Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150
Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:
a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;
b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera l), mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonche' agli accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);
d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;
e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;
h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi contrattuali maturati sul finanziamento;
i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento;
l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;
m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento
ordinario.
- La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
2016, supplemento ordinario.
- Si riporta il contenuto dell'art. 1, commi da 165 a
178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni
di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota
contributiva di cui all'art. 1, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e' stabilita in misura pari al 25
per cento.
166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2018, e' istituito
l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili per dodici
mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di cui
al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione
del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24,
commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a
partire dalla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata
di venti anni. Il prestito e' coperto da una polizza
assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
167. L'APE puo' essere richiesto dagli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno
un'eta' anagrafica minima di 63 anni e che maturano il
diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi,
purche' siano in possesso del requisito contributivo minimo
di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di
ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o
superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4
volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione
generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro
che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico
diretto.
168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo
2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda
di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato
il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente
articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto
richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE
ottenibile.
169. Il soggetto in possesso della certificazione di
cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o
tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge
30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso
dell'identita' digitale SPID di secondo livello, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda
di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei
requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui
al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di
esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli
125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga
all'art. 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il
termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui
ai commi da 166 a 186 del presente articolo e' di
quattordici giorni. La facolta' di estinzione anticipata
dell'APE e' regolata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente
articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il
finanziatore cui richiedere l'APE, nonche' l'impresa
assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio
di premorienza. Le informazioni precontrattuali e
contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in
formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto
richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e
dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa
assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la
documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese
assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli
accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente,
l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative
primarie. L'attivita' svolta dall'INPS ai sensi dei commi
da 166 a 186 del presente articolo non costituisce
esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di
mediazione creditizia, ne' di intermediazione assicurativa.
170. La durata minima dell'APE e' di sei mesi.
L'entita' minima e l'entita' massima di APE richiedibile
sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai
consumatori. Per le finalita' di cui al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e'
sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, sono definite le modalita' semplificate di
adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della
natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile
al profilo di rischio connesso all'operazione di
finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 175 del presente articolo
disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto
finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto
dalla legge.
171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al
soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero
l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
L'identificazione del soggetto richiedente e' effettuata
dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'art. 30,
comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
per il perfezionamento del contratto di finanziamento e
della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In
caso di concessione del prestito, dalla data del
perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli
125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il
soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le
informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai
sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta,
ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la
domanda di pensione e' priva di effetti. L'erogazione del
prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla
data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a
partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata
per il rimborso del finanziamento e lo riversa al
finanziatore tempestivamente e comunque non oltre
centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima
rata.
172. I datori di lavoro del settore privato del
richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarieta'
di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale
con il lavoratore, incrementare il montante contributivo
individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in
un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento
dei contributi del mese di erogazione della prima
mensilita' dell'APE, un contributo non inferiore, per
ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,
all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al
periodo precedente si applicano le disposizioni
sanzionatorie e di riscossione previste dall'art. 116,
comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi
previdenziali obbligatori.
173. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di
garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 32, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di
70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalita' del
presente comma e' autorizzata l'istituzione di un apposito
conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di
garanzia per l'accesso all'APE e' ulteriormente alimentato
con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal
fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono
versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato
istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La
garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento
di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi
interessi. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta,
esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli
interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del
Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento
e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
all'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile. La
garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Fondo e' surrogato di diritto alla banca, per l'importo
pagato, nel privilegio di cui al citato art. 2751-bis,
numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le
formalita' a esso connesse nell'intero svolgimento del
rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni
altro tributo o diritto. I finanziamenti garantiti dal
Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte,
all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a
istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e
internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130, senza le formalita' e i consensi previsti dalla
disciplina che regola la cessione del credito e conservano
le medesime garanzie e le coperture assicurative che
assistono il finanziamento.
174. All'APE si applica il tasso di interesse e la
misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione
di copertura del rischio di premorienza indicati negli
accordi-quadro di cui al comma 169.
175. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri,
condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e
della garanzia di ultima istanza dello Stato sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma
173 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma
166 del presente articolo non concorrono a formare il
reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei
premi assicurativi per la copertura del rischio di
premorienza corrisposti al soggetto erogatore e'
riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un
credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per
cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e
dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei
relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi ed e' riconosciuto dall'INPS per l'intero importo
rapportato a mese a partire dal primo pagamento del
trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito
rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente
all'erario nella sua qualita' di sostituto d'imposta.
All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto
periodo del comma 171 non rilevano ai fini del
riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali
sottoposte alla prova dei mezzi.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003,
supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
2017, supplemento ordinario.
- Si riporta il contenuto dell'art. 53 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:
«Art. 53 (APE). - 1. Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C
si considerano svolte in via continuativa quando nei sei
anni precedenti la data di decorrenza dell'indennita' di
cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'
lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
le citate attivita' lavorative siano state svolte nel
settimo anno precedente la predetta decorrenza per un
periodo corrispondente a quello complessivo di
interruzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 199,
lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le
attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano
svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti
la data del pensionamento le medesime attivita' lavorative
non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
le citate attivita' lavorative siano state svolte nel
settimo anno precedente il pensionamento per un periodo
corrispondente a quello complessivo di interruzione.
3. All'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in
tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto
finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali,
comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i consensi
previsti dalla disciplina che regola la cessione del
credito e conservano le medesime garanzie e le coperture
assicurative che assistono il finanziamento.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato 1

