Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2017
Differimento dei termini per il completamento degli investimenti e dei programmi occupazionali finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione coesione;
Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2014, n. 14653, con la quale sono stati definiti modalita' e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che abroga il precedente regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2015, che ha modificato l'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che ha istituito il comitato esecutivo cui e' affidato il compito della governance delle misure indicate nel «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», all'interno del quale e' compreso l'intervento agevolativo di cui al piu' volte citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014;
Considerato che, nella riunione del comitato esecutivo del 14 novembre 2016, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ha proposto alla Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese dello stesso Ministero, in quanto Autorita' di gestione e attuazione del Piano di azione coesione (PAC) per la Campania - Linea di intervento 1. Misure anticicliche - 7. Interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriali, comprendente il citato «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», di prorogare i termini di conclusione del predetto programma, al fine di consentire alle imprese di concludere i programmi di investimento agevolati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, il cui iter istruttorio si e' prolungato oltre il previsto per la necessita' di adeguare le disposizioni dell'intervento agevolativo alla mutata disciplina comunitaria;
Visto il parere favorevole espresso in data 13 aprile 2017, con nota prot. AlCT 3728, dal Gruppo di azione coesione - Agenzia per la coesione territoriale in merito alla succitata proposta, inoltrata dalla menzionata Autorita' di gestione e attuazione;
Ritenuto, pertanto, necessario differire il termine ultimo di realizzazione degli investimenti previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, nonche' il correlato termine di conclusione del programma occupazionale di cui al comma 11 dello stesso art. 5;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014 e 30 luglio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il periodo: «I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» e' sostituito dal seguente: «I programmi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2018»;
b) al medesimo comma 9, il periodo: «Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore puo' disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi» e' soppresso;
c) al comma 11, il periodo: «I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti, il programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto» e' sostituito dal seguente: «I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti e comunque non oltre il 30 settembre 2019, il programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 837
 
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