Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della
stessa

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonche' dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione
delle crisi da sovraindebitamento), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
- La raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 su
un nuovo approccio al fallimento delle imprese e
all'insolvenza, e' pubblicata nella GUUE n. L 74/65 del 14
marzo 2014.
 
Art. 2

Principi generali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:
a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuita' delle fattispecie criminose;
b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilita' di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformita' all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerita', anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;
e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attivita' commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarita' soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;
f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) dare priorita' di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuita' aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purche' la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che da' inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non e' possibile o non ha esito positivo, individuando le modalita' e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalita'; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalita' telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;
l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresi' ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge;
n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:
1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);
3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:
3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);
o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalita', indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonche' nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
«Art. 3 (Accertamento dello stato di insolvenza). - 1.
Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si
trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui
essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore,
di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero
d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in Camera di
consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche
quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III
e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge
fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di
fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo o di amministrazione controllata.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 15 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza
di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto
del Ministro della giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.».
«Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore che si
trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore
non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni.».
«Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di
fallimento). - Il procedimento per la dichiarazione di
fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
collegiale con le modalita' dei procedimenti in Camera di
consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione
di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e'
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto
comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a
cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso,
con modalita' automatica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del ricorrente. Quando, per
qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente,
del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di
persona a norma dell'art. 107, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste
modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa
comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o
notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento
e' volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che
l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali
informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In
tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano
portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo,
omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e
vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara
il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta
l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e'
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo
e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al
terzo comma dell'art. 1.».
- La legge 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed
esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con
annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n.
44, S.O.
- La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di
lavoro, e' pubblicata nella GUUE n. L 283/36 del 28 ottobre
2008.
- La direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo
2001 concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e'
pubblicata nella GUUE n. L 283/36 del 28 ottobre 2008.
 
Art. 3

Gruppi di imprese

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonche' di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonche' il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonche' di richiedere alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;
d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facolta' di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;
f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di societa' o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuita' aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonche' per ogni altro controinteressato.
3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:
1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;
2) esercitare le azioni di responsabilita' di cui all'articolo 2497 del codice civile;
3) promuovere la denuncia di gravi irregolarita' gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;
d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformita' alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2359, 2497 e
2545-septies del Codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
«Art. 2497 (Responsabilita'). Le societa' o gli enti
che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di
societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste
per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore
della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita'
del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita'
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.».
«Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). -
Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a
categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la
direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve
indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita
direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici
e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a
depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
presso l'albo delle societa' cooperative.».
 
Art. 4

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle societa' quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;
b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se e' stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;
c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della societa' dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b);
d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della societa' e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuera' la segnalazione agli organi di controllo della societa' e all'organismo di cui alla lettera b), se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale;
e) stabilire che l'organismo di cui alla lettera b), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonche', ove si tratti di societa' dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel piu' breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
f) determinare i criteri di responsabilita' del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b), non ricorra la responsabilita' solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;
g) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della lettera e) di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'adozione, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicita', competenza a emetterle e revocabilita', anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti di cui alla lettera b) riferisce che non vi e' possibilita' di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima;
h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilita' personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilita' personale la causa di non punibilita' per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita' ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonche' una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestivita' ricorra esclusivamente quando il debitore abbia proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidita';
i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera b), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera b), entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d), qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 219 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 219 (Circostanze aggravanti e circostanza
attenuante). - Nel caso in cui i fatti previsti negli
articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno
patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi
stabilite sono aumentate fino alla meta'.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono
aumentate:
1) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli
previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva
esercitare un'impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno
cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le
pene sono ridotte fino al terzo.».
 
Art. 5
Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di
risanamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonche' i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o piu' categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 182-bis e
182-septies del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168 secondo
comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in Camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161,
primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
II tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
«Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari e convenzione di moratoria). -
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari
finanziari in misura non inferiore alla meta'
dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui
all'art. 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, e' integrata dalle disposizioni contenute
nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti
dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui
all'art. 182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra
i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro
posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal
caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale
articolo, il debitore puo' chiedere che gli effetti
dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti
che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i
creditori della categoria siano stati informati dell'avvio
delle trattative e siano stati messi in condizione di
parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli
intermediari finanziari aderenti rappresentino il
settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una
banca o un intermediario finanziario puo' essere titolare
di crediti inseriti in piu' di una categoria.
Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto
delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli
intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la
data di pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese.
Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari gia'
previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di
cui al primo comma dell'art. 182-bis alle banche e agli
intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli
effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre
l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo
decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il
tribunale procede all'omologazione previo accertamento,
avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative
si siano svolte in buona fede e che le banche e gli
intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di
estendere gli effetti dell'accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici
omogenei rispetto a quelli delle banche e degli
intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate
informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi
effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare
alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base
all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche o
intermediari finanziari viene stipulata una convenzione
diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della
crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei
confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari e
sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la
convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e
1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti
se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative
e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona
fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'art. 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita'
della posizione giuridica e degli interessi economici fra i
creditori interessati dalla moratoria.
Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli
intermediari finanziari non aderenti alla convenzione
possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata
dalla relazione del professionista designato a norma
dell'art. 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione
deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera
raccomandata o posta elettronica certificata. Con
l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario puo'
chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi
confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle
opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di
cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici
giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e'
reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'art. 183.
In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni
di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti
possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni,
la concessione di affidamenti, il mantenimento della
possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del
presente articolo non e' considerata nuova prestazione la
prosecuzione della concessione del godimento di beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia'
stipulati.
La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma
dell'art. 161, quinto comma.».
 
