Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attivita' produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attivita' di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, e' considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.
6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.
7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificita' del proprio territorio.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
- Il testo dell'art. 44 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e
la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.».
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 119 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Il testo del Trattato sull'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.C.E. n. C 191 del 29 luglio 1992.
- Il testo dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. n. C 59
del 7 giugno 2016.
- Il comma 28 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente:
«Art. 14. - Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali.
(Omissis).
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
(Omissis).».
- Il comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), e'
il seguente:
«13. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
«Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2

Attivita' e servizi

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualita' dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanita', ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilita', ai servizi postali nonche' al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialita', con le modalita' previste dal presente articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralita' di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonche' per lo svolgimento di attivita' di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attivita' dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), e' il seguente:
«Art. 15. - Convenzioni con le pubbliche
amministrazioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita'
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto
idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio, le
pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di
bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le
prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto
con gli imprenditori agricoli di importo annuale non
superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
 
Art. 3

Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresi' le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di trasporto a basso impatto ambientale.
2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorita' ai seguenti interventi:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1;
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita'.
4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalita' per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
a) tempi di realizzazione degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualita' ambientale;
d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
e) miglioramento della qualita' di vita della popolazione, nonche' del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.
5. Il Piano di cui al comma 2 e' aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorita' al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente gia' previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.
8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 3:
- Il comma 640 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita'
2016), e' il seguente:
«640. - Per la progettazione e la realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per
i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole),
Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e
la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande
raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia
del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia,
ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata,
Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione
di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la
spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la
progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a
piedi, denominati «cammini», e' autorizzata la spesa di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
I progetti e gli interventi sono individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per
quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 4

Recupero e riqualificazione dei centri storici
e promozione di alberghi diffusi

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.
2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici gia' esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonche' alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.
5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 72 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali), e' il seguente:
«Art. 72 (Strategia nazionale delle Green community). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, promuove la
predisposizione della strategia nazionale delle Green
community.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua
il valore dei territori rurali e di montagna che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui
dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e
paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di
scambio con le comunita' urbane e metropolitane, in modo da
poter impostare, nella fase della green economy, un piano
di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista
energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti
derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la
gestione della biodiversita' e la certificazione della
filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse
idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali,
quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il
biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di
valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio
edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente
degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive
(zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilita';
i) sviluppo di un modello di azienda agricola
sostenibile che sia anche energeticamente indipendente
attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti
rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono individuare le modalita', i
tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le
unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono
l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente
articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 5

Misure per il contrasto dell'abbandono
di immobili nei piccoli comuni

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
 
Art. 6

Acquisizione di case cantoniere e realizzazione
di circuiti e itinerari turistico-culturali

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della societa' ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attivita' di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilita', il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in collaborazione con la societa' Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.
3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 135 del decreto legislativo 22
gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), e' il seguente:
«Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato
e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e
gestito in ragione dei differenti valori espressi dai
diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il
territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati:
"piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani
paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e
regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui
all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme
previste dal medesimo art. 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri
peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne
delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani
predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita'
indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono
adeguati obiettivi di qualita'.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono
apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e
delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o
degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche degli altri ambiti territoriali,
assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo
urbanistico ed edilizio, in funzione della loro
compatibilita' con i diversi valori paesaggistici
riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla
salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.».
 
Art. 7

Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica
e con altre confessioni religiose

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.».
 
Art. 8

Sviluppo della rete a banda ultralarga
e programmi di e-government

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi e' interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.
2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

Note all'art. 8:
- Il comma 2, lettera g), dell'art. 26 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), e' il seguente:
«Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica) - (Omissis).
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della
spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni, di generare significativi risparmi
eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le
migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di
indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata
strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
(Omissis).
g) individua specifiche iniziative per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole
minori;
(Omissis).».
 
Art. 9

Disposizioni relative ai servizi postali
e all'effettuazione di pagamenti

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonche' dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilita', nei piccoli comuni puo' essere utilizzata per l'attivita' di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformita' alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalita' stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative e' data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. I piccoli comuni possono altresi':
a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la societa' Poste italiane Spa, affinche' i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonche' altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla societa' Poste italiane Spa.

