Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 18 ottobre 2017
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per l'anno 2018. (Delibera n. 7/2017).


IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lett. d) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale e' stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
Vista la legge del 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione di termini», con la quale all'art. 9-duodecies e' stato prorogato di un anno il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
Considerato, pertanto, che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2018 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilita' 2014 e 2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 584.266;
Ritenuto:
di dover confermare, per l'anno 2018, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2017;
di dover proseguire, anche per l'anno 2018, ad utilizzare, per la riscossione delle quote, il sistema telematico attivabile nella apposita funzione informatica, presente sul sito www.alboautotrasporto.it, che consente il pagamento online tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa ovvero conto corrente BancoPosta online, per l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni reperibili nel predetto sito;
Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta del 16 ottobre 2017;

Delibera:

Art. 1

1. Entro il 31 dicembre 2017, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2017, debbono corrispondere, per l'annualita' 2018, la quota prevista dall'art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
 
Art. 2

1. La quota da versare per l'anno 2018 e' stabilita nelle seguenti misure:
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00.
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:

+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| A |da 2 a 5 | 5,16|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| B |da 6 a 10 | 10,33|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| C |da 11 a 50 | 25,82|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| D |da 51 a 100 | 103,29|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| E |da 101 a 200 | 258,23|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| F |superiore a 200 | 516,46|
+-------+-------------------+-------------+

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e' titolare:

+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 6.001 | |
| |a 11.500 chilogrammi, | |
| |nonche' per ogni trattore | |
| |con peso rimorchiabile da | |
| A |6.001 a 11.500 chilogrammi |  5,16|
+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 11.501| |
| |a 26.000 chilogrammi, | |
| |nonche' per ogni trattore | |
| |con peso rimorchiabile da | |
| B |11.501 a 26.000 chilogrammi| 7,75|
+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva oltre i | |
| |26.000 chilogrammi, nonche'| |
| |per ogni trattore con peso | |
| |rimorchiabile oltre 26.000 | |
| C |chilogrammi | 10,33|
+-------+---------------------------+-----------+

 
Art. 3

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2018 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 31 ottobre 2017.
Roma, 18 ottobre 2017

Il presidente: Di Matteo
 
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