Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, recante: «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», come integrata e modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;
Tenuto conto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, «Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;
Ravvisata l'esigenza di rafforzare il sistema di tutela e protezione delle informazioni classificate trattate mediante sistemi CIS e COMSEC, anche attraverso l'introduzione di specifiche previsioni in materia di sicurezza cibernetica;
Ravvisata la necessita' di razionalizzare e snellire le procedure in materia di abilitazioni di sicurezza personale e industriale;
Ritenuto pertanto, di apportare le conseguenti modifiche al citato regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5/2015;
Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 novembre 2015, n. 5

1. Nelle premesse del provvedimento, nel primo «Vista», dopo le parole «disciplina del segreto"» sono inserite le parole «, come integrata e modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133;».
2. Nelle premesse del provvedimento, dopo il primo «Vista» e' inserito il seguente «Visti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";».
3. Nelle premesse del provvedimento, quarto capoverso, le parole «del Consiglio europeo» sono sostituite dalle parole «del Consiglio dell'Unione europea».
4. Nelle premesse del provvedimento, dopo l'ultimo «Visto» di cui al sedicesimo capoverso, sono inserite le parole «Visti il decreto del Ministro dell'Interno 9 gennaio 2008, recante "Individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale", il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante "Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali";».
5. All'art. 1, comma 1, lettera m), dopo la parola «il soggetto», sono inserite le parole «pubblico o privato».
6. All'art. 1, comma 1, lettera cc), le parole «come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle parole «come definiti all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
7. All'art. 1, comma 1, lettera qq), la parola «autorizzazione» e' sostituita dalle parole «autorizzazione CIS».
8. All'art. 7, comma 1, lettera f), le parole «del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013 in materia di sicurezza dello spazio cibernetico» sono sostituite dalle parole «del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali"».
9. All'art. 7, comma 1, dopo la lettera dd), e' inserita la lettera dd)1 recante le parole «dd)1 dispone, d'intesa con gli Organi centrali di sicurezza, l'esecuzione di verifiche tecniche ambientali di cui al successivo art. 75;».
10. All'art. 8, comma 1, e' inserito un secondo periodo recante le parole: «Le predette autorita' adottano il Regolamento interno di sicurezza (RIS), che descrive le misure di sicurezza fisica, documentale e personale predisposte per la protezione e tutela delle informazioni classificate, e lo inviano all'UCSe, per la relativa approvazione.».
11. All'art. 8, comma 9, primo periodo, le parole «di cui al comma 6» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 4 e 6».
12. All'art. 8, comma 12, dopo le parole «requisiti di sicurezza» e' soppressa la parola «fisica» e, dopo il punto, sono inserite le parole «Tali Organi ricevono il RIS dagli operatori economici e lo trasmettono all'UCSe per l'approvazione, corredato del proprio parere.».
13. All'art. 8, il comma 13 e' soppresso.
14. All'art. 8, il comma 14 e' soppresso.
15. All'art. 9, comma 6, lettera d) le parole «aggiornata la "lista di accesso"", con la quale» sono sostituite dalle parole «aggiornate le "liste di accesso", distinte per livello di classifica e qualifica, con le quali» e le parole «informazioni nazionali, internazionali e dell'Unione europea classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO nonche' quelle qualificate ATOMAL» sono sostituite dalle parole «informazioni classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO anche qualificate».
16. All'art. 9, comma 6, lettera n), sono soppresse le parole «all'UCSe o».
17. All'art. 10, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «massima autorita' preposta all'articolazione stessa», prima del punto, sono inserite le parole «, che adotta il Regolamento interno di sicurezza (RIS) di cui all'art. 8, comma 1, e lo invia all'Organo centrale di sicurezza ovvero all'organo gerarchicamente sovraordinato, per la relativa approvazione».
