Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 settembre 2017 |
Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, notificata in data 29 agosto 2017; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013», ed in particolare gli articoli 10 e 19; Considerato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo; Considerato che la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017)5807, sopra richiamata, autorizza l'Italia a prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento a causa della siccita', consentendo di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico; Considerato che, a causa delle condizioni climatiche avverse, comprovate dai dati agrometeorologici, l'attivita' agricola e' stata seriamente colpita sull'intero territorio nazionale; Considerato che, ai sensi dell'art. 19, del decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 citato in premessa, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate modifiche ai decreti di applicazione dei pagamenti diretti al fine di adattarli alle indicazioni della Commissione europea; Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807, consentendo agli agricoltori di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo, anche se dichiarati nella domanda unica 2017, ai fini della diversificazione colturale e della costituzione delle aree di interesse ecologico; Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome effettuata con nota ministeriale 25 settembre 2017, prot AOOGAB 0011282, ai sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2015;
Decreta:
Art. 1
Deroga per i terreni a riposo
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l'anno di domanda 2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la fienagione. 2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l'anno di domanda 2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 639/2014 e all'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la fienagione. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 845 |
| Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252
Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. Oneri eliminati Il presente decreto non elimina oneri informativi. Oneri introdotti Il presente decreto non introduce oneri informativi. Cosa cambia per i cittadini e le imprese Il decreto consente di riconoscere come terreni lasciati a riposo anche le superfici agricole eventualmente pascolate o utilizzate per la fienagione. |
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