Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2017 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 ottobre 2017, n. 157 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono introdotte, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «59.500 milioni di euro», tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono sostituite dalle seguenti: «79.500 milioni di euro». 2. All'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «5.000 milioni di euro» e «14.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e «17.000 milioni di euro». 3. All'articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1.200 milioni di euro», «400 milioni di euro» e «6.920 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.500 milioni di euro», «399,5 milioni di euro» e «6.431 milioni di euro».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2017, in 79.500 milioni di euro. 3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 17.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo. 5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 399,5 milioni di euro e 6.431 milioni di euro. 6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Le spese per le quali si puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria", nell'ambito della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "Protezione sociale per particolari categorie", azione "Promozione e garanzia delle pari opportunita'", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum, dal programma "Fondi da assegnare", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma "Rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "Debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", nonche' nel programma "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione. 13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'. 14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime. 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce "Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti" dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2017, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo". 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma "Oneri per il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma "Rimborsi del debito statale", al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.». - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio): «Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'anno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro. (Omissis).». |
| Art. 3 Disposizioni diverse
1. All'articolo 18, comma 30, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «da ripartire» sono soppresse e dopo le parole: «per l'anno finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 30, della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Disposizioni diverse). - 1.- 29. (Omissis). 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo "Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.». |
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