18. All'art. 10, comma 3, lettera a), primo periodo, la parola «decentrata» e' sostituita dalla parola «interessata».
19. All'art. 11, comma 7, dopo le parole «dall'Organo centrale di sicurezza competente» sono inserite le parole «, qualora delegato dall'Organo nazionale di sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c)».
20. All'art. 11, comma 10, lettera c), le parole «aggiornata la "lista di accesso"» sono sostituite dalle parole «aggiornate le "liste di accesso"».
21. All'art. 11, comma 10, la lettera o) e' soppressa.
22. All'art. 12, dopo le parole «trattazione delle informazioni classificate», sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto agli articoli 13, 14, 15 e 16»; dopo le parole «istituisce», sono inserite le parole «, previa autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza o, se delegato, dell'UCSe,»; le parole «anche secondo le previsioni di cui all'art. 17, adeguata alle categorie di» sono sostituite dalle parole «secondo le previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, in relazione al livello di segretezza e alle qualifiche delle».
23. All'art. 13, comma 2, le parole «ai fini della sicurezza» sono soppresse.
24. All'art. 13, comma 3, le parole «ai fini della sicurezza» sono soppresse.
25. Nella rubrica dell'art. 14, le parole «della sede principale od unica» sono soppresse.
26. All'art. 14, comma 1, primo periodo, le parole «della sede principale o unica» sono soppresse.
27. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la lettera a)1 , recante le parole «a)1 adotta il Regolamento interno di sicurezza (RIS), che descrive le misure di sicurezza fisica, documentale, personale e industriale, predisposte per la protezione e tutela delle informazioni classificate, e lo invia all'UCSe, per la relativa approvazione, per il tramite dell'Organo centrale di sicurezza della Forza armata di riferimento;».
28. All'art. 14, comma 1, lettera i), dopo le parole «e le relative preposizioni,» e' inserita la parola «nonche'» e dopo le parole «capitale sociale» sono inserite le parole "ovvero di quote in relazione alle quali il titolare possa esercitare sull'impresa un'influenza notevole, ancorche' non dominante».
29. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la lettera i)1 recante le parole «i)1 comunica all'UCSe proposte di delibere di operazioni che comportano il trasferimento di informazioni classificate o a diffusione esclusiva, quali, tra l'altro: fusione, scissione, cessione, a qualsiasi titolo, di azienda o di ramo d'azienda, sottoscrizione di un contratto di rete, acquisizioni di partecipazioni che determinano la concentrazione del capitale sociale in capo ad un medesimo soggetto o il controllo dell'impresa attraverso l'esercizio di una influenza notevole, ancorche' non dominante, ovvero distacco temporaneo di personale abilitato presso altro operatore economico o tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete;».
30. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera m), e' inserita la lettera m)1 recante le parole "m)1 nel caso di operatori economici di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali", comunica al Nucleo per la sicurezza cibernetica, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integrita' dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti;».
31. L'art. 16 e' rinumerato «Art. 15» e nella relativa rubrica le parole «della sede periferica» sono soppresse.
32. L'art. 15 e' rinumerato «Art. 16».
33. L'art. 17 e' soppresso.
34. All'art. 27, comma 6, primo periodo, la parola «centocinquanta» e' sostituita dalla parola «centoventi».
35. All'art. 27, comma 7, le parole «massimo complessivo di cui al comma 13» sono sostituite dalle parole «di dodici mesi».
36. All'art. 27, comma 10, primo periodo, le parole «Per il rilascio del NOS a cittadini stranieri, o a cittadini con doppia cittadinanza, o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, per l'acquisizione delle informazioni e' interessato il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle parole «Per l'acquisizione di informazioni in sede estera sul conto di cittadini stranieri, cittadini con doppia cittadinanza o cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, e' interessato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
37. All'art. 27, comma 10, secondo periodo, dopo la parola «soggiorni» sono inserite le parole «all'estero dell'abilitando» e le parole «nonche' per periodi inferiori, allorquando ritenuto opportuno anche in relazione al Paese interessato» sono soppresse.
