Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2017
Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonche' la crescita di attivita' economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2016, che riordina gli interventi previsti dal regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, gli articoli 25 e seguenti, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese «start-up innovative», come da ultimo modificati dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
Visti la definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Considerati la tipologia di aiuto e l'ambito di applicazione del presente decreto, per i quali non ricorrono i casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), punti i. e ii., del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'art. 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., d) ed e), del regolamento (UE) n. 1407/2013;
Ritenuto di dover adeguare i contenuti del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui ai precitati articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, modificate successivamente all'adozione del medesimo decreto, al fine di consentire il sostegno a una platea piu' ampia di beneficiari e di determinare, altresi', condizioni piu' favorevoli in termini di spese ammissibili e modalita' di erogazione per le imprese richiedenti le agevolazioni, in conformita' alla mutata disciplina riguardante le «start-up innovative»;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 24 settembre 2014

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 menzionato nelle premesse sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' cosi' sostituito: «1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non piu' di 60 mesi cosi' come previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data. Nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2, la societa' deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore; entro il medesimo termine l'impresa deve, altresi', inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni. L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione».
2. All'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, dopo le parole: «programmi di investimento» sono inserite le seguenti: «, funzionali alla realizzazione del progetto,»;
b) alla lettera a), le parole: «funzionali alla realizzazione del progetto» sono soppresse;
c) alla lettera b), le parole: «funzionali al progetto» sono soppresse;
d) alla lettera c), dopo la parola: «brevetti» e' inserita la seguente: «, marchi»;
e) alla lettera e), le parole: «funzionali al progetto di investimento, nonche' relativi interventi correttivi e adeguativi.» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' relativi interventi correttivi e adeguativi;»;
f) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) investimenti in marketing e web marketing.».
3. All'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non piu' di cinque stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. L'erogazione della quota di agevolazione puo' avvenire, altresi', sulla base di titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento deve essere dimostrato in ogni caso entro 45 giorni decorrenti dalla data di accreditamento delle relative agevolazioni. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 25% (venticinque percento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «per un importo almeno pari al 20% (venti percento) dell'importo dei predetti costi complessivamente ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento».
4. All'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento delle fatture oggetto degli stati di avanzamento lavori per i quali e' stato erogato il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto;».
 
Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. Fatti salvi i provvedimenti gia' adottati, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, si applicano anche alle domande di agevolazione gia' presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato completato l'iter istruttorio di cui all'art. 8 del medesimo decreto 24 settembre 2014.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, si applicano ai programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione della circolare recante modifiche alla circolare di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, non sono state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni concesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 825
 
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