Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 ottobre 2017
Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare:
l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione;
l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (decreto legislativo n. 93/2011), in particolare l'art. 1, comma 1, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori;
Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (di seguito regolamento UE), concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, in particolare gli articoli 5 e 10 che prevedono l'adozione da parte degli Stati membri di un Piano di azione preventivo e di un Piano di emergenza;
Viste le linee applicative del 18 luglio 2011 emanate dal Joint Research Centre dell'UE «Best practices and methodological guidelines for conducting gas risk assessments» per il Piano di azione preventivo e per il Piano di emergenza;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 che, in attuazione degli articoli 5 e 10 del regolamento UE ha previsto la predisposizione di un Piano di azione preventivo e di un Piano di emergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas da clienti industriali individuati;
Visti i risultati dell'attuazione delle misure previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 29 dicembre 2011 e 23 novembre 2012 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas;
Visto l'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale (di seguito il Comitato) al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 di adozione del Piano di azione preventiva e del Piano di emergenza per il sistema nazionale del gas naturale, come previsti dal regolamento UE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013, consistente nella modifica del decreto Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, che introduce la possibilita' di ricorrere all'apporto delle infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, tra le misure non di mercato attivabili in caso di emergenza, mediante l'utilizzo di stoccaggi di GNL con funzione di «peak shaving», ossia come sostegno alla capacita' di punta massima giornaliera richiesta dal sistema nazionale del gas in condizioni di freddo eccezionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013 con cui sono state apportate modifiche riguardanti il Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, riguardanti: (i) la possibilita' di fare ricorso all'apporto di piu' infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema tramite l'utilizzo del GNL stoccato con funzione di «peak shaving»; (ii) la necessita' di aggiornare i meccanismi di attivazione delle procedure atte a ridurre le eventuali situazioni di crisi, considerando le differenti soglie di prelievo dal sistema nazionale degli stoccaggi come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per programmate o impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale, degli operatori e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerato l'obbligo di aggiornamento del Piano di azione preventiva e del Piano di emergenza di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, comma 2, del regolamento UE;
Considerati gli esiti degli eventi avversi che si sono verificati principalmente nei cicli termici invernali 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009 e 2011/2012, che hanno talvolta comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;
Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di crisi del sistema del gas naturale;
Considerata l'imminente entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale che introduce obblighi di solidarieta' piu' stringenti per gli Stati membri;
Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Sm³/anno;
Ritenuto opportuno aggiornare il Piano di emergenza includendo anche le misure previste dal nuovo regolamento europeo per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale;
Sentito il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas;
Effettuate le consultazioni con gli Stati membri interessati - anche tramite confronti sui rispettivi Piani di emergenza nell'ambito dei lavori del Gas Coordination Group, istituito presso la Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del regolamento UE - ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 93/2011 e comunicati gli esiti alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza
per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas
naturale.

1. Il Piano di azione preventivo, aggiornato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento UE, e' approvato nel testo di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. E' altresi' approvato il Piano di emergenza aggiornato, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il Piano di emergenza definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale.
4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano di emergenza valgono le definizioni previste dai decreti legislativi n. 164/2000 e n. 93/2011 e dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con quanto disposto dal regolamento UE, l'Autorita' competente e' individuata nella Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' di regolazione e' individuata nell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Avvertenza:
Gli allegati 1 e 2 citati nell'art. 1, comma 1 e 2 -
non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - sono pubblicati
nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e
sono scaricabili al link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti-Minis
teriali
 
Art. 2

Disposizioni per l'attuazione del Piano di emergenza

1. Nell'applicazione del Piano di emergenza, l'Autorita' competente ed il Comitato si avvalgono dell'Impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas.
2. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 4.2 del Piano di emergenza e, in caso di attivazione di uno o piu' di tali livelli, l'Autorita' competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.
3. I soggetti individuati nel Piano di emergenza hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nel Piano stesso, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'attuazione del Piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal Piano stesso.
4. Le comunicazioni tra l'Autorita' competente, nella persona del direttore della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, e l'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione del Piano sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo e-mail. L'Autorita' competente provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione del Piano di emergenza per il corretto funzionamento del sistema.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, entro il termine indicato al punto 4.2.4 del Piano di emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia all'Autorita' competente, che lo sottopone al Comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata, del conseguente aggiornamento del Piano e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
6. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonche' Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel Piano di emergenza approvato dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, ne' alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel», alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonche' a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell'applicazione del Piano approvato dal presente decreto.
7. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione del Piano di emergenza, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla societa' Terna ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
8. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilita' civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel Piano di emergenza;
b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come previsto nel Piano di emergenza;
c) dei soggetti che abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del Piano di emergenza, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nel Piano stesso;
d) dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas, considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze del sistema del gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano omesso o ritardato l'attivazione su richiesta in caso di emergenza;
e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalita' aggregata.
9. Resta ferma la competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico sulle controversie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
10. Fatte salve le sanzioni e le responsabilita' previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del Piano, nei casi piu' gravi, e' soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell'art. 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2011 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012.
Il presente decreto e' destinato ai soggetti operanti nel sistema nazionale del gas naturale. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2017

Il Ministro: Calenda
 
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