Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
DECRETO 22 agosto 2017, n. 154 |
Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
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IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2015; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di verifica ai fini dell'attestazione»; Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»; Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente»; Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4»; Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche»; Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali»; Viste le disposizioni transitorie e di coordinamento del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare i commi 4 e 19 dell'articolo 216, nelle parti in cui dispongono, rispettivamente, che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si rende necessario disciplinare, con riferimento ai lavori riguardanti beni culturali, i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della progettazione, le attivita' di progettazione e di direzione lavori, i tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori di somma urgenza, nonche' l'esecuzione e il collaudo dei lavori, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota 12696 del 21 aprile 2017;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio». 2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 599), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28. - Si riporta il testo vigente degli articoli 146, comma 4; 147, commi 1 e 2; 148, comma 7; 150, comma 2; 23, comma 3; 216, commi 4 e 19, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: «Art. 146 (Qualificazione). - (Omissis). 4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 19.». «Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). - 1. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori. 2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e' richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.». «Art. 148 (Affidamento dei contratti). - (Omissis). 7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalita' di cui all'art. 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'art. 146, comma 4.». «Art. 150 (Collaudo). - (Omissis). 2. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.». «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 4.». «Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - (Omissis). 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. (Omissis). 19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo. 2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.». |
| Art. 3
Specificita' degli interventi
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 3 e 4, 29 e 12 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 1 (Principi). - (Omissis). 3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.». «Art. 29 (Conservazione). - (Omissis). 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.». «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5.». |
| Art. 4
Qualificazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12. 3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonche' di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. 4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 146, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non e' condizionato da criteri di validita' temporale. 3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificita' del settore ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del presente codice. 4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 19.». - Si riporta il testo dell'allegato A, categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25, al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: «Categorie di opere generali "OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie". Categorie di opere speciali "OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici." "OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali". "OS 24: Verde e arredo urbano Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche' la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.". "OS 25: Scavi archeologici Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente connesse."». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "amministrazioni aggiudicatrici", le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; b) "autorita' governative centrali"», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti; c) "amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali", tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita' governative centrali; d) "organismi di diritto pubblico", qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalita' giuridica; 3) la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina di cui alla: 1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121; 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente; 2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attivita', quali: 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita' e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;». - Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma 4, lettera f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;». - Si riporta il testo vigente dell'art. 148, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo. 2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attivita' riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.». |
| Art. 5
Requisiti generali
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo vigente degli art. 80 e 83, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'art. 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.». «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio). - (Omissis). 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.». |
| Art. 6
Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono: a) idoneita' tecnica; b) idoneita' organizzativa; c) adeguata capacita' economica e finanziaria. |
| Art. 7
Idoneita' tecnica
1. L'idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarita' dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13; b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione. 2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuita' nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneita' a eseguire interventi nella categoria per la quale e' richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa. 3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneita' tecnica maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni. 4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo vigente dell'art. 95, comma 6, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: a) la qualita', che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per le persone con disabilita', progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita' dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.». - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali 31 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006. |
| Art. 8
Idoneita' organizzativa
1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa. 2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneita' e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e' documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneita' e' dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori puo' essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai precedenti periodi e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali. 4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unita' superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, e' comprovata dalla presenza di almeno un archeologo. |
| Art. 9
Capacita' economica e finanziaria
1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici. 2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo vigente degli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio). - 2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento, i requisiti e le capacita' che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'art. 216, comma 14.». «Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. 2. L'ANAC, con il decreto di cui all'art. 83, comma 2, individua, altresi', livelli standard di qualita' dei controlli che le societa' organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attivita' di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'art. 83; il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83, comma 10. 4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata. 5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori. 6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui all'art. 38. 7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, la stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; b) alla verifica della capacita' professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. 8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresi', i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie imprese. 9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA. 10. La violazione delle disposizioni delle linee guida e' punita con le sanzione previste dall'art. 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita' della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale indicati nelle linee guida. 12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalita' di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38, per migliorare l'effettivita' delle verifiche e conseguentemente la qualita' e la moralita' delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'art. 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.». «Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'art. 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie. 2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita' all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80: a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarita' Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita' competenti di altri Stati. 3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis). 4. Di norma, la prova della capacita' economica e finanziaria dell'operatore economico puo' essere fornita mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 5. Le capacita' tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi. 5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'art. 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere. 6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'art. 80, l'idoneita' all'esercizio dell'attivita' professionale, la capacita' finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'art. 83, nonche' eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. |
| Art. 10
Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell'ambito della procedura di qualificazione delle imprese.
