Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 22 agosto 2017, n. 154
Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2015;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di verifica ai fini dell'attestazione»;
Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»;
Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente»;
Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4»;
Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche»;
Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali»;
Viste le disposizioni transitorie e di coordinamento del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare i commi 4 e 19 dell'articolo 216, nelle parti in cui dispongono, rispettivamente, che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si rende necessario disciplinare, con riferimento ai lavori riguardanti beni culturali, i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della progettazione, le attivita' di progettazione e di direzione lavori, i tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori di somma urgenza, nonche' l'esecuzione e il collaudo dei lavori, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota 12696 del 21 aprile 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 599), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n.
274.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 146, comma
4; 147, commi 1 e 2; 148, comma 7; 150, comma 2; 23, comma
3; 216, commi 4 e 19, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 146 (Qualificazione). - (Omissis).
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono
stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori
tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di
verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico
dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
all'art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque
possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'art. 216, comma 19.».
«Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono
altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della
progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici,
nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati
delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del
bene su cui si interviene, nonche' i principi di
organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e'
richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la
redazione di una scheda tecnica finalizzata
all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
di intervento, redatta da professionisti in possesso di
specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto
dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146, comma
4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali
mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, per i quali la scheda
deve essere redatta da restauratori di beni culturali,
qualificati ai sensi dalla normativa vigente.».
«Art. 148 (Affidamento dei contratti). - (Omissis).
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e'
consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni
ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o
alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila
euro, secondo le modalita' di cui all'art. 163 del presente
codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione
dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in
relazione a particolari tipi di intervento individuati con
il decreto di cui all'art. 146, comma 4.».
«Art. 150 (Collaudo). - (Omissis).
2. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono
stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo
di interventi sui beni culturali in relazione alle loro
caratteristiche.».
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art.
216, comma 4.».
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23,
comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione
ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal presente
codice, sulla base del progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto,
l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma
la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
(Omissis).
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi
I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Scavo archeologico, restauro, manutenzione
e monitoraggio

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.
2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, commi 3 e
4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.».
 
Art. 3

Specificita' degli interventi

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 3
e 4, 29 e 12 del citato decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42:
«Art. 1 (Principi). - (Omissis).
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la
pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.».
«Art. 29 (Conservazione). - (Omissis).
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 3,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma
5.».
 
Art. 4

Qualificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonche' di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 146, commi 2, 3
e 4, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati,
per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha
effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito
tecnico, non e' condizionato da criteri di validita'
temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata
la specificita' del settore ai sensi dell'art. 36 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova
applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art.
89 del presente codice.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono
stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori
tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di
verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico
dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
all'art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque
possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'art. 216, comma 19.».
- Si riporta il testo dell'allegato A, categorie OG2,
OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25, al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.:
«Categorie di opere generali
"OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di
lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di
eventuali opere connesse, complementari e accessorie".
Categorie di opere speciali
"OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici
decorate di beni immobili del patrimonio culturale,
manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti
su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici,
intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici,
manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in
osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei,
manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in
fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio,
strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici
e tecnici."
"OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse
archivistico e librario
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti
cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di
supporti digitali".
"OS 24: Verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche'
la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi,
terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni.".
"OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita'
strettamente connesse."».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50:
«1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "amministrazioni aggiudicatrici", le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti;
b) "autorita' governative centrali"», le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) "amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali", tutte
le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita'
governative centrali;
d) "organismi di diritto pubblico", qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze
di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina di
cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli
articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne'
imprese pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra
quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in
virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del
presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e
2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi
ai fini dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui
all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti
speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia
stata assicurata adeguata pubblicita' e in cui il
conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi
non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del
presente punto 2.3;».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma 4,
lettera f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
«f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 148, commi 1 e
2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«1. I lavori concernenti beni mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei,
nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui
all'art. 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni
culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente
a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e
speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del
procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento
congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 146 sul
possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel
presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui
al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o
essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si
compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi di tipo
specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A
tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei
documenti di gara, le attivita' riguardanti il
monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui
al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale,
impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio.».
 
Art. 5

Requisiti generali

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente degli art. 80 e 83, comma
3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita'
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione
di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
- (Omissis).
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.».
 
Art. 6

Requisiti speciali

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono:
a) idoneita' tecnica;
b) idoneita' organizzativa;
c) adeguata capacita' economica e finanziaria.
 
