Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 27 settembre 2017 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Canino»; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto la determinazione della Regione Lazio G12637 Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca del 18 settembre 2017, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2017 di anticipare la raccolta al 1° ottobre 2017; Considerato che, dalla relazione tecnica dell'ARSIAL emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2017 e' caratterizzato da una perdurante siccita' accompagnata da medie termiche elevate e da una forte irradiazione luminosa che ha comportato un anticipo della maturazione dei frutti. Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, (caratteristiche di coltivazione), prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2017, comprometterebbe sia la quantita' che la qualita' dell'olio, comportando un grave danno economico ai produttori; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Canino» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Canino» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.
Provvede alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Canino» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 27 settembre 2017
Il direttore generale: Abate |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 264 dell'11 novembre 1998 e' cosi modificato: il paragrafo 8 dell'art. 4 e' sostituito nel seguente modo: «La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2017. |
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