Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 ottobre 2017 |
Proroga dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla distanza minima dalla costa e della dimensione minima della maglia della rete nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; Visto, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione Europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa prevista dagli articoli 9 e 13 del reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19; Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»; Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 2015, 3 marzo 2016 e 11 luglio 2016 concernenti l'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa nei Compartimenti marittimi della Calabria; Visto l'elenco delle imbarcazioni di cui all'allegato A) del decreto ministeriale 11 luglio 2016; Vista la nota prot. n. 143/2017 del 5 maggio 2017 del Consorzio UNIMAR, organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, con la quale viene richiesta una specifica proroga dell'attivita' di pesca sperimentale delle risorse Rossetto e Cicerello, necessaria a far fronte alle esigenze di rilevazione di carattere scientifico per il conseguimento della redazione di un compiuto Piano di gestione; Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione Europea, di definire, per l'attivita' di pesca in questione, informazioni scientifiche piu' precise e dettagliate, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite delle 3 miglia nautiche; Considerato che l'attivita' di pesca in questione puo' essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; Considerato altresi' che, in relazione alla nota prot. n. 143/2017 del 5 maggio 2017 del Consorzio UNIMAR, i periodi per i quali viene richiesta la proroga all'autorizzazione all'attivita' di pesca vanno da Gennaio ad Aprile per la risorsa Rossetto (Aphia minuta) e da Aprile ad Ottobre per la risorsa Cicerello (Gymnammodites cicerelus); Tenuto conto che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti nella Regione Calabria, nonche' i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca gia' autorizzate; Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, alla pesca del Rossetto e del Cicerello, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006; Ritenuto altresi' opportuno individuare le navi con comprovata attivita' di pesca (almeno 5 anni) da autorizzare in deroga, al fine di inserirle ufficialmente nel predetto Piano di gestione; Ritenuto opportuno, per il raggiungimento del suddetto scopo, utilizzare la flotta peschereccia costituita, ai sensi del decreto ministeriale 28.12.2015, in via provvisoria, dalle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria, cosi' come confermate dalle Autorita' marittime di riferimento; Ritenuto opportuno prorogare l'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) al fine di arricchire le conoscenze scientifiche di tali specie; Ritenuto opportuno altresi' continuare ad assicurare un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'allegato A) del decreto ministeriale 11 luglio 2016, nell'ambito delle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa. 2. L'autorizzazione all'attivita' di pesca sperimentale avra' durata sino al 31 ottobre 2019. 3. La direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, rilascia l'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009 quale allegato alla licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validita', delle imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato A) del decreto ministeriale 11 luglio 2016. 4. Nelle more del rilascio dell'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009 di competenza della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il Capo del Compartimento marittimo di ogni Capitaneria di Porto della Regione Calabria, rilascia a ciascuna impresa di cui all'allegato A) del decreto ministeriale 11 luglio 2016, una speciale «Autorizzazione di pesca provvisoria» con validita' limitata al 31 ottobre 2019, termine entro il quale verra' sostituita dai titoli autorizzativi rilasciati dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 5. L'autorizzazione di pesca di cui al precedente comma e' rilasciata dall'Autorita' marittima esclusivamente alle unita' munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validita'. |
| Art. 2
1. L'attivita' di pesca del Rossetto (Aphia minuta) e' svolta nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile, quella Cicerello (Gymnammodites cicerelus); nel periodo compreso dal 1° aprile al 31 ottobre. L'attivita' di prelievo e' esercitata per un totale di 4 giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedi' al giovedi', in funzione di una turnazione riferita a non oltre il 50% delle unita' iscritte presso ciascun Compartimento marittimo di iscrizione delle unita' di cui all'elenco allegato al decreto ministeriale 11 luglio 2016. 2. Il rispetto della turnazione e del periodo entro il quale e' svolta l'attivita' di pesca sperimentale e' garantito, nonche' sottoposto al controllo del Capo del Compartimento marittimo di competenza, il quale provvede, altresi', ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015. 4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2015. |
| Art. 3
Il Consorzio UNIMAR, organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, dovra', con cadenza semestrale, trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura una relazione contenente gli esiti dell'attivita' di sperimentazione della pesca delle risorse del Rossetto e del Cicerello, necessaria per la redazione del Piano di Gestione Nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria con l'utilizzo della sciabica da natante e la rete circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa ai sensi degli articoli 9 e 13 del reg.(CE) n. 1967/2006. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto della Regione Calabria e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2017
Il direttore generale: Rigillo |
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