Art. 7

Idoneita' tecnica

1. L'idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarita' dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione.
2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuita' nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneita' a eseguire interventi nella categoria per la quale e' richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneita' tecnica maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.
4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 95, comma 6,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di
tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per
le persone con disabilita', progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore
al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali,
alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi
quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita
dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di
un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto
serra associate alle attivita' dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n.
2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa
all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del
personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora
la qualita' del personale incaricato possa avere
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione
dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna,
il processo di consegna e il termine di consegna o di
esecuzione.».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali 31 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole
di specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006.
 
Art. 8

Idoneita' organizzativa

1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.
2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneita' e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e' documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneita' e' dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori puo' essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai precedenti periodi e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unita' superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, e' comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.
 
Art. 9

Capacita' economica e finanziaria

1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 83, comma
2, 84 e 86 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50:
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
- 2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare,
su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel
rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche
al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e
delle piccole e medie imprese, il sistema di
qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento, i
requisiti e le capacita' che devono essere posseduti dal
concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui
all'art. 45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta
ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui
all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida,
si applica l'art. 216, comma 14.».
«Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo
pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, mediante
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto
privato autorizzati dall'ANAC.
2. L'ANAC, con il decreto di cui all'art. 83, comma 2,
individua, altresi', livelli standard di qualita' dei
controlli che le societa' organismi di attestazione (SOA)
devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di
natura non meramente documentale. L'attivita' di
monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di
diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la
decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
finanziaria e tecniche e professionali indicati all'art.
83; il periodo di attivita' documentabile e' quello
relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici
da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle
stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita'
conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di certificazione del rating di impresa,
rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83, comma 10.
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, lettera g),
per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di
vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata
e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno
l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli
effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della
premialita' di cui all'art. 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'art. 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria.
In tal caso il concorrente fornisce i parametri
economico-finanziari significativi richiesti, certificati
da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che
si affianchino alle valutazioni tecniche proprie
dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo
inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa
deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per gli
appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo
disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di
annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee
guida disciplinano, altresi', i criteri per la
determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di
qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla
necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi
stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie
imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in
essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul
proprio sito il criterio e il numero di controlli a
campione da effettuare annualmente sulle attestazioni
rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida
e' punita con le sanzione previste dall'art. 213, comma 13.
Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della
sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai
criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita'
della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice svolgevano la funzione di direttore
tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in
possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'art. 146,
comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
tali funzioni.».
«Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni appaltanti
possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli
altri mezzi di prova di cui al presente articolo e
all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di
esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di
selezione di cui all'art. 83. Le stazioni appaltanti non
esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente
articolo, all'allegato XVII e all'art. 87. Gli operatori
economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo
documentale per provare che essi disporranno delle risorse
necessarie.
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti
documenti come prova sufficiente della non applicabilita'
all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80:
a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto
articolo, il certificato del casellario giudiziario o in
sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla
competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello
Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui
risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo,
tramite apposita certificazione rilasciata dalla
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, tramite il
Documento Unico della Regolarita' Contributiva acquisito
d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero
tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita'
competenti di altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una
dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che
questi non menzionano tutti i casi previsti, tali
dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante
il registro online dei certificati (e-Certis).
4. Di norma, la prova della capacita' economica e
finanziaria dell'operatore economico puo' essere fornita
mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato
XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati
motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la
propria capacita' economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
5. Le capacita' tecniche degli operatori economici
possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di
cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura,
della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori,
delle forniture o dei servizi.
5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal
certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo
schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui
all'art. 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di
esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione,
relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con
riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o
nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il
responsabile unico del procedimento riporti nel certificato
di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione
diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso
o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni
non veritiere.
6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati
all'art. 80, l'idoneita' all'esercizio dell'attivita'
professionale, la capacita' finanziaria e tecnica degli
offerenti di cui all'art. 83, nonche' eventuali
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente
articolo.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
 
Art. 10

Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell'ambito della procedura di qualificazione delle imprese.

Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 83, comma 2, e 84, comma
2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 11

Lavori utili per la qualificazione

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Le stazioni appaltanti, dopo l'attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarita' delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 102, comma 9,
lettera a) del citato decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50:
«9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 213, comma 8,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'art. 29 concordano le
modalita' di rilevazione e interscambio delle informazioni
nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti
pubblici, della banca dati di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della
banca dati di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il
rispetto del principio di unicita' dell'invio delle
informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per
i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'efficace
monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle
opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o
il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza
preventiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81,
l'Autorita' e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti concordano le modalita' di interscambio delle
informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla
corruzione e di tutela della legalita' dell'Autorita' e nel
contempo evitare sovrapposizione di competenze e
ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della
fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e
delle stazioni appaltanti.».
- Per il testo dell'art. 84, comma 7, lettera b), del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuita' nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneita' organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attivita' di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori puo' essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
 
Art. 13

Direttore tecnico

1. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto e' affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e' richiesto altresi' il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purche' tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Note all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 9,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25, comma 2,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.».
- Si riporta l'ultimo testo vigente degli articoli 87 e
90 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207:
«Art. 87 (Direzione tecnica) (art. 26, decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. La direzione
tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di
carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere
assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente
con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu'
soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di
direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in
categorie con classifica di importo pari o superiore alla
IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra
equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario
in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma
di perito industriale edile o di geometra; per le
classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso di
titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra
e di perito industriale edile, ovvero il possesso del
requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione
di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia
persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale
rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve
essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di
contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'art. 79,
comma 14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha
consentita. La stessa qualificazione puo' essere confermata
sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa
provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei
direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga
idoneita'.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o
dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di
inerzia, l'Autorita' dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione
nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla
presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione
nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui
l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente
di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica,
l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha
qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla
data della avvenuta variazione.».
«Art. 90 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari
o inferiore a 150.000 euro) (art. 28, decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 38 del codice in materia
di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono
partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari
o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi'
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese gia' in possesso dell'attestazione
SOA relativa ai lavori da eseguire, non e' richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
2. Gli operatori economici, per partecipare agli
appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro
concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo
restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si
intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito
degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
eseguiti.
3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso
di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e
documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e
dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di
offerta con le modalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro
sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo
le disposizioni vigenti in materia.».
- Per il testo dell'art. 83, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 182 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art.
29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio
conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i
quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2
dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento
formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per
l'attivita' di restauro presa in carico alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi
entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data
certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
dell'appalto, in corso d'opera o al momento della
conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa
appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1)
ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata
nell'ambito della procedura di selezione pubblica.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella
2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
 
Art. 14

Attivita' di progettazione

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione e' esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all'articolo 1.
2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e' finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticita' della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, e' disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo.
4. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorche' non presentino complessita' realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicita' e serialita';
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.
5. Nei casi di cui al comma 4 l'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base del progetto definitivo.
6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilita', stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 3,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art.
216, comma 4.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 5,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.».
- Per il testo dell'art. 147 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'art. 19.
 
Art. 15

Progetto di fattibilita' tecnica ed economica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilita':
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 16;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il crono programma dell'intervento;
l) il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.
3. Il progetto di fattibilita' comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita' puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 5,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attivita' di
programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di
cui all'art. 22 nonche' dei concorsi di progettazione e di
idee di cui all'art. 152, il progetto di fattibilita' puo'
essere articolato in due fasi successive di elaborazione.
In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilita' e'
sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso
di elaborazione in due fasi, nella prima fase il
progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni
progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei
principi di cui al comma 1, e redige il documento di
fattibilita' delle alternative progettuali secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella
seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase,
qualora non sia redatto in due fasi, il progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del
documento di indirizzo alla progettazione e secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi
compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.».
 
Art. 16

Scheda tecnica

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresi' indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica e' redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica e' redatta da un archeologo.
4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, e' sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 21 e 22
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi
di edilizia). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli
25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 4,
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni
dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva
comunicazione al richiedente ed il termine indicato al
comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti d'ufficio e comunque per non piu' di
trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere.
Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida, il richiedente
puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni.».
 
Art. 17

Progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.
2. Sono documenti del progetto definitivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni tecniche e specialistiche;
c) i rilievi e documentazione fotografica;
d) gli elaborati grafici;
e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
i) il cronoprogramma;
l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
 
Art. 18

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
 
Art. 19

Progettazione dello scavo archeologico

1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita' e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresi' un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, viene comunicato al Soprintendente competente.
6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 147 del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalita' tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 147 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono
altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della
progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici,
nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati
delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del
bene su cui si interviene, nonche' i principi di
organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e'
richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la
redazione di una scheda tecnica finalizzata
all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
di intervento, redatta da professionisti in possesso di
specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto
dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146, comma
4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali
mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, per i quali la scheda
deve essere redatta da restauratori di beni culturali,
qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o
restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, il
progetto di fattibilita' comprende oltre alla scheda
tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le
relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il
progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il
progetto di fattibilita', individuando, anche attraverso
indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i
fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto
esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie
operative, i materiali da utilizzare e le modalita'
tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla
base di indagini dirette ed adeguate campionature di
intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento
conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano
di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo
archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli relativi al
verde storico di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) del
codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati,
di regola, sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento
accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero
il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire
l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque
presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera,
puo' prevedere l'integrazione della progettazione in corso
d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale, nonche' l'organo di collaudo, comprendono un
restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della
normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
altri professionisti di cui all'art. 9-bis del codice dei
beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno
quinquennale e in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.».
 
