Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2017
Modifiche al decreto 29 luglio 2016, recante l'assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 98 a 108, relativi all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
Visto il comma 108 dell'art. 1 della legge sopra richiamata, che stabilisce che agli oneri derivanti dal credito d'imposta si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e competitivita' 2014-2020» e nei programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) delle regioni in cui si applica l'incentivo;
Considerato che il predetto comma 108 determina l'onere finanziario posto a carico dei programmi operativi 2014-2020 in maniera indifferenziata, senza stabilire in che misura esso gravi sul programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 e sui programmi operativi regionali interessati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 settembre 2016, n. 225, (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio 2016), con il quale, in fase di prima applicazione, al credito d'imposta di cui alla citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono assegnate risorse per un importo pari a 163 milioni di euro a valere sull'asse III - «Competitivita' PMI» del programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di cui 123 milioni di euro destinati alle regioni meno sviluppate e 40 milioni di euro destinati alle regioni in transizione;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2016 stabilisce che, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, la dotazione iniziale, indicata al comma 1 del medesimo art. 2, puo' essere successivamente integrata o modificata, in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione, sostenimento della spesa e relativa rendicontazione ai sensi delle norme comunitarie in vigore;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto, in particolare, l'art. 123, paragrafo 6, del richiamato regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che «lo Stato membro puo' designare uno o piu' organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorita' di gestione o di certificazione sotto la responsabilita' di detta autorita'», precisando che i «relativi accordi tra l'autorita' di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto»;
Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante norme di modifica alla disciplina del credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C(2014) 6424 finale del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 finale del 23 settembre 2016;
Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 13 aprile 2017, contenente chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dalla citata legge 27 febbraio 2017, n. 18 alla disciplina del credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla piu' volte citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sostituisce quello approvato con precedente provvedimento del 24 marzo 2016;
Ritenuto necessario adeguare le condizioni per l'utilizzo delle risorse del programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016, alle disposizioni introdotte dal predetto art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;
Ritenuto necessario, altresi', adeguare la dotazione finanziaria assegnata in fase di prima applicazione, con il decreto ministeriale 29 luglio 2016, alle concrete risultanze dell'intervento e dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese ubicate nelle regioni in transizione;
Ritenuto necessario, infine, dare pronta attuazione agli interventi finanziati a valere sui programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale delle regioni in cui si applica l'incentivo;

Decreta:

Art. 1

Nuovo modello di comunicazione
per la fruizione del credito d'imposta

1. Con riferimento alle comunicazioni per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, redatte utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, i richiami operati nel decreto ministeriale 29 luglio 2016 al modello di comunicazione di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, ovunque ricorrano, si intendono riferiti al modello di comunicazione di cui al predetto provvedimento del 14 aprile 2017.
 
Art. 2

Cumulo delle agevolazioni

1. Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2016 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Cumulo delle agevolazioni). - Per il cumulo delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse di cui al presente decreto si applica quanto disposto dall'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Pertanto i progetti di investimento cofinanziati con le risorse di cui al presente decreto possono ricevere sostegno da uno o piu' fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, purche' la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma».
 
Art. 3
Modifica dell'assegnazione al credito d'imposta di cui alla legge 28
dicembre 2015, n. 208, di risorse del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 luglio 2016 le parole: «163.000.000,00 (centosessantatremilioni/00)» sono sostituite dalle seguenti: «161.800.000,00 (centosessantunomilioniottocentomila/00)» e le parole: «40.000.000,00 (quarantamilioni/00)» sono sostituite dalle seguenti: «38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00)».
 
Art. 4
Attuazione degli interventi finanziati a valere sui programmi
operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale
delle regioni in cui si applica l'incentivo.
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi operativi 2014-2020 FESR delle regioni in cui si applica l'incentivo, qualora la direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico assuma il ruolo di organismo intermedio per la gestione dello strumento agevolativo ai sensi dell'art. 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mediante sottoscrizione di formale atto di delega delle autorita' di gestione dei programmi operativi regionali interessati, sono recepiti con successivi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico i criteri di selezione approvati nell'ambito degli stessi programmi operativi regionali.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 836
 
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