Art. 6

Procedura di concordato preventivo

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'ammissibilita' di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; e' assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;
b) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilita', su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
c) fissare le modalita' di accertamento della veridicita' dei dati aziendali e di verifica della fattibilita' del piano, nonche' determinare l'entita' massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura; prevedere altresi' che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;
d) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e' obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;
e) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilita' del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilita' anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;
f) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalita' telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonche' adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilita' diverse dal denaro;
h) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonche' alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;
i) integrare la disciplina del concordato con continuita' aziendale, prevedendo:
1) che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;
2) che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuita' aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale;
3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;
l) prevedere una piu' dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarieta' passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilita' per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;
m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;
n) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della societa', con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilita' alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;
p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante societa', il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione dei creditori sociali, in conformita' ai principi dettati dal codice civile;
b) imporre agli organi della societa' il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;
c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:
1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimita' della domanda concordataria;
2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;
3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della societa'.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 161 e 163 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e'
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'
e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta; in
ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita'
specificamente individuata ed economicamente valutabile che
il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
del piano medesimo. Analoga relazione deve essere
presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma
del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'art.
172.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma. In mancanza, si
applica l'art. 162, commi secondo e terzo. Con decreto
motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il
tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui
all'art. 163, secondo comma, n. 3; si applica l'art. 170,
secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta
che il debitore ha posto in essere una delle condotte
previste dall'art. 173, deve riferirne immediatamente al
tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'art.
15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo',
con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su
istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza reclamabile a norma dell'art. 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'art. 162, commi secondo e terzo. Quando risulta
che l'attivita' compiuta dal debitore e' manifestamente
inidonea alla predisposizione della proposta e del piano,
il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine
fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo
periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».
«Art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte
concorrenti). - Il tribunale, ove non abbia provveduto a
norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla
entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia
svolta in via telematica con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori, anche utilizzando le
strutture informatiche messe a disposizione della procedura
da soggetti terzi;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento
delle spese che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al
20 per cento di tali spese, che sia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano
investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo
comma;
4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al
commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173,
primo comma.
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti
successivi alla presentazione della domanda di cui all'art.
161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti
risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai
sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a), possono
presentare una proposta concorrente di concordato
preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni
prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,
delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte
a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo
dell'art. 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del
piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di
verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere
omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte di concordato concorrenti non sono
ammissibili se nella relazione di cui all'art. 161, terzo
comma, il professionista attesta che la proposta di
concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il
quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari
o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui
all'art. 186-bis, di almeno il trenta per cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo'
prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con
esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato
concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se
collocati in una autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi
di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori
ai sensi del secondo comma dell'art. 171, deve essere
sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la
correttezza dei criteri di formazione delle diverse
classi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2560 del Codice
civile:
«Art. 2560 (Debiti relativi all'azienda ceduta). -
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale
risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente
dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori.».
- Si riporta il testo degli articoli 2500-bis e
2504-quater del Codice civile:
«Art. 2500-bis (Invalidita' della trasformazione). -
Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente,
l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai partecipanti all'ente
trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.».
«Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). -
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di
fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati
dalla fusione.».
 
