Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 luglio 2017
Approvazione, ai sensi della delibera n. 51/2016, di quattro operazioni di supporto all'export con controparte «Norvegian Cruise Lines Corporation LTO», nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale». (Delibera n. 57/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora Sace S.p.a.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;
Visto altresi' l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di Sace S.p.a. che prevede, tra l'altro, che le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Sace S.p.a. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da Sace S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attivita' indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Visto l'art. 6, comma 9-bis, del predetto decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' operare in favore di Sace S.p.a. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a Sace S.p.a. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»);
Visto, altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Sace S.p.a. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.a. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di Sace S.p.a., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Sace S.p.a. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.a. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;
Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili controparte, gruppo di controparti connesse, settore e paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualita' successiva e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso superare per le variabili settore e paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta da Sace S.p.a. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta da Sace S.p.a.;
Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validita' delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o piu' delle variabili di cui all'art. 7.6, Sace S.p.a. avra' la facolta' di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento della portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valutera' detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di Sace S.p.a. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. limite speciale) previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-Sace del 19 novembre, secondo cui, tra l'altro:
(i) l'intervento del Comitato interministeriale per la programmazione economica appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da Sace S.p.a., sia in quanto detto intervento e' contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;
(ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilita' dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;
(iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;
Viste le delibere di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62, 14 febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti le operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.a.;
Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile iter istruttorio e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di una eventuale revisione della Convenzione, per la possibile concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato, nonche' una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte delle garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. add on);
Vista la successiva delibera 9 novembre 2016, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro stabilito di:
individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali e' possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalita';
approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorita' tra le operazioni, previa verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e MISE) della compatibilita' delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da Sace S.p.a.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra Stato e Sace S.p.a.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;
Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera, in base al quale per il settore croceristico, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, puo' essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, con i seguenti criteri e modalita':
a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da Sace S.p.a. e dallo Stato non puo' in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non puo' eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da Sace S.p.a. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da Sace S.p.a. con riferimento al medesimo settore, paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non puo' in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da Sace S.p.a. rispetto alla medesima variabile;
Visto, altresi', l'art. 3 della medesima delibera, con il quale il Comitato ha approvato due operazioni riferite al predetto settore crocieristico;
Considerato che Sace S.p.a., in data 14 febbraio 2017, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per quattro operazioni nel settore croceristico con controparte «NCL Corporation Ltd», gia' deliberate dalla Societa' condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);
Considerato che l'importo delle suddette quattro operazioni con controparte «NCL Corporation Ltd» rientra nel valore della pipeline di Sace S.p.a. per il biennio 2016-2017 gia' considerata da questo Comitato con la delibera n. 51/2016 ai fini del riconoscimento del positivo impatto di tali operazioni sull'economia italiana;
Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51/2016, le suddette quattro operazioni con controparte «NCL Corporation Ltd» risultano compatibili con i principi ed i limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con:
a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da Sace S.p.a. (art.1, comma 4, lett. a, della delibera) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, cosi' come definiti dalla legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni troverebbero capienza nel plafond, approvato nell'ambito della legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», all'art. 3, comma 3, concernente gli impegni assumibili da Sace S.p.a., relativi alle garanzie di durata superiore a 24 mesi;
b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e Sace S.p.a., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da Sace S.p.a. (art. 1, comma 4, lett. b), in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute da Sace e' di circa euro 38 mld, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato a seguito delle istanze relative alle quattro operazioni in oggetto assomma a circa euro 12,5 mld;
c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lett. c), come attestato dal Gestore del Fondo;
d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico fissati dalla richiamata delibera (art. 2, comma 1), in quanto, con le menzionate quattro operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da Sace S.p.a. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da Sace S.p.a. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione e' pari a circa 14,23 miliardi di euro, equivalente al 28% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto da Sace e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da Sace S.p.a. con riferimento al medesimo settore, paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta da Sace S.p.a. rispetto alla medesima variabile; in particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto con riferimento alla controparte «NCL Corporation Ltd» ed e' pari al 368,66%;
Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali quattro operazioni, e' stato acquisito il parere di IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, che, con note n. 0045847/17, n. 0045850/17, n. 0045852/17 e n. 0045855 del 6 marzo 2017, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalle suddette operazioni determina: (i) un elevato rischio di concentrazione in capo a Sace per effetto del superamento della soglia di attivazione fissata con riguardo alla controparte «NCL Corporation Ltd» e al settore croceristico; (ii) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili controparte e settore in relazione al quale, sulla base dell'iter approvato dal Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016, la concessione del «limite speciale» e' condizionata all'approvazione delle singole operazioni in deroga da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha altresi' rilevato la congruita' del premio riconosciuto allo Stato;
Considerato anche che la «Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a» (CONSAP) - gestore del Fondo -, con nota 73960/17 del 15 marzo 2017 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese pari ad euro 853,40 milioni, comprensive dell'Add On di euro 60,01 milioni, le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 973,57 milioni risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto;
Vista la nota n. 10763 del 30 maggio 2017 con la quale i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico hanno richiesto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato la proposta concernente «Approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51/2016 delle operazioni nn. 1, 2, 3, 4/2017 riferite al settore croceristico»;
Vista la nota n. 2766 del 6 giugno 2017, con la quale il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica ha richiesto ai Ministeri proponenti ulteriori elementi istruttori in relazione ai contenuti del rilievo avviso del 16 novembre 2016 formulato dalla Corte dei conti in sede di registrazione della richiamata delibera n. 51/2016
Vista la successiva nota n. 13486 del 6 luglio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze e relativi allegati, con la quale e' stato chiarito che la proposta presentata tiene conto delle osservazioni contenute nel sopra richiamato rilievo avviso della Corte dei conti ed in particolare precisa che:
stante la disponibilita' di adeguate risorse da accantonare a copertura del rischio, non si e' reso necessario prevedere alcuna indicazione in termini di priorita' tra le operazioni da approvare;
la convenzione MEF-Sace S.p.a. del 19 dicembre 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014, e' in corso di aggiornamento in sostanziale coerenza con il richiamato rilievo avviso della Corte;
il requisito del livello patrimoniale di Sace S.p.a. previsto dall'art. 10 della Convenzione con il MEF e' stato verificato in sede di Comitato di monitoraggio del portafoglio Sace in data 30 maggio 2017, risultando pari al 299%, pertanto superiore al minimo del 250% previsto per il Solvency Capital Requirement.
Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso, di approvare, ai sensi della delibera n. 51/2016, le quattro operazioni sopra richiamate nel settore croceristico con controparte «NCL Corporation Ltd», ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione;
Vista la odierna nota n. 3047-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Delibera:

Articolo unico

Operazioni approvate nel settore croceristico

In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, sono approvate, in conformita' con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51, le quattro operazioni riferite al settore croceristico con controparte «Norvegian Cruise Lines Corporation Ltd», gia' deliberate da Sace S.p.a. in data 16 dicembre 2016 e specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante, della presente delibera, le quali determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili settore e controparte.
Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti

Registrata alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1281
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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