Art. 20

Progettazione di lavori di impiantistica
e per la sicurezza

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita' del servizio.
 
Art. 21

Verifica dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita' di verifica, avvalendosi altresi':
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai
lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'art. 23, nonche' la loro
conformita' alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della progettazione redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i
soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verificano la
conformita' del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di
fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della gara,
che si esprime in ordine a tale conformita'.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in
tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale
prescelta;
d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di
varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i
termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di
euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, dai soggetti di
cui alla lettera a) e di cui all'art. 46, comma 1, che
dispongano di un sistema interno di controllo di qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all'art. 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualita' ove il progetto
sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all'art. 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e'
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara e'
l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La
validazione e' sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la
lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del
progetto posto a base di gara.
8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto
esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione,
all'attivita' di verifica.».
 
Art. 22

Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita', definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.

Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 147, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle
note all'art. 19.
- La delibera ANAC del 14 settembre 2016 (Linee guida
n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2016, n.
228.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9-bis del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a
quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le
competenze degli operatori delle professioni gia'
regolamentate, gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche'
quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei
beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda
del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e
all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni culturali e
collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni
culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata
formazione ed esperienza professionale.».
 
Art. 23

Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione
di lavori con il regime di somma urgenza

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 163 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'art. 191, comma 3, e 194 comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'art. 3
della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti
eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili,
e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali
misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e'
ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata
incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per un
termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere
dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla
eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui
all'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali
circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le
amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste nel presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), e vi
sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in
ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche
parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'art. 5, della legge n. 225 del
1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a
40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali
di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita'
del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al
pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.».
 
Art. 24

Collaudo

1. Per il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell'organo che vi provvede e' determinata dai commi successivi del presente articolo.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche' uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento.
4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche' un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 150 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 150 (Collaudo). - 1. Per i lavori relativi ai
beni di cui al presente capo e' obbligatorio il collaudo in
corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per
il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono
stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo
di interventi sui beni culturali in relazione alle loro
caratteristiche.».
 
Art. 25

Lavori di manutenzione

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonche' le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilita', definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.
 
Art. 26

Consuntivo scientifico e vigilanza
sull'esecuzione dei lavori

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall'articolo 102, comma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonche' l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante ed e' trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento.
3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 102, comma 9,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 6,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.».
 
Art. 27

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed e' abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 216, comma 19,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi
I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 28

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto.
5. Per i lavori eseguiti all'estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
6. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attivita' lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l'idoneita' allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 agosto 2017

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 3,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art.
216, comma 4.».
- Per il testo dell'art. 83, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo vigente dell'art. 10, comma 4, lettera
f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
si veda nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'allegato A, categorie OG2, OS2-A,
OS2-B, OS24 e OS25, al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note
all'art. 4.
- Si riporta l'ultimo testo vigente dell'art. 84 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207:
«Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti
all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce alla SOA la certificazione di
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto,
da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta
dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o
del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del
medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti
secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di
esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei
subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione
che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon
esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con
le indicazioni necessarie per la completa individuazione
dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e
della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e'
rilasciata secondo modelli semplificati, individuati
dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri
per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorita'
consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane,
i subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione, possono utilizzare il certificato
rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e,
qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il
certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana
ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da
una traduzione certificata conforme in lingua italiana
rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un
traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una
volta conseguita la certificazione, la trasmette alla
competente struttura centrale del Ministero degli affari
esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico
di cui all'art. 8, con le modalita' stabilite
dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non
disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di
esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere
a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta'
nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura
competente del Ministero degli affari esteri.».
- Per il testo dell'art. 83, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 29 e 182
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art.
29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio
conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i
quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2
dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento
formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per
l'attivita' di restauro presa in carico alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi
entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data
certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
dell'appalto, in corso d'opera o al momento della
conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa
appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1)
ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata
nell'ambito della procedura di selezione pubblica.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella
2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».
 
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