Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Soggetti destinatari

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;
c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;
d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice
penale;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura
penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438,
439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo
1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416
del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno
dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'articolo 612-bis del codice penale.».
 
Art. 2

Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le parole: «sono attribuite» e' inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio»;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avra' la facolta' di non rispondere»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio puo' disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale e' depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, puo' indicare un termine piu' lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;
b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Titolarita' della proposta. Competenza). - 1.
Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono
essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto
ove dimora la persona e dal direttore della Direzione
investigativa antimafia le misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
c), i), i-bis) e i-ter),le funzioni e le competenze
spettanti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche
al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario dimora la persona previo coordinamento con il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto nei medesimi casi, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono
essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata
presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del
tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del
quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies
dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai
tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la
proposta di cui al comma 1 e' depositata presso la
cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in
materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del
citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel
corrispondente circondario.».
«Art. 6. (Tipologia delle misure e loro presupposti). -
1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere
applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto,
ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di
soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di
residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non
sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica
puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica,
gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza
speciale possono essere disposti, con il consenso
dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei
relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo
previste all'articolo 275-bis del codice di procedura
penale.».
«Art. 7. (Procedimento applicativo). - 1. Il tribunale
provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal
deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la
presenza del pubblico. Il presidente dispone che il
procedimento si svolga in pubblica udienza quando
l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa
dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai
difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci
giorni prima della data predetta e contiene la concisa
esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato
e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di
ufficio.
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. Gli altri
destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se
l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori
della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva
richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a
distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi
dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la
presenza della parte. Il presidente dispone altresi' la
traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di
indisponibilita' di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare
costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti,
escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.
5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere
sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in
luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo
impedimento del difensore.
6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua
presenza per essere sentito, il presidente lo invita a
comparire, avvisandolo che avra' la facolta' di non
rispondere.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e
terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'.
8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti
informati su fatti rilevanti per il procedimento, il
presidente del collegio puo' disporre l'esame a distanza
nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2,
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di
procedura penale.
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono
essere effettuate con le modalita' previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10-bis. Le questioni concernenti la competenza per
territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di
decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo
l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il
tribunale le decide immediatamente.
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria
incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente; la declaratoria di
incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia'
acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano
anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti
non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del
comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti
giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia
l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai
sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo
24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di
sequestro emesso dal tribunale competente.
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche
parziale, della proposta pone a carico del proposto il
pagamento delle spese processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale e' depositato in
cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione
dell'udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non
poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma
10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, puo' indicare
un termine piu' lungo, comunque non superiore a novanta
giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.».
«Art. 8. (Decisione). - 1. Il provvedimento del
tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione
che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a
cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel
provvedimento sono determinate le prescrizioni che la
persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si
tratti di persona indiziata di vivere con il provento di
reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo
termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria
dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita'
di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di
rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora
senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica
sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina
piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita'
e, comunque, senza averne data tempestiva notizia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere
e non portare armi, di non partecipare a pubbliche
riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che
ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa
sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con
riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi,
frequentati abitualmente da minori.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o
del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza
preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni
chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una
carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni
richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della
Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di
appello ed all'interessato e al suo difensore.».
 
Art. 3

Impugnazione delle misure di prevenzione personali

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione»;
d) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10. (Impugnazioni). - 1. Il procuratore della
Repubblica, il procuratore generale presso la corte di
appello e l'interessato e il suo difensore hanno facolta'
di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il
merito.
1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo,
trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale
presso la corte di appello competente per il giudizio di
secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado,
il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel
quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e
probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del
tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono
portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante
deposito nella segreteria del procuratore generale.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere
proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del
ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si
svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia
richiesta.
2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo
grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente
territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei
motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti
al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria
di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi
gia' acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater,
primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti
non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia
stata riproposta nei motivi di impugnazione.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore,
entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in
camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano
le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le
ipotesi ivi previste.
4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto, per
la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in
quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale
riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi
relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.».
 