38. All'art. 27, comma 10, quarto periodo, la parola «organo» e' sostituita dalla parola «Organo».
39. All'art. 27, comma 11, primo periodo, le parole «Ove il rilascio del NOS comporti l'estensione dell'accertamento a cittadini stranieri o a cittadini italiani che hanno soggiornato all'estero, qualora le notizie non pervengano entro centocinquanta giorni dalla richiesta, fatta eccezione per il segretissimo» sono sostituite dalle parole «Qualora le informazioni di cui al comma 10, richieste sul conto dell'abilitando e/o dei soggetti ad essi collegati, non pervengano entro centoventi giorni dalla richiesta».
40. All'art. 27, comma 11, secondo periodo, la parola «centocinquanta» e' sostituita dalla parola «centoventi» e dopo il punto sono inserite le parole «Per il rilascio di NOS di livello SEGRETISSIMO il termine per acquisire le informazioni e' di dodici mesi dalla richiesta.».
41. All'art. 27, comma 12, primo e terzo periodo, la parola «centocinquanta» e' sostituita dalla parola «centoventi».
42. All'art. 35, comma 3, primo periodo, dopo le parole «I soggetti titolari di NOS», sono inserite le parole «, o per quali e' in corso l'istruttoria per il relativo rilascio,».
43. All'art. 37, comma 6, le parole «ai fini del comma 1» sono sostituite dalle parole «ai fini del comma 2».
44. All'art. 37, comma 6, lettera e), dopo le parole «legami di parentela, coniugio, affinita'» sono inserite le parole «, unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76».
45. All'art. 37, comma 6, lettera f), dopo le parole «o compromissione delle stesse», prima del punto, sono inserite le parole «, inclusa la violazione dell'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, lettera m)1 ».
46. All'art. 40, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e' rilasciato» sono inserite le parole «, a richiesta dell'operatore economico o d'ufficio, anche sulla base di una istanza formulata dall'Amministrazione pubblica competente per materia,» e dopo le parole «(NOSIS)» sono inserite le parole «, tenuto conto, altresi', di quanto disposto all'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 61».
47. All'art. 40, comma 3, terzo periodo, dopo la parola «COMSEC», prima del punto, sono inserite le parole «, nonche' delle certificazioni che saranno, a regime, rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali"».
48. All'art. 40, comma 7, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti indicati nell'art. 47,», le parole «commi 2» sono sostituite dalle parole «commi 1-bis, lett. a)»;
49. All'art. 42, comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le parole «A tali fini possono essere rilasciate abilitazioni valide limitatamente alla partecipazione alla specifica procedura di gara o affidamento e all'esecuzione dello specifico contratto, in caso di aggiudicazione o affidamento.».
50. All'art. 42, e' inserito il comma 3-bis, recante le parole «3-bis. Ai fini degli adempimenti connessi al rilascio delle abilitazioni di sicurezza, le stazioni appaltanti, quando indicono una gara o una procedura di affidamento che comporti l'accesso ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite dei rispettivi organi centrali di sicurezza ne danno tempestiva notizia all'UCSe, allegando il provvedimento motivato di segretazione, registrato dalla Corte dei conti, di cui all'art. 162, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le stazioni appaltanti comunicano altresi', al termine della fase di aggiudicazione, i nominativi degli operatori economici risultati aggiudicatari.».
51. All'art. 43, comma 2, lettera a), le parole «copia del bando di gara o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per la quale si chiede l'abilitazione, dal quale risulti la classificazione superiore a RISERVATO ed il relativo livello e qualifica» sono sostituite dalle parole «richiesta su modello approvato dall'UCSe che include:
1. dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 47, comma 1, lett. a) e b);
2. dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione o affidamento, a costituire un'area riservata con le caratteristiche indicate al Capo VIII, idonea a soddisfare le esigenze connesse all'esecuzione contrattuale;
3. dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione o affidamento, a chiedere il rilascio delle omologazioni COMSEC e CIS secondo le prescrizioni previste, rispettivamente, ai Capi VI e VII.