Note all'art. 10: - Per il testo degli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 9. |
| Art. 11
Lavori utili per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici. 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni. 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 5. Le stazioni appaltanti, dopo l'attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarita' delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo vigente dell'art. 102, comma 9, lettera a) del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «9. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;». - Si riporta il testo vigente dell'art. 213, comma 8, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'art. 29 concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81, l'Autorita' e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalita' di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalita' dell'Autorita' e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.». - Per il testo dell'art. 84, comma 7, lettera b), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuita' nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneita' organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attivita' di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori puo' essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. |
| Art. 13
Direttore tecnico
1. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti. 2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato. 3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto e' affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e' richiesto altresi' il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purche' tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 13: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 9, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.». - Si riporta l'ultimo testo vigente degli articoli 87 e 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: «Art. 87 (Direzione tecnica) (art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. La direzione tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti. 2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. 3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. 4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'art. 79, comma 14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo' essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneita'. 5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'Autorita' dispone: a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti; b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica. 6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.». «Art. 90 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro) (art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi' figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese gia' in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non e' richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.». - Per il testo dell'art. 83, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 9. - Si riporta il testo vigente dell'art. 182 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9. 1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B: a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. 1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione. 3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. |
| Art. 14
Attivita' di progettazione
1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione e' esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all'articolo 1. 2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e' finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticita' della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni. 3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, e' disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. 4. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle seguenti ipotesi: a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorche' non presentino complessita' realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicita' e serialita'; b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante. 5. Nei casi di cui al comma 4 l'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base del progetto definitivo. 6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilita', stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 4.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 5, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.». - Per il testo dell'art. 147 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 19. |
| Art. 15
Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. 2. Sono documenti del progetto di fattibilita': a) la relazione generale; b) la relazione tecnica; c) le indagini e ricerche preliminari; d) la planimetria generale ed elaborati grafici; e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza; f) la scheda tecnica di cui all'articolo 16; g) il calcolo sommario della spesa; h) il quadro economico di progetto; i) il crono programma dell'intervento; l) il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni; m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica. 3. Il progetto di fattibilita' comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo. 4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano: a) l'analisi storico-critica; b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; d) la diagnostica; e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti; f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti. 5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita' puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'art. 22 nonche' dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di fattibilita' puo' essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita' delle alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.». |
| Art. 16
Scheda tecnica
1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresi' indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare. 2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento. 3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica e' redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica e' redatta da un archeologo. 4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, e' sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo vigente degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1. 5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. 3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni. 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.». |
| Art. 17
Progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. 2. Sono documenti del progetto definitivo: a) la relazione generale; b) le relazioni tecniche e specialistiche; c) i rilievi e documentazione fotografica; d) gli elaborati grafici; e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; h) i piani di sicurezza e di coordinamento; i) il cronoprogramma; l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo; n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. |
| Art. 18
Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 2. Sono documenti del progetto esecutivo: a) la relazione generale; b) le relazioni specialistiche; c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) il piano di sicurezza e di coordinamento; g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; h) il cronoprogramma; i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto. |
| Art. 19
Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita' e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresi' un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; c) indagini complementari necessarie. 5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, viene comunicato al Soprintendente competente. 6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento. 7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: a) rilievi ed indagini; b) scavo; c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; d) restauro dei reperti mobili ed immobili; e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; f) studio e pubblicazione; g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato; h) manutenzione programmata. 8. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al Soprintendente competente. 9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 147 del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalita' tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo vigente dell'art. 147 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). - 1. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori. 2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e' richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilita' comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilita', individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalita' tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione. 4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli relativi al verde storico di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo. 5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, puo' prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. 6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonche' l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'art. 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.». |
| Art. 20
Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita' del servizio. |
| Art. 21
Verifica dei progetti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita' di verifica, avvalendosi altresi': a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico: 1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare; 2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto; b) nei casi di interventi su beni culturali immobili: 1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare; 2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto; c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee: 1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare; 2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto. 2. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). - 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonche' la loro conformita' alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita' del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'. 4. La verifica accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta. 5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'art. 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita'; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9. 7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 8. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e' sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.». |
| Art. 22
Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
1. Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita', definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare. 2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo. 4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 147, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 19. - La delibera ANAC del 14 settembre 2016 (Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2016, n. 228. - Si riporta il testo vigente dell'art. 9-bis del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.». |
| Art. 23
Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo vigente dell'art. 163 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita'. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalita' previste dall'art. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e' sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. 7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita'. 8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita' del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti normative.». |
| Art. 24
Collaudo
1. Per il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell'organo che vi provvede e' determinata dai commi successivi del presente articolo. 2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche' uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento. 4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche' un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo vigente dell'art. 150 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 150 (Collaudo). - 1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. 2. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.». |
| Art. 25
Lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonche' le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilita', definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente: a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala; b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi; c) il computo metrico-estimativo; d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni; e) il quadro economico; f) il piano della sicurezza e coordinamento. |
| Art. 26
Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall'articolo 102, comma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonche' l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. 2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante ed e' trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento. 3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo vigente dell'art. 102, comma 9, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «9. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 6, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.». |
| Art. 27
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed e' abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo vigente dell'art. 216, comma 19, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.». - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 28
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto. 5. Per i lavori eseguiti all'estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 6. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attivita' lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l'idoneita' allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 agosto 2017
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080
Note all'art. 28: - Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 4.». - Per il testo dell'art. 83, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 9. - Per il testo vigente dell'art. 10, comma 4, lettera f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'allegato A, categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25, al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta l'ultimo testo vigente dell'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: «Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero. 3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'art. 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati. 5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.». - Per il testo dell'art. 83, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 9. - Si riporta il testo vigente degli articoli 29 e 182 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. 6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. 7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro. 9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. 10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9. 1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B: a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. 1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione. 3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.». |
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