Art. 4

Sorveglianza speciale

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale e' cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si e' protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosita' sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso e' comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosita' sociale e' cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Decorrenza e cessazione della sorveglianza
speciale). - 1. La sorveglianza speciale comincia a
decorrere dal giorno in cui il decreto e' comunicato
all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine
nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale
non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato
commette un reato per il quale riporti successivamente
condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il
tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale
reato possa costituire indice della persistente
pericolosita' dell'agente; in tale caso il termine
ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata la
pena.
2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta
sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto
alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo
quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della
misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel
quale e' cessata la misura cautelare, con redazione di
verbale di sottoposizione agli obblighi.
2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta
sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto
a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione
dello stato di detenzione, se esso si e' protratto per
almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio,
sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative
funzioni nel corso della trattazione camerale, la
persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato,
assumendo le necessarie informazioni presso
l'amministrazione penitenziaria e l'autorita' di pubblica
sicurezza, nonche' presso gli organi di polizia
giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto
compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la
pericolosita' sociale, il tribunale emette decreto con cui
ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui
termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il
decreto stesso e' comunicato all'interessato, salvo quanto
stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la
pericolosita' sociale e' cessata, il tribunale emette
decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione
della misura di prevenzione».».
 
Art. 5
Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attivita' di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta;
d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».
2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Possono altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. (Sequestro). - 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».
5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;
2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».
6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».
7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonche' diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».
8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, puo' applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresi' sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonche' durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca e' ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».
9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente). - 1. Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona.
2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. (Titolarita' della proposta). - 1. Nei
confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la
persona, dal procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere
c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze
spettanti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche
al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario dimora la persona, previo coordinamento con il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono
essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il
raccordo informativo con il questore e con il direttore
della Direzione investigativa antimafia relativamente alle
misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che
non si arrechi pregiudizio alle attivita' di indagine
condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il
questore territorialmente competente e il direttore della
Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle
persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti
dall'articolo 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione per iscritto della proposta al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua
presentazione al tribunale. La mancata comunicazione
comporta l'inammissibilita' della proposta;
d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso
il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che
non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di
prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni
dall'adozione dello stesso.».
«Art. 19. (Indagini patrimoniali). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo
della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad
indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita'
finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di
soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita'
economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo
anche di individuare le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in
particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di
autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali,
comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici
registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concesse o erogate da parte dello
Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della
pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche'
alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e
copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle
indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e
3. Possono altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri,
al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID)
dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto
utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli
articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle
persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove
necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre
quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono.».
«Art. 21. (Esecuzione del sequestro). - 1. Il sequestro
e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia
giudiziaria, eseguite le formalita' ivi previste, procede
all'apprensione materiale dei beni e all'immissione
dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,
anche se gravati da diritti reali o personali di godimento,
con l'assistenza , ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale
giudiziario.
2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore
giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero
degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di
titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante
l'ausilio della forza pubblica.
3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di
trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato
dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.».
«Art. 22. (Provvedimenti d'urgenza). - 1. Quando vi sia
concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere
disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od
alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2
possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente
del tribunale competente per l'applicazione della misura di
prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei
beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del
tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni
dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde
efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta
giorni dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti
di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere
ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei
casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal
presidente del tribunale con decreto motivato e perde
efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei trenta
giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso
del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore
giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che
potrebbero formare oggetto di confisca.
2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida
si tiene conto delle cause di sospensione previste
dall'articolo 24, comma 2.».
«Art. 23. (Procedimento applicativo). - 1. Salvo che
sia diversamente disposto, al procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate
dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari
dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi
all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale
ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che
contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro
deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche'
chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini
della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di
cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei
beni ai proprietari.
4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi
che vantano diritti reali o personali di godimento nonche'
diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la
liquidazione dei relativi diritti si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV del presente libro.».
«Art. 24. (Confisca). - 1. Il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui
confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni
caso il proposto non puo' giustificare la legittima
provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
Se il tribunale non dispone la confisca, puo' applicare
anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis
ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di
partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca
anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel
decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni
sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli
articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si
estende la confisca.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il
tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali
rilevanti, il termine di cui al primo periodo puo' essere
prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi.
Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per
un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario
procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente. Il termine resta altresi' sospeso per il
tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza
di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo
decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il
procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei
soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonche'
durante la pendenza dei termini previsti dai commi
10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento
definitivi del decreto di confisca e' ordinata la
cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati,
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e
2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le
disposizioni del presente titolo.».
 