52. All'art. 43, comma 2, lettera b), le parole «dichiarazione su modello approvato dall'UCSe circa le condizioni previste per il diniego, la sospensione o la revoca del NOS relative ai soggetti di cui all'articolo 47, comma 2, ovvero ad altro personale da abilitare.» sono sostituite dalle parole «copia del bando di gara o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per la quale si chiede l'abilitazione, dal quale risulti la classificazione superiore a RISERVATO ed il relativo livello e qualifica;».
53. All'art. 43, comma 2, lettera c), le parole «dichiarazione con la quale si impegna, qualora risulti affidatario dell'esecuzione di lavori o di fornitura di beni e servizi, a costituire un'area riservata con le caratteristiche indicate al Capo VIII, idonea a soddisfare le esigenze connesse all'esecuzione contrattuale.» sono sostituite dalle parole «autocertificazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;».
54. All'art. 43, comma 2, la lettera d) e' soppressa.
55. All'art. 43, comma 3, la lettera c) e' soppressa.
56. All'art. 43, comma 4, secondo periodo, le parole «La trattazione» sono sostituite dalle parole «Fermo restando che la trattazione»; dopo le parole «dall'UCSe» il punto e' sostituito da una virgola.
57. All'art. 43, comma 4, ultimo periodo, le parole «Qualora tale condizione non sussista» sono soppresse; dopo le parole «l'operatore economico» la virgola e' soppressa e sono inserite le parole «che chiede il rilascio di AP» e dopo le parole «omologato del committente.» sono inserite le parole «, purche' sia precluso l'accesso alle informazioni classificate del committente diverse da quelle relative alla specifica gara o procedura di affidamento.».
58. All'art. 43, il comma 6 e' soppresso.
59. All'art. 43, comma 7, la parola «dichiarata» e' soppressa.
60. All'art. 44, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «Il NOSI e' richiesto altresi'» sono inserite le parole «, anche in esito a subappalto,».
61. L'art. 44, comma 4, e' soppresso.
62. All'art. 44, comma 5, dopo le parole «del contratto» sono inserite le parole «e tutte le attivita' ad essa connesse»; la parola «implichi» e' sostituita dalla parola «implichino»; dopo le parole «deve dotarsi» sono inserite le parole «, per poter dar corso all'esecuzione ed alle predette correlate attivita',».
63. L'art. 44, comma 6, e' soppresso.
64. Dopo l'art. 44, e' inserito l'art. 44-bis, rubricato «Subappalto classificato», recante le parole «1. In caso di subappalto che rechi classifica superiore a RISERVATO, il subcommittente comunica all'UCSe, tramite apposito modello, gli operatori economici affidatari della subcommessa classificata e dichiara il rilascio dell'autorizzazione a subcommettere da parte della stazione appaltante, che trasmette all'UCSe la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».
65. All'art. 45, comma 2, lettera b), la parola «autorizzazione» e' sostituita dalla parola «abilitazione».
66. All'art. 45, comma 6, dopo le parole «pubblica utilita'», sono inserite le parole «, i Servizi di informazione e sicurezza ed in esito alle interrogazioni delle banche dati di cui all'art. 13 della legge 124/2007».
67. All'art. 45, dopo il comma 6, sono inseriti i commi 6-bis e 6-ter, recanti, rispettivamente:
«6-bis. Per il rilascio del NOSI la stazione appaltante trasmette all'UCSe la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
6-ter. L'UCSe accerta l'esistenza e l'idoneita', presso l'operatore economico che partecipa a procedure per l'affidamento di contratti di livello superiore a SEGRETO o che risulta affidatario di contratti per l'esecuzione di lavori o di forniture di beni e servizi classificati RISERVATISSIMO o SEGRETO, di aree controllate e di aree riservate con le caratteristiche indicate al Capo VIII. I relativi accertamenti sono affidati agli organi di sicurezza presso le Forze armate. Per l'acquisizione dei suddetti elementi la Forza armata si avvale dei dipendenti Nuclei Sicurezza.».