Art. 7

Procedura di liquidazione giudiziale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
2. Il Governo adotta misure dirette a rendere piu' efficace la funzione del curatore:
a) integrando la disciplina sulle incompatibilita' tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettivita' dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;
c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;
e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della societa', previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della societa' nonche' idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalita' del silenzio-assenso.
4. La procedura di liquidazione giudiziale e' potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:
a) escludere l'operativita' di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilita', il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:
a) per le societa' di capitali e per le societa' cooperative, l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilita' previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilita' contemplate da singole disposizioni di legge;
b) l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della societa' medesima;
c) per le societa' di persone, l'azione sociale di responsabilita' nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti e' integrata:
a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;
c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.
7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato e' coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalita' di insinuazione al passivo.
8. Il sistema di accertamento del passivo e' improntato a criteri di maggiore rapidita', snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilita' delle domande tardive;
b) introdurre preclusioni attenuate gia' nella fase monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessita';
d) assicurare stabilita' alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) chiarire le modalita' di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalita' di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.
9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura e' perseguito:
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicita' e obblighi di rendicontazione;
b) garantendo la competitivita' delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:
1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilita' di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;
3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilita' di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);
4) dalla presenza di uno o piu' fondi per la gestione dei beni invenduti;
c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilita' di prenderne visione e di estrarne copia.
10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:
a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facolta' degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;
b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali e' parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonche' le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalita' del rendiconto e del riparto supplementare nonche' sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;
c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a societa' di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;
d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonche' dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 56, 69-bis, 108 e
118 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). - I
creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso
il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,
ancorche' non scaduti prima della dichiarazione di
fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non
ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto
tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno
anteriore.».
«Art. 69-bis (Decadenza dall'azione e computo dei
termini). - Le azioni revocatorie disciplinate nella
presente sezione non possono essere promosse decorsi tre
anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi
cinque anni dal compimento dell'atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo
segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono
dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese.».
«Art. 108 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice
delegato, su istanza del fallito, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello
stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto
motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi
e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli
stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al
quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento
della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in
pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con
decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo.».
«Art. 118 (Casi di chiusura). - Salvo quanto disposto
nella sezione seguente per il caso di concordato, la
procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande
di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai
creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti
ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati
tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale
dell'attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la
sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in
parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili
e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere
accertata con la relazione o con i successivi rapporti
riepilogativi di cui all'art. 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si
tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della
procedura di fallimento della societa' nei casi di cui ai
numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura
estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei
confronti del socio non sia stata aperta una procedura di
fallimento come imprenditore individuale. La chiusura della
procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non e'
impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il
curatore puo' mantenere la legittimazione processuale,
anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi
dell'art. 43. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice
delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali
oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme
ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto
previsto dall'art. 117, comma secondo. Dopo la chiusura
della procedura di fallimento, le somme ricevute dal
curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli
eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto
di riparto supplementare fra i creditori secondo le
modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui
all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze
attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a
riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei
giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir
meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma
secondo dell'art. 142, il debitore puo' chiedere
l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha
determinato.».
- Si riporta il testo degli articoli 2394 e 2476 del
Codice civile:
«Art. 2394 (Responsabilita' verso i creditori sociali).
- Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori
sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne
ricorrono gli estremi.».
«Art. 2476 (Responsabilita' degli amministratori e
controllo dei soci). - Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la societa' dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo per l'amministrazione della societa'.
Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a
cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto
constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed
i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori
e' promossa da ciascun socio, il quale puo' altresi'
chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione
della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il
giudice puo' subordinare il provvedimento alla prestazione
di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la societa',
salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e
quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo'
essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della
societa', purche' vi consenta una maggioranza dei soci
rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e
purche' non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano
il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresi' solidalmente responsabili con gli
amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non
implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per
le responsabilita' incorse nella gestione sociale.».
- Per l'art. 2497 del Codice civile, si veda nelle note
all'art. 3.
 
Art. 8

Esdebitazione

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per il debitore la possibilita' di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purche' abbia collaborato con gli organi della procedura;
b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilita' di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
c) prevedere anche per le societa' l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di societa' di persone, in capo ai soci.
 
Art. 9

Sovraindebitamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri della stessa famiglia;
b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attivita' svolta dal debitore, nonche' le modalita' della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilita';
d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti gia' esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purche' non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 27
gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonche' di composizione delle crisi da
sovraindebitamento):
«Art. 9 (Deposito della proposta). - 1. La proposta di
accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di
residenza o sede principale del debitore. Il consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo
ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al
deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre
giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di
composizione della crisi, all'agente della riscossione e
agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione
fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del
piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione
della composizione del nucleo familiare corredata del
certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita
altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi,
unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita'
all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e'
altresi' allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere
volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore
negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita'
della documentazione depositata dal consumatore a corredo
della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del
piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio
non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
alla proposta e produrre nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali,
a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da
pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.».
 
Art. 10

Privilegi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non piu' attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformita' l'ordine delle cause legittime di prelazione.
 