Art. 6

Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27. (Comunicazioni e impugnazioni). - 1. I
provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca
dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la
revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di
confisca anche qualora non sia stato precedentemente
disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione
o la liberazione delle garanzie o la confisca della
cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia
sono comunicati senza indugio al procuratore generale
presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica
e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I
provvedimenti che dispongono la confisca dei beni
sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui
beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la
definitivita' delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la
revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo
la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico
ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione
alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci
giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta,
il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la
esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento
di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in
ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la
richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutivita'
puo' essere in ogni momento revocato dal giudice che
procede.
3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in
riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale,
dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi
dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il
procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la
sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se
la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non
accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo;
altrimenti l'esecutivita' resta sospesa fino a quando nel
procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia
definitiva.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il
giudice investito del gravame da' immediata notizia al
tribunale che ha emesso il provvedimento della
definitivita' della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e
comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli
esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al
competente nucleo di polizia economico-finanziaria della
Guardia di Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca
perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia
entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si
applica l'articolo 24, comma 2.
6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca
con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei
commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto
dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla
ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale
stesso.».
 
Art. 7

Revocazione della confisca

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28. (Revocazione della confisca). - 1. La
revocazione della decisione definitiva sulla confisca di
prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste
dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura
penale, in quanto compatibili, alla corte di appello
individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello
stesso codice:
a) in caso di scoperta di prove nuove decisive,
sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali
definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva
alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano
in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di
applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata
motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di
atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
un fatto previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta
solo al fine di dimostrare il difetto originario dei
presupposti per l'applicazione della misura.
3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si
verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che
l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per
causa a lui non imputabile.
4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la
corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi
dell'articolo 46.».
 
Art. 8

Rapporti con sequestro e confisca

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello gia' nominato nel procedimento di prevenzione»;
b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa e' stata gia' eseguita in sede penale».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30. (Rapporti con sequestro e confisca disposti
in seno a procedimenti penali). - 1. Il sequestro e la
confisca di prevenzione possono essere disposti anche in
relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in un
procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei
beni sequestrati nel processo penale viene affidata
all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla
gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi
comunica al giudice del procedimento penale, previa
autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di
prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di
revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il
giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un
nuovo custode, salvo che ritenga di confermare quello gia'
nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto
dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore
giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la
propria attivita' nel procedimento di prevenzione, salvo
che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di
seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca
e sostituzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la
confisca definitiva di prevenzione interviene prima della
sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca
dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso
alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai
sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente
disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa
gia' eseguita in sede di prevenzione.
3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone
la confisca interviene prima della confisca definitiva di
prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro
e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione,
dichiara, con decreto, che la stessa e' stata gia' eseguita
in sede penale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la
successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata
ai sensi dell'articolo 21.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un
giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di
prevenzione.».
 
Art. 9

Cauzione

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' stabilite dal tribunale. Il tribunale puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31. (Cauzione. Garanzie reali). - 1. Il
tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione,
dispone che la persona sottoposta a tale misura versi
presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di
cauzione, di entita' che, tenuto conto anche delle sue
condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma
dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla
violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il
tribunale puo' imporre alla persona denunciata, in via
provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunita', le
prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il
provvedimento, il tribunale puo' imporre la cauzione di cui
al comma 1.
3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza
dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie
reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei
beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili,
che il decreto con il quale accogliendo l'istanza
dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia
trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei
registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si
trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal
presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le
modalita' stabilite dal tribunale. Il tribunale puo'
disporre, in relazione alle condizioni economiche della
persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la
cauzione sia pagata in rate mensili.
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di
prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale
dispone con decreto la restituzione del deposito o la
liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal
presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la
durata della misura di prevenzione e non possono essere
revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi
necessita' personali o familiari.».
 
Art. 10
Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende). - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorita' nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attivita' economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attivita' di persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita' economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.
2. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per un periodo non superiore a un anno e puo' essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessita' di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facolta' spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario puo' esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalita' stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attivita' d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale e' iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.
5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.
6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attivita' illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».
 
Art. 11

Controllo giudiziario delle aziende

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente:
«Art. 34-bis. (Controllo giudiziario delle aziende). - 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attivita' economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attivita'.
2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale puo':
a) imporre nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attivita' di controllo e puo' imporre l'obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della societa' da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonche' presso uffici pubblici, studi professionali, societa', banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o piu' prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale puo' disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al controllo giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, puo' revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».
 
