. 149 |
Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorita' straniere. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959; Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, e in particolare l'articolo 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive): «Art. 4 (Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalita' e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che: 1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale; 2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale; b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonche' alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorita' straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'; c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale: 1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria; 2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attivita' di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere; 3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo; 4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attivita' per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale; 5) prevedere che l'autorita' giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria: 5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; 5.2) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; 5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; 5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato; 6) prevedere che l'autorita' giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorita' richiedente alle attivita' da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea; 7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunita' di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorita' giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorita' richiedente e che questa possa presentare richieste complementari; 8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorita' amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti; 9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalita' e le condizioni di utilizzabilita' anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, per la partecipazione a distanza dell'imputato; 10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo e' formato con autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea; 11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa Comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di piu' uffici del pubblico ministero italiano, la necessita' della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti; 12) prevedere l'utilizzabilita' degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalita' analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana; 13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato in conformita' ad accordi internazionali e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorita' di altro Stato all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi; 14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria interessata; d) in materia di estradizione: 1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorita' giudiziaria; 2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali; 3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte di appello che decide su richiesta del Procuratore generale della Repubblica; 4) prevedere il potere del Procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale e' chiesta l'estradizione, nonche' quello di richiedere direttamente all'autorita' di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia; 5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia; 6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato; 7) prevedere che, in ogni caso, la Corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradizione: 7.1) se per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero; 7.2) se per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; 7.3) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 7.4) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; 8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorita' giudiziaria procedente; 9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate; 10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale; 11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che e' revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima; 12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialita' operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialita', salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa; 13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali; e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero: 1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione; 2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se: 2.1) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata; 2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 2.3) la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non e' stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore; 2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; 2.5) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; 2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; 2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale; 2.8) la sentenza straniera, di cui e' chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato; 3) prevedere che la Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la Corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la Corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri; 4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; f) in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale: 1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorita' giudiziaria possa richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformita' al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato; 2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorita' giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorita' giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonche' delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento; 3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche; 5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalita' idonei ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso; 6) prevedere che l'autorita' giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformita' alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 7) prevedere l'impugnabilita', senza effetto sospensivo della loro esecutivita', delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento; 8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione; g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato: 1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego; 2) che la giurisdizione in cui favore e' operato il trasferimento sia interessata da piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, cosi' da renderla maggiormente idonea alla decisione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresi' le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.». |
| Art. 2 Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696 e' sostituito dal seguente: «Art. 696 (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. 2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. 3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro. 4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'.». |
| Art. 3 Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea
1. Al Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Libro XI, dopo il titolo I, e' inserito il seguente:
«Titolo I-bis PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 696-bis (Principio del mutuo riconoscimento). - 1. Il principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. 2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita' giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni. Art. 696-ter (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento). - 1. L'autorita' giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Art. 696-quater (Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie). - 1. L'autorita' giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato. 2. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorita' giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies. 3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonche' le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorita' giudiziarie degli Stati membri. Art. 696-quinquies (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri). - 1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Art. 696-sexies (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro. Art. 696-septies (Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato degli enti). - 1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilita' da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonche' quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. Art. 696-octies (Modalita' di esecuzione). - 1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia. 2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Art. 696-novies (Impugnazioni). - 1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. 2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies. 4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto. Art. 696-decies (Tutela dei terzi di buona fede). - 1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.». |
| Art. 4
Modifiche in materia di estradizione per l'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 697: 1) al comma 1, le parole: «La consegna» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato. 1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2. 1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria.»; 3) nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; b) all'articolo 700: 1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con l'indicazione se per il fatto per cui e' domandata l'estradizione e' prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita» sono soppresse; 2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;»; c) all'articolo 701: 1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla presenza del difensore» sono inserite le seguenti: «e, se del caso, dell'interprete»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; d) all'articolo 703: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia.»; 4) al comma 4 le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; e) all'articolo 704: 1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»; 2) al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,»; le parole: «e dopo aver sentito» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti»; le parole: «se compaiono» sono sostituite dalle seguenti: «se comparsi»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente.»; f) all'articolo 705, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.»; g) all'articolo 706, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.»; h) all'articolo 708: 1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; i) all'articolo 709, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'.»; l) all'articolo 712: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.»; 2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»; m) all'articolo 714, comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; n) all'articolo 715: 1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 2, lettera b), le parole: «gli elementi sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi»; 3) al comma 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 4) al comma 6, le parole: «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»; o) all'articolo 716: 1) ai commi 2 e 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.»; p) all'articolo 717: 1) al comma 1, le parole: «e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale» sono sostituite dalle seguenti: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale»; 2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»; q) all'articolo 718, comma 2, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 697, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 717 e 718 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 697 (Estradizione e poteri del Ministro della giustizia). - 1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione. 1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato. 1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'art. 