68. All'art. 45, comma 7, secondo periodo, dopo le parole «necessita' di acquisire», e' inserita la parola «ulteriori» e le parole «dall'operatore economico o dall'amministrazione o ente committente» sono soppresse.
69. All'art. 45, comma 8, primo periodo, dopo le parole «prima del rilascio del NOSI» la virgola e' sostituita dal punto, dopo il quale sono inserite le parole «In tal caso, qualora necessario, l'operatore economico chiede la proroga dell'AP,».
70. All'art. 45, comma 8, terzo periodo, le parole «l'amministrazione» sono sostituite dalle parole «la stazione» e le parole «per il tramite dell'organo di sicurezza competente» sono sostituite dalle parole «e l'organo di sicurezza competente».
71. All'art. 45, dopo il comma 8, e' inserito il comma 9, recante le parole «9. Qualora l'anticipata esecuzione del contratto implichi la trattazione di informazioni classificate di livello RISERVATISSIMO o superiore mediante sistemi COMSEC e CIS, si applica quanto disposto all'art. 44, comma 5.».
72. All'art. 47, comma 1, lettera b) le parole «previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle parole «previste dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50».
73. All'art. 47, comma 1, dopo la lettera b), le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) sul conto delle persone che rivestono funzione di amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di fatto, in ragione di situazioni di carattere personale ivi incluse, tra l'altro, rapporti di affinita' o parentela, la gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) per le societa' di capitali, sul conto dei titolari, diretti o indiretti, anche stranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilita' di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche' non dominante, emerga taluno degli elementi di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
74. All'art. 47, dopo la lettera d) del comma 1, e' inserito il comma 1-bis, recante le parole «1-bis. Possono essere altresi' adottati il diniego o la revoca dell'AP e del NOSI:
a) nel caso in cui a carico del titolare della ditta individuale, dei soci della societa' di persone, del legale rappresentante o del direttore tecnico della societa' di capitali sussista taluna delle cause di diniego o revoca dell'AT o del NOS;
b) qualora sul conto delle persone che rivestono funzione di amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di fatto, in ragione di situazioni di carattere personale ivi incluse, tra l'altro, rapporti di affinita' o parentela, la gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi di cui all'art. 37;
c) per le societa' di capitali, quando sul conto dei titolari, diretti o indiretti, anche stranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilita' di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche' non dominante, emerga taluno degli elementi indicati all'art. 37.».
75. All'art. 47, comma 2, le parole «Nel caso in cui a carico del titolare della ditta individuale, dei soci della societa' di persone, del legale rappresentante o del direttore tecnico della societa' di capitali sussista taluna delle cause di diniego dell'AT o del NOS, e' disposto, rispettivamente, il diniego dell'AP e del NOSI.» sono sostituite dalle parole «Viene altresi' adottato il diniego o la revoca dell'AP qualora sia accertata, in difformita' da quanto dichiarato nell'istanza di rilascio e ferme restando le responsabilita' civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 37 a carico del legale rappresentante.».
76. All'art. 47, comma 3, dopo le parole «Il provvedimento di diniego o revoca o di limitazione» sono inserite le parole «, con riferimento al livello della classifica di segretezza, dell'AP e».
77. All'art. 47, comma 3, lettera c), dopo le parole «delle procedure di sicurezza prescritte», sono inserite le parole «anche in materia di sicurezza cibernetica».
78. All'art. 48, comma 1, primo periodo, dopo la parola «NOSI», sono inserite le parole «ovvero della procedura per il rilascio,».
79. All'art. 48, comma 1, lettera b), primo periodo, le parole «di cui al comma 2 dell'art. 47», sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1-bis dell'art. 47».
