Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 ottobre 2017
Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

e

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO


Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;
Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114;
Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-bis nei quali sono indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»;
Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», ed, in particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente le «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale»;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna» ed, in particolare, l'art. 8 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, recante «Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali»;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente le «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252, recante «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011, recante disposizioni in tema di «Attuazione dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;
Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;
Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 5 del 14 gennaio 2016 con la quale viene dichiarata l'estinzione del giudizio incardinato dalla Regione Sardegna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 508, 510 e 511, della legge n. 147 del 2013, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 6 del 14 gennaio 2016 con la quale viene dichiarata l'estinzione del giudizio incardinato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle stesse norme, nonche' la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e parzialmente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 promosse dalla Regione siciliana;
Ritenuta la necessita' di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di imposta derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente ai territori delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 le riserve di cui all'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della Regione Sardegna, sono finalizzate nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione;
Considerata la necessita' di mantenere fermo l'obiettivo di qualificazione della spesa di cui all'art. 1, comma 511 della legge n. 190 del 2014 al fine di non generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed, in particolare, sul debito delle pubbliche amministrazioni;
Considerata la necessita' di contabilizzare separatamente anche le riserve afferenti al territorio della Regione Sardegna;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2014, con il quale sono state stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito relativo all'anno 2014 da riservare all'Erario, attraverso separata contabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale e' stato previsto che con successivi decreti per ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2018 sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi da riservare all'Erario in applicazione dei predetti decreti-legge sono, altresi', individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate;
Vista la nota prot. n. 34042 del 21 luglio 2017 trasmessa alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonche' alle Province autonome di Trento e Bolzano, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noti i criteri di contabilizzazione delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti dai citati decreti-legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011, al fine di ottemperare alla disposizione del citato art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che siano sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati;

Decreta:

Art. 1

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2017, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal:
a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:
a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;
b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le entrate derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali fattispecie, le percentuali di riserva sono determinate nella misura fissa del 100%.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017 attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, la Struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate negli allegati A e B agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalita' di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della Regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalita' di cui all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 3

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017 attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalita' di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della Regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalita' di cui all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 4

1. Nel computo delle spettanze da attribuire per l'anno 2017 alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del presente decreto.
 
Art. 5

1. Con riferimento al gettito di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, gia' attribuito direttamente alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime, degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Per il gettito riscosso attraverso il «modello F23», di cui all'art. 3, la Struttura di gestione procede in base ai dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.
 
Art. 6

1. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto per l'anno 2018 e sono, altresi', individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate.
 
Art. 7

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2017

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella
Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco
 
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