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'art. 705, comma 2. 1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria. 2. Nel concorso di piu' domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta e della possibilita' di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.». «Art. 700 (Documenti a sostegno della domanda). - 1. L'estradizione e' consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e' domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili; b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'art. 698, comma 2; c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita' della persona della quale e' domandata l'estradizione.». «Art. 701 (Garanzia giurisdizionale). - 1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. 2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell'interprete e di esso e' fatta menzione nel verbale. 3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione. 4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma.». «Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale). - 1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'art. 701, comma 4. 2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'art. 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'art. 717, comma 2-bis. 3. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia. 4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria. 5. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facolta' di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.». «Art. 704 (Procedimento davanti alla corte di appello). - 1. Scaduto il termine previsto dall'art. 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullita'. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva e, ove necessario, nomina un interprete. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 2. La corte decide con sentenza in Camera di consiglio, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari, sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se comparsi, la persona della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente. 3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente. 4. Quando la decisione e' contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.». «Art. 705 (Condizioni per la decisione). - 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione, non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato. 2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione: a) se, per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata, la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; b) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.». «Art. 706 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso. 2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'art. 704.». «Art. 708 (Provvedimento di estradizione. Consegna). - 1. Il Ministro della giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione. 2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'. 3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione. 4. Il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio. 6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.». «Art. 709 (Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero). - 1. L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'. 2. Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.». «Art. 712 (Transito). - 1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il transito non puo' essere autorizzato: a) se l'estradizione e' stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana; b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'art. 698; c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa. 3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in Camera di consiglio. 4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.». «Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). - 1 In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere disposto, a richiesta del Ministro della giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale e' domandata l'estradizione. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. 3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. 4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'. 4-bis. Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, alla corte medesima.». «Art. 715 (Applicazione provvisoria di misure cautelari). - 1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia, la corte di appello puo' disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura puo' essere disposta se: a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi per l'esatta identificazione della persona; c) vi e' pericolo di fuga. 3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma. 4. La corte di appello puo' altresi' disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 5. Il Ministro della giustizia da' immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro. 6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700.». «Art. 716 (Arresto da parte della polizia giudiziaria). - 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma 2. Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto e' avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. 3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia. 4. La misura coercitiva e' revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. 5. Si applicano le disposizioni dell'art. 715 commi 5 e 6.». «Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede, all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale. 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. 2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.». «Art. 718 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in Camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima. 2. La revoca e' sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.». |
| Art. 5
Modifiche in materia di estradizione dall'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 720: 1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 3, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «di differirne la presentazione» sono inserite le seguenti: «, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,»; 3) ai commi 4 e 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; b) l'articolo 721 e' sostituito dal seguente: «Art. 721 (Principio di specialita'). - 1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. 2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna. 5. Il principio di specialita' non opera quando: a) lo Stato estero ha consentito all'estensione; b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita' indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis; c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»; c) dopo l'articolo 721 e' inserito il seguente: «Art. 721-bis (Estensione dell'estradizione). - 1. Ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione puo' essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza. 2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'estradizione ed e' revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero. 3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare e' confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.»; d) l'articolo 722 e' sostituito dal seguente: «Art. 722 (Custodia cautelare all'estero). - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.»; e) dopo l'articolo 722 e' inserito il seguente: «Art. 722-bis (Riparazione per ingiusta detenzione). - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo 314.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 720 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 720 (Domanda di estradizione). - 1. Il Ministro della giustizia e' competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della liberta' personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e' stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. 2. L'estradizione puo' essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia. 3. Il Ministro della giustizia puo' decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente. 4. Il Ministro della giustizia e' competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni accettate. 5. Il Ministro della giustizia puo' disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.». |
| Art. 6
Modifiche in materia di rogatorie dall'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 723 e' sostituito dal seguente: «Art. 723 (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. 2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. 3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia. 5. Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non da' idonee garanzie di reciprocita'. 7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita' giudiziarie interessate.»; b) l'articolo 724 e' sostituito dal seguente: «Art. 724 (Procedimento di esecuzione). - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta. 2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorita' straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. 3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica da' senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato. 4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa. 5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter. 6. Quando e' previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. 7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria. 8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e' sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso. 9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»; c) l'articolo 725 e' sostituito dal seguente: «Art. 725 (Esecuzione delle rogatorie). - 1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 2. Si applica l'articolo 370, comma 3. 3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia. 4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.»; d) l'articolo 726-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 726-ter (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). - 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorita' amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.»; e) dopo l'articolo 726-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 726-quater (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute). - 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza. 2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto. 3. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente. 4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se: a) la persona detenuta non vi acconsente; b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione. 5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che: a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria; b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia. Art. 726-quinquies (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. 2. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. 3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano le modalita' dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione a distanza. 4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice. 5. L'autorita' giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge. 6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita' richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorita' nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. 7. Al termine delle operazioni e' redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identita' della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorita' giudiziaria procedente, e' trasmesso all'autorita' richiedente. 8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza. Art. 726-sexies (Audizione mediante teleconferenza). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.». |
| Art. 7
