Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2017, n. 157
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono introdotte, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n.
297, S.O.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «59.500 milioni di euro», tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono sostituite dalle seguenti: «79.500 milioni di euro».
2. All'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «5.000 milioni di euro» e «14.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e «17.000 milioni di euro».
3. All'articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1.200 milioni di euro», «400 milioni di euro» e «6.920 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.500 milioni di euro», «399,5 milioni di euro» e «6.431 milioni di euro».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per
l'anno 2017, in 79.500 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno
finanziario 2017, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro
per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in
17.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore
a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno
finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attivita' di cui
all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30
per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del
presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti
nel programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017,
rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di
euro, 2.000 milioni di euro, 399,5 milioni di euro e 6.431
milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese
obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte
nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali si puo' esercitare la facolta'
prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017,
nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma "Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria", nell'ambito della
missione "Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma "Protezione sociale per
particolari categorie", azione "Promozione e garanzia delle
pari opportunita'", nell'ambito della missione "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in
essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo
e donna.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione
dei referendum, dal programma "Fondi da assegnare",
nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli
stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e
delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e
della difesa per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario,
a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e
acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno
2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma "Rimborsi del debito
statale", nell'ambito della missione "Debito pubblico"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei
mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno
finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986,
n. 831, iscritto nel programma "Prevenzione e repressione
delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali",
nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie
e di bilancio e tutela della finanza pubblica", nonche' nel
programma "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza
pubblica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e
sicurezza" del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, da mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70
unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE
con propria delibera alle amministrazioni interessate ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla
costituzione di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di
previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con
proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce
"Entrate derivanti dal controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti" dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa, a
titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del
fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2017,
all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati
al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi
pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative
riscossioni.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma "Analisi, monitoraggio e
controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio",
nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie
e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2017, delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione
liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria
denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di
ordine pubblico, della citta' di Palermo".
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma "Oneri per
il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,
iscritti nel programma "Rimborsi del debito statale", al
fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di
tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da
analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di
finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito
pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
(Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio):
«Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'anno
2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui
all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nonche' l'importo massimo di
emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di
euro.
(Omissis).».
 
Art. 3
Disposizioni diverse

1. All'articolo 18, comma 30, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «da ripartire» sono soppresse e dopo le parole: «per l'anno finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 ottobre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 30, della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Disposizioni diverse). - 1.- 29. (Omissis).
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le risorse del capitolo "Fondo per
la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto
sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017,
ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette
partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse,
anche in conto residui, all'istituto gestore della
tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa
sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento
informativo utile delle operazioni effettuate di
individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo
lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non
utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate
in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.».
 
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