Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 ottobre 2017 |
Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il quale si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e che le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse, preordinate allo scopo, dal fondo previsto dell'art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2017, n. 204, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine all'evento sismico che il giorno 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia; Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, ed ha altresi' provocato la perdita di vite umane, feriti, nonche' danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei suddetti territori;
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilita', in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. 4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2017
Il Ministro: Padoan |
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