Art. 12

Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V e' aggiunto il seguente:

«Capo V-bis.
Trattazione prioritaria del procedimento

Art. 34-ter. (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). - 1. E' assicurata la priorita' assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
 
Art. 13

Amministrazione dei beni sequestrati

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale puo' nominare piu' amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entita' dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessita' dell'amministrazione o l'eccezionalita' del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario e' nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria o dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate e' scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis puo' altresi' essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attivita' di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresi' assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessita' della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresi' se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni medesimi»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».
2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis. (Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione). - 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilita' civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento e' sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validita' per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».
3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonche' i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La cancelleria da' avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalita' stabilite dal giudice delegato».
4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».
5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attivita' di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con le modalita' previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresi' al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorita' giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa.
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attivita' di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».
6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato puo' autorizzare la nomina di un libero professionista».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 35, 36, 37, 38 e
39 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 35. (Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario). - 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del
presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la
gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove
sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore
ingente del patrimonio, il tribunale puo' nominare piu'
amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale
stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli
iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto
conto della natura e dell'entita' dei beni in stato di
sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale
da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla
gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dello sviluppo economico, sono individuati criteri di
nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
tengano conto del numero degli incarichi aziendali in
corso, comunque non superiore a tre, della natura
monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e
del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo
anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o
indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul
territorio, delle pregresse esperienze professionali
specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
particolare complessita' dell'amministrazione o
l'eccezionalita' del valore del patrimonio da amministrare
determinano il divieto di cumulo. L'amministratore
giudiziario e' nominato con decreto motivato. All'atto
della nomina l'amministratore giudiziario comunica al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in
corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria o
dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende
sequestrate e' scelto tra gli iscritti nella sezione di
esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai
commi 2 e 2-bis puo' altresi' essere nominato tra il
personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo
113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario
dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico,
non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al
trattamento economico in godimento, ad eccezione del
rimborso delle spese di cui al comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate a una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le
pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del
presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di
coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario nell'attivita' di gestione. Non possono
assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne'
quelli di coadiutore o diretto collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i
conviventi o commensali abituali del magistrato che
conferisce l'incarico. Non possono altresi' assumere
l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di
coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che
conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli,
ne' le persone legate da uno stabile rapporto di
collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi,
i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice
delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da
altri soggetti qualificati. Ove la complessita' della
gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro,
l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua
responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui
composizione e il cui assetto interno devono essere
comunicati al giudice delegato indicando altresi' se e
quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori,
assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del
medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza
l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle
aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne
conseguono.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai
compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di
provvedere alla gestione, alla custodia e alla
conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli
eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del
giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero
formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il
tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca
dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello
stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso
della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il
conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento
previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di
seconda fascia dello Stato.».
«Art. 36. (Relazione dell'amministratore giudiziario).
- 1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice
delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione
particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione
contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei
singoli beni ovvero delle singole aziende, nonche' i
provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni
sequestrati;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale
stimato dall'amministratore stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni
sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in
azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le
eventuali difformita' tra gli elementi dell'inventario e
quelli delle scritture contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee
e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni
che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo
41.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le
eventuali difformita' tra quanto oggetto della misura e
quanto appreso, nonche' l'esistenza di altri beni che
potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui
l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il
deposito della relazione puo' essere prorogato dal giudice
delegato per non piu' di novanta giorni. Successivamente
l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza
stabilita dal giudice, una relazione periodica
sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia,
esibendo, ove richiesto, i relativi documenti
giustificativi.
4. La cancelleria da' avviso alle parti del deposito
della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse
possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente
ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano
formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro
venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se
non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede
all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni
medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla
conclusione della perizia, la gestione prosegue con le
modalita' stabilite dal giudice delegato.».
«Art. 37. (Compiti dell'amministratore giudiziario). -
1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile,
tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice
delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente
le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i
criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per
la tenuta del registro.
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore
prende in consegna le scritture contabili e i libri
sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del
provvedimento di sequestro.
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi
titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualita',
escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende,
affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per
la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei
beni immobili.
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla
procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati
nei limiti e con le modalita' stabilite dal giudice
delegato.
5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita'
separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti;
tiene inoltre contabilita' separata della gestione e delle
eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di
privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o
gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale.
Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
uscite di carattere specifico e la quota di quelle di
carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di
beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i
documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta
analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni
periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.".
«Art. 38. (Compiti dell'Agenzia). - 1. Fino al decreto
di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello
nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attivita'
di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con le
modalita' previste dagli articoli 110, 111 e 112,
proponendo altresi' al tribunale l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del
bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i
provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli
di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione
straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni
telematiche con l'autorita' giudiziaria attraverso il
proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati
necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40,
comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione
comporta responsabilita' dirigenziale ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio
di appello l'amministrazione dei beni e' conferita
all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del
provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la
gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore
giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le
ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano
altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il
provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha
durata fino alla destinazione del bene, salvo che
intervenga revoca espressa.
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di
confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello,
provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e
all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale
dinanzi al giudice delegato. Per l'attivita' di
amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il
coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia
provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della
gestione.
5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del
deposito del provvedimento di confisca di secondo grado,
pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni
immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la
richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di
trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con
decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro
della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni del presente decreto relative
all'amministratore giudiziario si applicano anche
all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3.».
«Art. 39. (Assistenza legale alla procedura). - 1.
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la
difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie,
anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni
sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne
riconosca l'opportunita'.
1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha
autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore
giudiziario inoltra richiesta per via telematica
all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello
Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice
delegato puo' autorizzare la nomina di un libero
professionista.».
 