Art. 11

Garanzie non possessorie

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessita' della forma scritta, e le modalita' di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonche' le regole di opponibilita' ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalita' che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonche' la regolazione del concorso conseguente all'eventualita' di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;
c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facolta' di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attivita' economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;
e) prevedere forme di pubblicita' e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonche' forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 
Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) al fine di garantire il controllo di legalita' da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonche' dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonche' qualunque atto avente le medesime finalita', debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullita' relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004,
n. 210):
«Art. 2 (Garanzia fideiussoria). - 1. All'atto della
stipula di un contratto che abbia come finalita' il
trasferimento non immediato della proprieta' o di altro
diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di
un atto avente le medesime finalita', ovvero in un momento
precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita'
del contratto che puo' essere fatta valere unicamente
dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare
all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto
previsto dall'art. 1938 del codice civile, di importo
corrispondente alle somme e al valore di ogni altro
eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e,
secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto,
deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di
godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali
e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto
mutuante, nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da
autonoma garanzia.
2. Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a
quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale
siano state versate somme o assunte obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in
proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto
reale di godimento su di un immobile da costruire per
iniziativa della stessa.».
«Art. 3 (Rilascio, contenuto e modalita' di escussione
della fideiussione). - 1. La fideiussione e' rilasciata da
una banca, da un'impresa esercente le assicurazioni o da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa
deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in
una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione
delle somme e del valore di ogni altro eventuale
corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi
interessi legali maturati fino al momento in cui la
predetta situazione si e' verificata.
2. La situazione di crisi si intende verificata in una
delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo
all'immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo
stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che
dispone la liquidazione coatta amministrativa o
l'amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione puo' essere escussa a decorrere
dalla data in cui si e' verificata la situazione di crisi
di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui
alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia
comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere
dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 2, il competente organo della procedura
concorsuale non abbia comunicato la volonta' di subentrare
nel contratto preliminare.
4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice
civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni
di cui al comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente,
corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare
delle somme e il valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che complessivamente il costruttore ha
riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il mancato pagamento del premio o della commissione
non e' opponibile all'acquirente.
6. Il fideiussore e' tenuto a pagare l'importo dovuto
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione
degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita
entro il suddetto termine, il fideiussore e' tenuto a
rimborsare all'acquirente le spese da quest'ultimo
effettivamente sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi
interessi.
7. L'efficacia della fideiussione cessa al momento del
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di
godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di
assegnazione.».
«Art. 4 (Assicurazione dell'immobile). - 1. Il
costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare
all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta'
una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei
lavori a copertura dei danni materiali e diretti
all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai
sensi dell'art. 1669 del codice civile, derivanti da rovina
totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.».
 
Art. 13

Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, S.O.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2012.
 
Art. 14

Modifiche al codice civile

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
a) l'applicabilita' dell'articolo 2394 alle societa' a responsabilita' limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale;
c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle societa' di capitali ai sensi dell'articolo 2484;
d) la possibilita' di sospensione dell'operativita' della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies, nonche' degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilita' promossa contro l'organo di amministrazione della societa' fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;
f) l'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 2409 alle societa' a responsabilita' limitata, anche prive di organo di controllo;
g) l'estensione dei casi in cui e' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della societa' a responsabilita' limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la societa' per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita';
h) che, se la societa' a responsabilita' limitata, in tutti i casi in cui e' obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;
i) che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi, per la societa' a responsabilita' limitata, quando per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g).

Note all'art. 14:
- Per l'art. 2497 del Codice civile, si veda nelle note
all'art. 7.
- Si riporta il testo degli articoli 2394-bis, 2409,
2446, secondo e terzo comma, 2447, 2477, quinto comma,
2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484,
2486 e 2545-duodecies del Codice civile:
«Art. 2394-bis (Azioni di responsabilita' nelle
procedure concorsuali). - In caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai
precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
commissario liquidatore e al commissario straordinario.».
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu'
societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in Camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».
«Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). -
(omissis).
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risulanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal Consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'art. 2436.».
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa'.».
«Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti). -
(omissis).
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.».
«Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). -
(omissis).
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'art. 2446.».
«Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del
capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'.».
«Art. 2484 (Cause di scioglimento). - Le societa' per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del
minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater
e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo
o dallo statuto.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.».
«Art. 2486 (Poteri degli amministratori). - Al
verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento
della consegna di cui all'art. 2487-bis, gli amministratori
conservano il potere di gestire la societa', ai soli fini
della conservazione dell'integrita' e del valore del
patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente
responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai
creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni
compiuti in violazione del precedente comma.».
«Art. 2545-duodecies (Scioglimento). - La societa'
cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),
2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonche' per la perdita
del capitale sociale.».
 
Art. 15

Liquidazione coatta amministrativa

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:
1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorita' amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarita' e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorita';
b) attribuire alle autorita' amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonche' la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.
2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 15:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 24 ottobre 2001.
 
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
1-bis. (omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. - 14. (omissis).».
 
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