Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006809/XVJ/CE/C del 6 ottobre 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato e' classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati: denominazione esplosivo: «Riocord 15 g/m»; numero certificato: Lom 16EXP8297; data certificato: 7 aprile 2016; numero ONU: 0065; classe di rischio: 1.1 D; categoria P.S.: II. Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, e' sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresi' un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il dott. Toso Roberto, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S, per conto della «Pravisani S.p.A.», per lo stabilimento sito in Sequals (PN), localita' Prati del Sbriss, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «LOM» su richiesta della societa' produttrice: «Maxam Initiation Systems, S.L.» sito in Avda del Partenon, 16, 28042 Madrid. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. |