(articolo 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(articolo 7)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

(articolo 7)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 4

(articolo 7)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

(articolo 7)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso all'APE, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma.
2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.
4. Non possono ottenere l'APE i soggetti gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo 12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano di ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita' previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di garanzia corrispondera' la quota parte non utilizzata della commissione per l'accesso al fondo, secondo le modalita' previste dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 167, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis).
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato.
(Omissis).».
 
Art. 4
Domanda di certificazione del diritto all'APE

1. La domanda di certificazione del diritto all'APE e' presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1, e' inviata secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al richiedente e' rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 168, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
2001.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio
provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi
dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto
successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto
a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f).».
 
Art. 5
Certificazione del diritto all'APE

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:
a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In tal caso, l'INPS comunica al soggetto richiedente la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APE di cui all'articolo 3, nonche' gli importi minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo restando che tali importi saranno successivamente riverificati ai sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;
b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3.
2. La certificazione del diritto all'APE e' effettuata tenendo conto delle disposizioni e condizioni vigenti al momento della domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.
 
Art. 6
Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile e' pari a 150 euro mensili.
2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'eta' posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianita' contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.
3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo' superare rispettivamente:
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e' superiore a 36 mesi;
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24 e 36 mesi;
c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12 e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a 12 mesi.
4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla base degli elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena manleva dell'INPS.
7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 e' considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data della certificazione del diritto all'APE.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1, comma 167, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
917:
«Art. 13 (Altre detrazioni). - (Omissis).
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del
presente articolo, rapportata al periodo di pensione
nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
(Omissis).».
 
Art. 7
Domanda di APE

1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. La domanda e' sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate modalita' informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nella domanda di APE sono ricomprese:
a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;
b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;
c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.
3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato 5.
4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando che i termini per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento dell'APE di cui al comma 15. In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.
5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della proposta del contratto di finanziamento e della proposta del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:
a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva eta' di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;
b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;
c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;
d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;
e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le finalita' di cui all'articolo 8, e' determinata la rata di ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla base di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara, sotto la sua responsabilita', di:
a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;
b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.
9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), non saranno considerate quali condizioni ostative:
a) in relazione alla lettera a) del comma 8, i debiti che al momento della domanda sono estinti per qualunque causa;
b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente, qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI;
c) in relazione alla lettera d) del comma 8, l'essere decorsi trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva.
10. Al momento di presentazione della domanda di APE, e' resa disponibile l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore e dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate.
11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalita' stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di cui all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente.
12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.
14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.
15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti e' contestualmente comunicata dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso nella domanda di APE, con modalita' che rispettino il principio di minimizzazione dei dati. Il richiedente puo' delegare un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda di APE.
16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volonta' di non voler accedere a tale finanziamento supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui all'articolo 11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto in sede di domanda di APE, e' incluso nelle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e, pertanto, previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituira' un aumento significativo dell'importo totale del credito.

Note all'art. 7:
- La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
2001.
- Per il testo il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) si veda nella nota all'art.
4.
- Per il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia
di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle
crisi da sovraindebitamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012.
- La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
2001.
- Si riporta il testo dell'art. 124-bis del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385:
«Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio). - 1.
Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore
sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite
dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute
consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di
credito, il finanziatore aggiorna le informazioni
finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un
aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni attuative del presente
articolo.».
 