80. All'art. 48, comma 1, lettera b), secondo periodo, le parole «dal comma 1, lett. c) dell'art. 47» sono sostituite dalle parole «dall'art. 47, comma 1-bis, nei casi di particolare rilevanza».
81. All'art. 48, comma 1, lettera c), le parole «personale abilitato non appartenente» sono sostituite dalle parole «persone non appartenenti» e le parole «detto personale» sono sostituite dalle parole «dette persone».
82. All'art. 48, comma 3, primo periodo, le parole «di idoneita'» sono soppresse.
83. All'art. 48, comma 3, lettera a), le parole «del NOSI» sono sostituite dalle parole «dell'abilitazione di sicurezza industriale».
84. All'art. 48, comma 3, lettera e), le parole «fissate dall'UCSe» sono soppresse.
85. All'art. 48, comma 4, secondo periodo, le parole «Scaduti» e «del NOSI» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «Decorsi» e «dell'abilitazione di sicurezza industriale».
86. All'art. 50, le parole «possono essere» sono sostituite dalla parola «sono».
87. La rubrica dell'art. 51 «Efficacia dei NOSC e delle AP» e' sostituita dalla rubrica «Efficacia dei NOSC».
88. L'art. 51, comma 2, e' soppresso.
89. All'art. 57, comma 9, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole «L'attivazione dei predetti centri deve essere tempestivamente comunicata all'UCSe ed e' effettuata sotto la responsabilita' del Funzionario o Ufficiale COMSEC competente.».
90. All'art. 57, comma 10, le parole «L'attivazione dei predetti centri deve essere tempestivamente comunicata all'UCSe ed e' effettuata sotto la responsabilita' del Funzionario o Ufficiale COMSEC competente.» sono sostituite dalle parole «Per motivate esigenze di impiego, l'UCSe puo' rilasciare a soggetti pubblici o privati, in possesso di idonee abilitazioni di sicurezza e relative organizzazioni COMSEC, autorizzazioni provvisorie a trattare informazioni classificate mediante Centri Comunicazioni Classificate facenti parte di uno stesso CIS distribuito in rete geografica, con validita' massima di dodici mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo non superiore a detto termine. In tal caso il rilascio delle autorizzazioni provvisorie e' richiesto all'UCSe unitamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria del relativo CIS.».
91. All'art. 63, comma 6, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «dodici» e dopo la parola «volta» sono inserite le parole «per un periodo non superiore a detto termine».
92. All'art. 68, comma 1, le parole «CIS classificati» sono sostituite dalle parole «CIS abilitati alla trattazione di informazioni classificate» e le parole «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali"».
93. All'art. 68, comma 2, dopo le parole «L'UCSe» sono inserite le parole «anche ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 di cui al comma 1,» e le parole «CIS classificati» sono sostituite dalle parole «CIS abilitati alla trattazione di informazioni classificate».
94. All'art. 70, comma 2, lettera a) la parola «alle» e' sostituita dalle parole «al livello di».
95. All'art. 70, comma 2, lettera b), la parola «classificazione» e' sostituita dalle parole «classifica di segretezza» e dopo le parole «da proteggere» sono inserite le parole «e consistenza numerica della relativa documentazione».
96. All'art. 70, comma 2, lettera c), prima delle parole «quantita' e tipologia dei supporti contenenti le informazioni classificate trattate» sono inserite le parole «modalita' di trattazione e conservazione delle informazioni classificate,».
97. All'art. 77, comma 4, secondo periodo, le parole «, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.
 
Art. 2
Validita' delle abilitazioni preventive (AP) rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006.

1. Le abilitazioni preventive (AP) rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006 cessano di validita' decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data di naturale scadenza, qualora antecedente a detto termine. Qualora le procedure di gara o affidamento dovessero protrarsi oltre la scadenza del termine previsto per la cessazione di validita', la stessa puo' essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza di tale termine.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente regolamento non e' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
 
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