Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 ottobre 2017
Modalita' e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto 24 maggio 2017.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23 che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal citato decreto ministeriale 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, denominati «Accordi per l'innovazione», e, in particolare, l'art. 11 che destina complessivi 206,60 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;
Visto l'art. 7, comma 2, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017, che prevede che gli schemi e le modalita' di presentazione delle proposte progettuali sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;
Visto l'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, che dispone che con il predetto decreto direttoriale sono altresi' adeguati i punteggi e le soglie minime di accesso relative ai criteri stabiliti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 1° giugno 2016;
Visto, altresi', l'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 24 maggio 2017, che demanda al medesimo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «decreto 24 maggio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, denominati «Accordi per l'innovazione»;
d) «decreto 1° giugno 2016»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
e) «decreto direttoriale 4 agosto 2016»: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187, che stabilisce, tra l'altro, le modalita' di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 1° giugno 2016;
f) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
g) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
h) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' e termini per la presentazione
della proposta progettuale

1. Ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto 24 maggio 2017, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalita' indicate al comma 2, la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, contenente, tra l'altro, la descrizione di ciascun progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonche' la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti.
2. La documentazione indicata al comma 1 deve essere presentata in via esclusivamente telematica all'indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Procedura per la definizione dell'Accordo per l'innovazione

1. Il Ministero, al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione, ricevuta la proposta progettuale di cui all'art. 2, verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie e trasmette copia della proposta alla regione o alle regioni interessate allo scopo di acquisire una manifestazione d'interesse rispetto alla proposta progettuale e alla volonta' di cofinanziare i progetti di ricerca e sviluppo secondo le modalita' previste all'art. 7, comma 4, del decreto 24 maggio 2017.
2. La proposta progettuale di cui all'art. 2 e' trasmessa dal Ministero anche al Soggetto gestore al fine di acquisire, entro i successivi venti giorni, una valutazione di natura tecnica in merito agli elementi di cui all'art. 7, comma 3, del decreto 24 maggio 2017.
3. In caso di valutazione negativa, anche in relazione alla verifica del rispetto della soglia minima di ammissibilita' di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del decreto 24 maggio 2017, il Ministero provvede a comunicare l'esito all'impresa, specificando le relative motivazioni.
4. In caso di valutazione positiva, la procedura negoziale si conclude con la sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, successivamente alla quale, anche nelle more della registrazione dell'Accordo da parte della Corte dei conti, i soggetti proponenti possono presentare al Soggetto gestore il progetto o i progetti definitivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.
 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Modalita' di presentazione dei progetti definitivi
di ricerca e sviluppo

1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione di cui all'art. 7, comma 6, del decreto 24 maggio 2017, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall'accordo stesso, una domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, unitamente alla documentazione elencata nell'allegato n. 4 e alla dichiarazione relativa ai requisiti di accesso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5a ovvero, per gli Organismi di ricerca, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5b.
2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica, pena l'invalidita' e l'irricevibilita', utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) relativa alla richiesta delle agevolazioni a valere sulla misura «Decreto ministeriale 24 maggio 2017 - Accordi per l'innovazione».
3. Ai sensi dell'art. 5 del decreto 24 maggio 2017 sono ammissibili le spese e i costi di cui all'art. 5 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative, fermo restando che devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso.
 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5
Istruttoria del Soggetto gestore

1. L'attivita' istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell'art. 4 e' svolta dal Soggetto gestore secondo quanto stabilito all'art. 4 del decreto direttoriale 4 agosto 2016, per quanto applicabile nell'ambito del presente decreto, con le seguenti precisazioni:
a) le attivita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 4 agosto 2016 devono essere completate nel termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
b) con riguardo ai parametri di costo, il Soggetto gestore verifica che i limiti di spesa ammissibile di ciascun progetto definitivo, secondo quanto previsto all'art. 4 del decreto 24 maggio 2017, siano compresi tra euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
c) le attivita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto direttoriale 4 agosto 2016, devono essere completate nel termine di settanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni e sono svolte dal Soggetto gestore secondo quanto previsto nell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e d), del decreto direttoriale 4 agosto 2016;
d) nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), del decreto direttoriale 4 agosto 2016, il Soggetto gestore verifica la conformita' del progetto definitivo di ricerca e sviluppo presentato con la proposta progettuale. In particolare, il Soggetto gestore accerta che il progetto definitivo sia coerente rispetto agli obiettivi, alle finalita' ed ai costi esposti nella proposta progettuale, fermo restando che l'importo dell'agevolazione concedibile non puo' essere superiore rispetto a quanto previsto nello specifico Accordo per l'innovazione;
e) nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto direttoriale 4 agosto 2016, il Soggetto gestore, nel caso in cui per lo specifico progetto di ricerca e sviluppo non sia prevista l'attribuzione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, provvede ad attribuire all'indicatore «a.3.i.» relativo alla «capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato» il punteggio massimo pari a 4.
2. Nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, lettera b), il costo complessivo ammissibile di ciascun progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima di ammissibilita' di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, la domanda viene dichiarata non ammissibile.
3. A conclusione delle attivita' istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze al Ministero. In caso di esito negativo, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione secondo quanto indicato nell'art. 6 del decreto direttoriale 4 agosto 2016.
4. Nel caso in cui il soggetto proponente, al fine del rispetto del requisito di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 24 maggio 2017, abbia fatto riferimento ai bilanci di una delle societa' che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento, il decreto di concessione e' sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa a titolo di assunzione, in solido con il soggetto proponente, delle responsabilita', degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima.
 
Allegato 5a

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Art. 6
Modalita' di presentazione delle domande di erogazione

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore secondo quanto indicato all'art. 8 del decreto direttoriale 4 agosto 2016, fermo restando che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, del decreto 24 maggio 2017, l'eventuale anticipazione delle agevolazioni, qualora prevista dall'Accordo per l'innovazione, puo' riguardare l'intero finanziamento agevolato o, in alternativa, una quota dell'intera agevolazione concessa, nella misura richiesta dall'impresa e, comunque, non superiore al 30 per cento dell'agevolazione stessa; tale anticipazione e' erogabile solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Le richieste di erogazione devono essere redatte secondo gli schemi previsti all'art. 8, comma 7, del decreto direttoriale 4 agosto 2016, che sono resi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, come adeguati al fine di considerare le specificita' previste per lo strumento degli Accordi per l'innovazione.
 
Allegato 5b

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7
Proposte presentate ai sensi del decreto 1° aprile 2015

1. Alle proposte presentate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015. Le imprese che hanno presentato tali proposte, qualora non sia stato gia' stipulato il relativo accordo, possono tuttavia presentare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto 24 maggio 2017, una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, diretta a richiedere l'applicazione delle disposizioni inerenti alle forme e alle intensita' agevolative previste dallo stesso decreto 24 maggio 2017.
2. Per le istanze presentate ai sensi del comma 1, i progetti possono essere avviati successivamente alla presentazione delle predette istanze.
 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8
Oneri informativi

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 7 e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 24 maggio 2017 e dal presente provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2017

Il direttore generale: Sappino
 
Allegato 7

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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