Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 ottobre 2017
Modifica alle modalita' di disciplina della pesca delle vongole (Chamelea gallina) nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre 1998, n. 515, avente ad oggetto il «Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 luglio 2002 che reca modifiche alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'Adozione del Piano di gestione Nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2017 relativo all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola (Chamelea gallina);
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, recante l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2017, recante l'Autorizzazione per la pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) entro le 0,3 miglia dalla costa limitatamente ad alcune aree dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Venezia;
Considerata l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, la tutela dei molluschi medesimi attraverso l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;
Considerato che la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare, nonche' volte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;
Considerata la necessita' di adempiere ai disposti delle fasi del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola (Chamelea gallina);
Tenuto conto che in virtu' degli adempimenti previsti dal gia' citato Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola (Chamelea gallina) sono adottate misure riguardanti la riduzione dello sforzo di pesca e delle misure di controllo;
Tenuto conto che in relazione all'individuazione delle aree di restocking, le aree di pesca dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia sono limitate e dislocate in vari spazi e questo provoca variazioni di orario dell'uscita dei natanti dai rispettivi porti per raggiungere le aree di pesca;
Tenuto conto della rilevanza che assumono, nell'ambito delle misure di controllo, l'orario di uscita dai porti, l'inizio delle attivita' di pesca e lo sbarco del prodotto pescato;
Considerato che la regolamentazione delle suddette misure tecniche, nonche' la modifica dei punti sbarco autorizzati rientrano tra le ipotesi di proposta che ciascun consorzio puo' avanzare al Ministero o al Capo del Compartimento marittimo di appartenenza;
Ritenuto opportuno aderire alla proposta formulata congiuntamente dai Consorzi di Venezia e Chioggia con note del 24 agosto 2017 e 29 settembre 2017, finalizzate a semplificare e velocizzare la regolamentazione delle attivita' di gestione, tutela e controllo della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi;

Decreta:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 2002 e' abrogato unitamente al disposto di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000.
 
Art. 2

1. Fermi restando i disposti dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, le proposte delle misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse da parte dei Consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia e Chioggia, e' limitata alla pesca delle vongole (Chamelea gallina).
2. In relazione alle continue modifiche degli areali di pesca, i Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia e Chioggia possono proporre ai Comandanti delle rispettive Capitanerie di Porto, i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attivita' di nonche' integrazioni, sostituzioni e modificazioni ai punti sbarco autorizzati.
3. Le proposte avanzate dai Consorzi di Venezia e Chioggia saranno recepite dalle rispettive Capitanerie di Porto e rese efficaci mediante l'emanazione di una apposita ordinanza.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di porto di Venezia e Chioggia, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2017

Il direttore generale: Rigillo
 
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