Art. 8
Mancata accettazione
del contratto di finanziamento

1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalita' definite ai sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:
a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6;
b) se la quota mensile di APE richiesta e' superiore all'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6;
c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o piu' delle predette situazioni.
2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.
3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. E' sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.
4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che saranno altresi' inclusi nel modello di contratto di finanziamento. Gli accordi quadro, per i rispettivi profili di competenza, disciplinano i profili di vincolativita' dei suddetti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo l'obbligo per gli istituti finanziatori di conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora accettata dal richiedente.
 
Art. 9
Obblighi degli istituti finanziatori
e delle imprese assicuratrici

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del soggetto assicurato le informazioni relative al premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.
3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui all'articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall'INPS all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.
4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 125-bis del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I
contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della
forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'art. 117,
commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e
120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da
concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il consenso del
consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al
consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non
sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni
del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi
nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di
tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni
di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Obblighi dell'INPS

1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.
2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.
3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalita' previsti dagli accordi quadro.
4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all'eta' dei soggetti richiedenti, all'ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 1, comma 171, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 21
luglio 1965, n. 903:
«Art. 34. - Ai fini del controllo dell'esistenza in
vita dei pensionati e della conservazione dello stato di
vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e'
istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma
precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
comunica al Comune di residenza i nominativi dei
beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune
provvede ad informare lo Istituto nazionale della
previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o
morte.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 303, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«303. All'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo
trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento
del decesso per via telematica on line secondo le
specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia'
utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi
precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al
primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'art. 46
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".».
 
Art. 11
Accordi Quadro con gli istituti finanziatori
e le imprese assicurative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento, in relazione all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalita' di adesione da parte degli istituti finanziatori nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e trasmesso all'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento e le relative condizioni, nonche' la definizione del piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie un accordo quadro per definire, in particolare, la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le modalita' di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso all'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e gli effetti di un eventuale adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' le condizioni generali e particolari di assicurazione che devono essere utilizzate dalle imprese assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.
3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le imprese assicuratrici operanti in Italia da almeno 3 anni, che presentino fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilita' II ), per un ammontare non inferiore al 140 per cento del solvency capital requirement determinato secondo la formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o secondo i propri modelli interni, se previamente autorizzati dall'Autorita' di vigilanza.
4. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative aderenti agli accordi quadro possono, con successivo accordo di servizio stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale il compimento delle attivita' di loro competenza previste e disciplinate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda di APE, al perfezionamento dell'APE, alle eventuali modifiche contrattuali ai sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o di estinzione anticipata, alla trasmissione delle informazioni periodiche, ai rapporti con il fondo di garanzia, ad eccezione di quelle che costituiscono esercizio del credito, di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia.
5. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative sottoscrittrici dell'accordo di servizio esonerano l'INPS da responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale connessa allo svolgimento dei compiti affidati allo stesso ente con la stipula dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.

Note all'art. 11:
- Il regolamento (CE) 10 ottobre 2014, n. 2015/35
(Regolamento delegato della Commissione) che integra la
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(Solvibilita' II) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. n. L 12 del 17 gennaio 2015.
- Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 12
Estinzione anticipata del finanziamento

1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo. Qualora l'estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.
2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione.
3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto finanziatore di cui al comma 2. In caso di estinzione anticipata parziale, e' previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.
5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice rimborsa al richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.
6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione per l'accesso al fondo, con le modalita' previste nelle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 125-sexies del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il
consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha
diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo'
superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita
residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In
ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita
residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di
apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in
cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde
all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000
euro.».
 
Art. 13
Condizioni e modalita' di funzionamento
del fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.
2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
3. La concessione della garanzia e' subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.
4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3. Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all'articolo 14, ad accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo garantito per il quale e' stato richiesto l'intervento del fondo.
 
Art. 14
Attivazione della garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo puo' essere attivata nei seguenti casi:
a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;
d) qualora il soggetto finanziatore, che non e' stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), successivamente alla comunicazione di revoca della pensione da parte dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore, trascorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore, verificato il mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto finanziatore notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del termine di cui alla stessa lettera d), a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti delle somme erogate dopo il decesso e non recuperate, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.
6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto.
7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.
 
Art. 15
Surroga del fondo di garanzia

1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle trattenute sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia.
2. In caso di attivazione del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), l'impresa assicuratrice provvede a rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2751-bis del codice
civile:
«Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 30
luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.
8.
9.
10. L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.
12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
 
Art. 16
Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.
2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore, entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.
 
Art. 17
Operativita' della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dal fondo.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore puo' trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18
Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto.
2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita' di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalita' di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19
Disposizioni finali

1. Il gestore puo' provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 1, comma 176, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 4 settembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2046
 
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