Art. 14

Gestione di beni e aziende sequestrati

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attivita' di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, e' tenuto a corrispondere l'indennita' eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unita' immobiliare; e' esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia gia' provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
b) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;
c) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».
2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli gia' esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e' allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del programma medesimo, considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attivita' d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la prosecuzione dell'attivita'; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa', che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualita' di amministratore della societa', il tribunale determina le modalita' di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attivita' di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia' sequestrate ovvero confiscate.
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario e' autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attivita', gia' rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda puo' essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa»;
d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;
e) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della societa', nonche' ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 40 e 41 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40. (Gestione dei beni sequestrati). - 1. Il
giudice delegato impartisce le direttive generali della
gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi
dell'attivita' di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi
degli articoli 110, 111 e 112.
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti
della persona sottoposta alla procedura e della sua
famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni
ivi previste.
2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo
periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto
revocabile in ogni momento, dispone il differimento
dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di
confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del
provvedimento, e' tenuto a corrispondere l'indennita'
eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a
sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unita'
immobiliare; e' esclusa ogni azione di regresso. Il
tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la
richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se
precedentemente differito.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in
giudizio ne' contrarre mutui, stipulare transazioni,
compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare
immobili e compiere altri atti di straordinaria
amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi,
senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
3-bis. L'amministratore giudiziario, con
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' locare
o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la
cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in
data non successiva alla pronuncia della confisca
definitiva.
3-ter. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su
proposta dell'Agenzia, puo', in via prioritaria, concedere
in comodato i beni immobili ai soggetti indicati
nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla
data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta
del giudice delegato, qualora non si sia gia' provveduto,
dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando,
se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma
2-bis del presente articolo.
3-quater. In caso di beni immobili concessi in
locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data
certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere
gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto
alla scadenza naturale.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario
compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice
delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro
interessato possono avanzare reclamo, nel termine
perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno
avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro
i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo
127 del codice di procedura penale.
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere
nominato amministratore della comunione.
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in
pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in
custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta
per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per esigenze
di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati
all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici
non economici e enti territoriali per finalita' di
giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di
tutela ambientale nonche' ai soggetti previsti
dall'articolo 48, comma 3, lettera c).
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca
del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi
trenta giorni dal deposito della relazione di cui
all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili
sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere
amministrati senza pericolo di deterioramento o di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a
sequestro sono privi di valore, improduttivi,
oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il
tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni
di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese
sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni
previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il
restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che
li destina prioritariamente alle finalita' sociali e
produttive.
5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca
dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione
all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico
giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni,
oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi
computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale
30 luglio 2009, n. 127.».
«Art. 41. (Gestione delle aziende sequestrate). - 1.
Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di
cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche
per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni
societarie, l'amministratore giudiziario e' scelto nella
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la
relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore
giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia,
contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di
quelli gia' esposti nella relazione di cui all'articolo 36,
comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, con lo stato analitico ed
estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di
concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione
della stessa con il proposto e i suoi familiari, della
natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e
dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata
e di quella necessaria per il regolare esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di
riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di
legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e' allegato un
programma contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta, che
deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice
delegato, della relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del programma medesimo,
considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni
e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente
decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda,
tenuto conto degli oneri correlati al processo di
legalizzazione della stessa.
1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si
applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla
lettera d) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco
nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti
reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai
sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che
originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che
sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la
prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano
rapporti esauriti, non provati o non funzionali
all'attivita' d'impresa. L'amministratore giudiziario
allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che
risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in
favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di
lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la
prosecuzione dell'attivita'; riferisce in ordine alla
presenza di organizzazioni sindacali all'interno
dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita', che trasmette,
con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il
sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che
assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del
codice civile, il tribunale impartisce le direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa',
che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6,
nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non
sia prevista l'assunzione della qualita' di amministratore
della societa', il tribunale determina le modalita' di
controllo e di esercizio dei poteri da parte
dell'amministratore giudiziario.
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, nell'attivita' di
gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle
imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia'
sequestrate ovvero confiscate.
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni
dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario
e' autorizzato dal giudice delegato a proseguire
l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con riserva di
rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della
relazione semestrale. Se il giudice autorizza la
prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione
del programma ai sensi del comma 1-sexies, le
autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi
necessari allo svolgimento dell'attivita', gia' rilasciati
ai titolari delle aziende in stato di sequestro in
relazione ai compendi sequestrati.
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al
comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in
camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice
di procedura penale con la partecipazione del pubblico
ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e
dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se
compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale
approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive per la gestione dell'impresa.
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto
partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze
previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale
impartisce le opportune direttive all'amministratore
giudiziario.
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai
sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
codice civile non operano dalla data di immissione in
possesso sino all'approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso
periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo
e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482-ter del codice civile.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di
ordinaria amministrazione funzionali all'attivita'
economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto
dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e
del suo mercato di riferimento, puo' con decreto motivato
indicare il limite di valore entro il quale gli atti si
ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore
giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni
economiche al fine di evitare il superamento di detta
soglia.
2-bis. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare
l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto
nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del
presente articolo in data non successiva alla pronuncia
della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su
proposta dell'Agenzia, puo', in data non successiva alla
pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria,
affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati
all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative
previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli
imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini
di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia
prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter,
l'azienda puo' essere anche concessa in comodato con
cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente
e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice
civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle
spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la
conservazione della cosa.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le
disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione
dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile,
ove non espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o
di ripresa dell'attivita', il tribunale, acquisito il
parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e
dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in
liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si
applica l'articolo 63, comma 1.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano
al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove
necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a
convocare l'assemblea per la sostituzione degli
amministratori, ad impugnare le delibere societarie di
trasferimento della sede sociale e di trasformazione,
fusione, incorporazione o estinzione della societa',
nonche' ad approvare ogni altra modifica dello statuto
utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di
sequestro.
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalita' semplificate di liquidazione o di
cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva
di beni aziendali.».
 
