Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2017
Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente ai settori di territorio dei Comuni di Bagnoli Irpino, Baia e Latina, Bucciano, Castel Morrone, Castelfranci, Durazzano, Frasso Telesino, Gioia Sannitica, Mercogliano, Piana di Monteverna, Sant'Arcangelo Trimonte e Torrecuso.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
Visti in particolare gli articoli 4, comma 1, 17 e 18 della legge n. 183 del 1989, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali, nonche' il comma 6-ter dell'art. 17, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e in particolare l'art. 4;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 51 che ha introdotto nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;
Visto, altresi', l'art. 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017, entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007;
Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 e' stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;
Considerato che per i comuni di cui all'allegato A, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2009, e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente, per queste aree, all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;
Considerato inoltre che e' previsto che i comuni di cui all'allegato B, cosi' come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;
Visto l'art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989, hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonche' per i territori dei comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;
Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo, rispettivamente, per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilita' di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio, che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilita' del territorio;
Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana assumono valore di norme e non piu' di misure di salvaguardia per tutte le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa), le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, e' stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;
Considerato che i comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV) e Piana di Monteverna (CE) hanno sottoposto all'Autorita' di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia;
Considerato che nei territori comunali di Castelfranci (AV), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN) sono stati segnalati dissesti che comportano un incremento del grado di rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano Stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia;
Considerato che, relativamente al Comune di Castelfranci (AV), a seguito delle risultanze dei rilievi di superficie effettuati dai tecnici dell'Autorita' di bacino di concerto con gli altri enti interessati, ed alle risultanze degli studi pervenuti alla segreteria tecnica operativa dell'Autorita' di bacino e alle riunioni tenutesi presso il Comune di Castelfranci, il settore di territorio di localita' Casaluccia, interessato dal fenomeno franoso, sulla base delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, viene riclassificato come «Aree di medio-alta attenzione - A3» (area non urbanizzata) e la porzione urbanizzata come «Area a rischio molto elevato - R4»;
Considerato che, relativamente al Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorita' di bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.) ed alle risultanze degli studi pervenuti alla segreteria tecnica operativa dell'Autorita' di bacino, il settore di territorio interessato dall'ampliamento del fenomeno franoso di localita' S.P. n. 37 - S.S. 90 bis, sulla base delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, viene perimetrato come «Area di medio alta attenzione - A3» ed «Area a rischio elevato - R3»;
Considerato che relativamente al Comune di Torrecuso (BN), a seguito delle risultanze dei rilievi di superficie effettuati dai tecnici dell'Autorita' di bacino di concerto con gli altri enti interessati e alle riunioni tenutesi presso la Prefettura di Benevento, tenendo conto delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso presso il km 82+350 della S.S. 87 Sannitica, perimetrato come «Area a rischio medio - R2» ed «Area di media attenzione - A2», nell'ambito del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana (in scala 1:25.000) (delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 5 aprile 2006), viene riperimetrato come «Area a rischio elevato - R3» ed «Area di medio-alta attenzione - A3»;
Vista la delibera n. 4 del 3 luglio 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente ai Comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN), disponendo l'avvio del procedimento di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana;
Dato atto che di tale adozione e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014, avviando cosi' la procedura di consultazione in conferenza programmatica ai sensi dell'art. 1-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante;
Considerato che la Conferenza programmatica della regione Campania, nella seduta del 26 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole al progetto di variante al Piano stralcio relativamente ai Comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN);
Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella seduta del 17 dicembre 2015, con delibera n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2016, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente ai Comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN);
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 30 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente ai settori di territorio dei comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN), adottata ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 17 dicembre 2015, con delibera n. 3, citata nelle premesse.
 
Art. 2

1. Relativamente ai settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art. 1, per i quali vi e' stato un incremento dell'estensione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'art. 25, comma 1, delle norme di attuazione, per le aree non perimetrali nell'ambito del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, assumono, al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano stralcio in argomento, valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana medesimo.
 
Art. 3

1. Al fine di garantire l'incolumita' delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture e' necessario che gli enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:
attivita' di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
 
Art. 4

1. Gli stralci della «Carta degli scenari di rischio» in scala 1:25.000 relativi alla «Variante al Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana» per i comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN), sono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonche' presso la sede dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.
2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3991
 
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