Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 ottobre 2017
Modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «Iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del codice civile;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;
Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;
Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo 2013, in attuazione della disposizione richiamata al visto precedente, recante indicazioni per l'iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative;
Visto l'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo cui in deroga all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le societa' di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, che ha provveduto ad abrogare, all'art. 19, il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
Ritenuto opportuno introdurre modifiche al citato decreto ministeriale 6 marzo 2013, al fine di sostituire i richiami, ivi contenuti, all'abrogato decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con quelli al sopravvenuto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
Ritenuto opportuno, altresi', introdurre una disposizione di raccordo del citato decreto ministeriale 6 marzo 2013 con quanto previsto dal richiamato art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Ritenuto opportuno, infine, introdurre modifiche al ripetuto decreto ministeriale 6 marzo 2013, al fine di semplificare la procedura ivi prevista all'art. 2, comma 2, lettera b), per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'organo amministrativo, in analogia con quanto previsto per le societa' di capitali e le societa' cooperative;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013

1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, le parole «di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;
b) all'art. 2, comma 2, lettera b), le parole «la delibera di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»;
c) all'art. 2 e' aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma: «5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' di mutuo soccorso per cui ricorrono le condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
d) all'art. 3, comma 1, le parole «secondo le modalita' indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.
Roma, 10 ottobre 2017

Il Ministro: Calenda
 
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