Note all'art. 9:
- Il comma 1 dell'art. 40 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
«Art. 40 (Interventi nel settore postale). - 1. La
societa' Poste italiane Spa e' autorizzata all'esercizio
del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo
modalita' stabilite con convenzione. La societa' Poste
italiane Spa e' altresi' autorizzata a effettuare incassi e
pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal
fine puo' eseguire operazioni di versamento e di
prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con
modalita' da stabilire convenzionalmente.
(Omissis).».
 
Art. 10

Diffusione della stampa quotidiana

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinche' la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.
 
Art. 11

Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta
o a chilometro utile

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilita' ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:
a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonche' i prodotti per i quali e' dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.
3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantita' superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.
4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantita' superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualita' e alla quantita' dei prodotti acquistati.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2 del Regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 31 del 1°
febbraio 2002.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca:
«Codice dei contratti pubblici».
 
Art. 12

Misure per favorire la vendita dei prodotti
provenienti da filiera corta o a chilometro utile

1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.
3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente e' destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.
4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facolta' di svolgere l'attivita' di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, e' il seguente:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola,
nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o
politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio
elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio
della comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
euro per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'art. 34
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di
vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti
agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a
prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in
cui sono ubicati i locali a cio' destinati.».
 
Art. 13

Attuazione delle politiche di sviluppo,
tutela e promozione delle aree rurali e montane

1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresi' in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonche' quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non e' consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.
2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 14, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 14

Iniziative per la promozione cinematografica

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.
 
Art. 15

Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attivita' didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.
2. Il Piano di cui al comma 1 e' predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonche' al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonche' al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 201 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' il seguente:
«Art. 201 (Strumenti di pianificazione e
programmazione). - 1. Al fine della individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di
pianificazione e programmazione generale:
a) piano generale dei trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228.
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica
(PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della
mobilita' delle persone e delle merci nonche' dello
sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano e' adottato
ogni tre anni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito
il parere della Conferenza unificata e sentite le
Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2
del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al
settore dei trasporti e della logistica la cui
progettazione di fattibilita' e' valutata meritevole di
finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il
DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui
all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 8,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' approvato
secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui
all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del
2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni
parlamentari competenti.
5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta'
Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita'
al completamento delle opere incompiute, comprendenti il
progetto di fattibilita', redatto secondo quanto previsto
dal decreto di cui all'art. 23, comma 3, e corredate dalla
documentazione indicata dalle linee guida di cui all'art. 8
del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero,
verifica la fondatezza della valutazione ex ante
dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la
coerenza complessiva dell'intervento proposto nonche' la
sua funzionalita' anche rispetto al raggiungimento degli
obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga
prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato
di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la
relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A
tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni
successivi all'approvazione del progetto definitivo,
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo
stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati
salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi,
caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonche'
tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al
progetto di fattibilita'.
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, contiene
l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga
alle modalita' di cui al comma 5. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 200, comma 3, nelle more
dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo
DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il
settore dei trasporti e delle infrastrutture nonche' un
elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.
8.
9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come
programmazione degli investimenti in materia di
infrastrutture e trasporti gli-strumenti di pianificazione
e programmazione e i piani, comunque denominati, gia'
approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata
in vigore del presente codice o in relazione ai quali
sussiste un impegno assunto coni competenti organi
dell'Unione europea.
10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo,
si procede anche alla revisione degli interventi inseriti
nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque
sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il
reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP,
anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico
alla sua realizzazione, nonche' attraverso una valutazione
di fattibilita' economico finanziaria e tenendo conto delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare,
tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia
stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una
parte significativa, ovvero per le quali il costo
dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti
superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso
evidenziato in sede di progetto di fattibilita'. Anche al
di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP
di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
228 del 2011, con la procedura prevista per ogni
approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' proporre inserimenti ovvero espunzioni di
opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori
eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al
momento della redazione del DPP lo rendano necessario.».
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 17
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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