Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2017
Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che individua, nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti, la rete stradale italiana ad essa appartenente;
Visto l'art. 6 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, ai sensi del quale le entrate derivanti dalle tariffe determinate in relazione agli oneri per prestazioni e controlli sono attribuite alle amministrazioni che li effettuano mediante riassegnazioni disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le tariffe da porre a carico degli enti gestori stradali non pubblici per l'espletamento delle attivita' di controllo, classificazione ed ispezione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, e le relative modalita' di versamento;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 23, comma 3, che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali;
Considerato che per le attivita' di controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, deve essere fissata una tariffa da corrispondere da parte dei gestori non pubblici in funzione delle caratteristiche dello specifico progetto da sottoporre a controllo;
Considerato, altresi', che alle attivita' di classificazione svolte in modo continuativo, di cui all'art. 5 del su indicato decreto legislativo, come richiamato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante: «Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2012, n. 209, e alle attivita' di ispezione, di cui al successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo, svolte a regime per l'intera rete stradale transeuropea nell'arco temporale di un biennio, come specificato al comma 1 del medesimo articolo, corrispondono i costi relativi a tutte le attivita' svolte nel biennio;
Ritenuto, pertanto, opportuno determinare una tariffa parametrica necessaria al calcolo della tariffa da corrispondere annualmente da parte dei gestori non pubblici in funzione dell'estesa della rispettiva rete in esercizio;
Considerato che dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 10 e del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 35 del 2011 deriva che le tariffe sono poste a carico esclusivamente dei gestori stradali non pubblici e che dall'applicazione di detto decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Considerato che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al su indicato art. 23, comma 3, i controlli di sicurezza sulla prima fase progettuale devono essere effettuati sul progetto preliminare;
Visto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 19 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le tariffe, determinate ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, nonche' le relative modalita' di versamento, da porre a carico dei gestori stradali non pubblici e necessarie allo svolgimento delle attivita', effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, relative al controllo sui progetti, alla classificazione della rete ed all'ispezione sulle strade esistenti.
2. Il presente decreto si applica ai gestori non pubblici di strade ricadenti nella rete transeuropea, cosi' come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Tariffe per le attivita' di controllo

1. La tariffa dovuta per il controllo, previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo specifico progetto di infrastruttura, e' determinata in funzione del livello di progettazione e sulla base dell'importo dei lavori, al netto di IVA e altri oneri, individuato nella fase progettuale precedente a quella cui si riferisce il controllo, e calcolata in base all'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.
2. L'importo della tariffa di cui al comma 1 e' versato dal gestore stradale, secondo le modalita' di cui all'art. 4, in unica soluzione all'atto della richiesta dello specifico controllo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'istanza di richiesta di controllo e' corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento nonche' della dichiarazione che l'importo dei lavori utilizzato per il calcolo della tariffa corrisponda a quello individuato nella fase progettuale precedente a quella cui si riferisce il controllo stesso.
 
Art. 3

Tariffe per le attivita' di classificazione ed ispezione

1. La tariffa dovuta da ciascun gestore per le attivita' di classificazione ed ispezione, previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 35 del 2011 ed effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla quota parte di rete stradale transeuropea di competenza rispetto alla rete stradale transeuropea complessiva, e' determinata su base annua attraverso il prodotto dell'estesa chilometrica della relativa rete in gestione per la tariffa annua parametrica, cosi' come definita al comma 2.
2. La tariffa annua parametrica per le attivita' di ispezione e di classificazione della sicurezza e' individuata in 179 €/km, calcolata in base all'allegata tabella B, che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Modalita' di versamento

1. Il versamento delle tariffe da parte del gestore e' effettuato sul «Conto entrate del Bilancio dello Stato - Capitolo 2454, art. 23 - Capo 15».
2. Il versamento della tariffa dovuta per le attivita' di controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, e' effettuato con l'indicazione del nome del gestore titolare del versamento e nella causale delle seguenti indicazioni:
«Tariffa per attivita' di controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 35 del 2011»;
denominazione del progetto;
importo lavori del progetto.
3. Il versamento della tariffa dovuta per le attivita' di classificazione ed ispezione, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 35 del 2011, e' effettuato, a regime, da ciascun gestore, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, con l'indicazione del nome del gestore titolare del versamento e nella causale delle seguenti indicazioni:
«Tariffa per attivita' di classificazione e ispezione, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 35 del 2011, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 35 del 2011»;
estesa (km.) della rete stradale in gestione;
anno di riferimento.
4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2 e 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato - Capitolo 2454, art. 23 - Capo 15 e sono riassegnate con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1.
5. In caso di ritardato versamento della tariffa dovuta per le attivita' di classificazione ed ispezione entro il termine di cui al comma 3, il gestore e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.
 
Art. 5

Aggiornamento tariffe

1. Con successivi decreti, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 35 del 2011, si provvede all'aggiornamento almeno triennale delle tariffe di cui agli articoli 2 e 3, sulla base di una verifica dei costi effettivi del servizio reso e dell'aggiornamento dell'estensione chilometrica della rete stradale transeuropea.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno 2017, il versamento della tariffa, di cui all'art. 4, comma 3, e' effettuato entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le tariffe di cui all'art. 2 sono conseguentemente adeguate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le tariffe di cui all'art. 2 saranno calcolate in base all'allegata tabella A, assumendo in particolare per la tariffa relativa al progetto di fattibilita' tecnico economica quella indicata per il progetto preliminare.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 agosto 2017

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2017, n. 1-3998
 
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