Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 9 ottobre 2017 |
Liquidazione coatta amministrativa della «Trap societa' cooperativa», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive dell'associazione di rappresentanza con la proposta di scioglimento per atto dell'Autorita' con nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile della cooperativa «Trap societa' cooperativa»; Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.016,00, si riscontra una massa debitoria di € 246.892,00 ed un patrimonio netto negativo di € 227.876,00; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato le proprie controdeduzioni avverso l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Considerato che la competente Divisione VI non ha ritenuto sufficienti le motivazioni addotte nelle sopra citate controdeduzioni ed ha pertanto richiesto al legale rappresentante una situazione patrimoniale aggiornata al fine di accertare se l'ente versasse ancora nelle condizioni d'insolvenza riscontrata in fase istruttoria; Considerato che ad oggi tale richiesta e' rimasta inevasa; Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione agli atti; Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa'; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza ha comunicato che la cooperativa in argomento non e' piu' aderente; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Trap societa' cooperativa», con sede in Ravenna (codice fiscale 01464240397) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominata commissario liquidatore l'avv. Teresa Cosenza, nata a Mandatoriccio (Cosenza) il 18 ottobre 1965 (codice fiscale CSNTRS65R58E878H), e domiciliata in Bologna, via d'Azeglio n. 64. |
| Art. 2
Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: Calenda |
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