Modifiche in materia di rogatorie all'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 727 e' sostituito dal seguente: «Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda. 2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2. 4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro. 5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera. 6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia. 7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2. 8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.»; b) l'articolo 728 e' sostituito dal seguente: «Art. 728 (Immunita' temporanea della persona citata). - 1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che: a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria; b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»; c) l'articolo 729 e' sostituito dal seguente: «Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista dalla legge. 3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.»; d) dopo l'articolo 729 sono inseriti i seguenti: «Art. 729-bis (Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere). - 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato puo' essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero. 2. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1. Art. 729-ter (Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute). - 1. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova. 2. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza indicato dall'autorita' dello Stato richiesto. 3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano. 4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non ne chieda la liberazione. 5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto che la persona trasferita non puo' essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunita' cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. Art. 729-quater (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. 2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione. 3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza. 4. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio. 5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto. 6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario. 7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a distanza. Art. 729-quinquies (Squadre investigative comuni). - 1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge. 2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro della giustizia.». |
| Art. 8
Modifiche in materia di effetti delle sentenze penali straniere
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 730: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»; 3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera» sono inserite le seguenti: «con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,»; b) all'articolo 731: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»; 3) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza.»; c) all'articolo 733, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e' chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi»; d) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente: «Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127. 2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti. 3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.»; e) dopo l'articolo 734 e' aggiunto il seguente: «Art. 734-bis (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»; f) all'articolo 735: 1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.»; 2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle seguenti: «euro»; 3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis»; g) all'articolo 736: 1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alla identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»; 2) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi»; h) all'articolo 737-bis: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. 2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724.»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera.»; 3) i commi 4 e 5 sono soppressi; 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «la corte d'appello ordina» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone»; le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»; al secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi» e le parole: «la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 730, 731, 733, 735, 736 e 737-bis del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 730 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale). - 1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo e' sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'art. 12 comma 2 del codice penale. 2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero della giustizia, puo' chiedere alle autorita' estere competenti le informazioni che ritiene opportune. 2-bis. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2. 3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.». «Art. 731 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali). - 1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo e' sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza. 1-bis. Le disposizioni del comma si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna. 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.». «Art. 733 (Presupposti del riconoscimento). - 1. La sentenza straniera non puo' essere riconosciuta se: a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e' chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi; c) la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non e' stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore; d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; e) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 735-bis, la sentenza straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.». «Art. 735 (Determinazione della pena ed ordine di confisca). - 1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. 2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. 3. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. 4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. 4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano. 5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera e' convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato. 6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa e' ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, fermo quanto previsto dall'art. 733, comma 1-bis.». «Art. 736 (Misure coercitive). - 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale, puo' disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'art. 273. 3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all'audizione della persona. Si applica la disposizione dell'art. 717 comma 2. 4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente art., e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento. 5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in Camera di consiglio dalla corte di appello. 6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.». «Art. 737-bis (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. 2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'art. 724. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata: a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti; b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera. 4. - 5. (Soppressi). 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo art. perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se,entro un anno dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di sei mesi; sulla richiesta decide l'autorita' giudiziaria che ha dichiarato il sequestro.». |
| Art. 9
Modifiche in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 742: 1) nella rubrica le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 1, le parole: «il ministro di grazia e giustizia domanda» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato»; b) dopo l'articolo 742 e' inserito il seguente: «Art. 742-bis (Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento.»; c) all'articolo 743: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei termini di cui all'articolo 734»; 3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge» e le parole: «e dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato e del difensore»; d) all'articolo 744 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; e) all'articolo 745 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 742, 743, 744 e 745 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 742 (Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'art. 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e' richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale puo' essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e' ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.». «Art. 743 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della liberta' personale non e' ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello. 2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'art. 127, nei termini di cui all'art. 734. 3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso puo' essere prestato davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato estero. 4. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale presso la corte di appello, dell'interessato e del difensore.». «Art. 744 (Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero). - 1. In nessun caso il Ministro della giustizia puo' domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.». «Art. 745 (Richiesta di misure cautelari all'estero). - 1. Se e' domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare. 2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro ha facolta' di richiedere il sequestro. 2-bis. Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro.». |
| Art. 10
Disposizioni in materia di trasferimento dei procedimenti penali
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Libro XI, dopo il titolo IV, e' inserito il seguente:
«Titolo IV-bis
TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
Art. 746-bis (Disposizioni generali). - 1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita' giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato perche' essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorita' giudiziaria di Stato estero. 2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale. 3. Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri: a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento; b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova; d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto; e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova l'indagato. Art. 746-ter (Assunzione di procedimenti penali dall'estero). - 1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da' tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorita' giudiziaria dello Stato estero. 3. La decisione di assunzione del procedimento e' notificata alla persona offesa con l'avviso della facolta' di proporre querela, se questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell'avviso. 4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell'ordinamento interno. 5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti e' di trenta giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303. 7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. 8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie italiane. Art. 746-quater (Trasferimento di procedimenti penali all'estero). - 1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si e' proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorita' straniera. 2. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero e' comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranita' o altri interessi essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero. 3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' straniera e al pubblico ministero che procede. 4. Non puo' disporsi il trasferimento del procedimento se vi e' motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 5. Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili. 6. A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408, 409 e 410. Il decreto di archiviazione e' comunicato alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione penale non e' esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio. Dell'avvenuta riapertura delle indagini e' data comunicazione allo Stato estero. |
| Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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