Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 12 ottobre 2017, n. 153
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita'

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonche' di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Istituzione dei Comitati nazionali e loro finanziamento

1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 sono istituiti il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e il Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per i medesimi fini e' autorizzata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale e' attribuito un contributo complessivo pari a 1.150.000 euro.
2. I contributi di cui al comma 1 sono autorizzati nella misura di 450.000 euro per l'anno 2018, di un milione di euro per l'anno 2019, di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021.
3. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attivita' culturali di ciascun Comitato nazionale.
 
Art. 3

Composizione dei Comitati nazionali

1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 e' composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente.
2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Un componente di ciascun Comitato nazionale e' designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per ciascuno di essi, tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, nonche' tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalita' statutarie o per l'attivita' culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza delle figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresi' le modalita' di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale.
5. Ai membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non e' corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.
6. I Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. A tale fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonche' l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.
7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 4

Durata e compiti dei Comitati nazionali

1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di nomina dei rispettivi membri di cui all'articolo 3.
2. Ciascun Comitato nazionale ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alle figure, rispettivamente, di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, comprendente attivita' di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' attivita' di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredita' del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso e' responsabile. In particolare, ciascun Comitato nazionale ha il compito di:
a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione e' responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'universita' e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;
b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;
c) elaborare programmi volti a promuovere attivita' da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.
3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
 
Art. 5

Modalita' attuative

1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano in stretto coordinamento tra loro nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attivita', assicurando l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attivita' del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per il raggiungimento della finalita' della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
 
Art. 6

Disposizioni in materia di dichiarazione
di monumento nazionale

1. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 354, legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2016):
«354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti
al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo.».
 
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