Art. 15
Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate). - 1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.
2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
3. Il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
4. Il privilegio di cui al presente articolo e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
5. Il privilegio e' annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attivita' dell'azienda sequestrata o confiscata, puo' impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.
7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario puo' essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla societa' INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della societa' INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della societa' INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attivita' di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della societa' INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della societa' INVITALIA Spa.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».
2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23. (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1°(gradi)
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge
3 agosto 2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 16
Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e
confiscate

1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-ter. (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo). - 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:
a) favorire la continuazione dell'attivita' produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalita';
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, e' composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano nazionale interessate, puo' convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.
Art. 41-quater. (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate). - 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneita' a fornire il necessario sostegno all'azienda.
2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attivita' di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parita' di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonche' l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-bis.
3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresi' avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».
 
Art. 17

Rendiconto e gestione dei beni confiscati

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonche' sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d)».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43. (Rendiconto di gestione). - 1. All'esito
della procedura, e comunque dopo il provvedimento di
confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal
deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice
delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri
fissati dall'articolo 37, comma 5.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e
analitico le modalita' e i risultati della gestione e
contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e
riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo
finale. Al conto sono essere allegati i documenti
giustificativi, le relazioni periodiche
sull'amministrazione e il registro delle operazioni
effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il
giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad
effettuare, entro il termine indicato, le opportune
integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice
delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente
ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso
termine per la presentazione di eventuali osservazioni e
contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione
agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che
debbono a pena di inammissibilita' essere specifiche e
riferite a singole voci contabili e non possono in ogni
caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione,
il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza
di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a
procedimento in camera di consiglio approva il conto o
invita l'amministratore giudiziario a sanarne le
irregolarita' con ordinanza esecutiva, notificata
all'interessato e comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso
ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione.
5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei
commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni
altro caso trasmette al giudice delegato una relazione
sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e
riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con
l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il
giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti
richiesti, prende atto della relazione.».
«Art. 44. (Gestione dei beni confiscati). - 1.
L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non
definitiva dal decreto di confisca della corte di appello,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del
presente decreto, nonche' sulla base degli indirizzi e
delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4,
lettera d). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione
delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non
trovino copertura nelle risorse della gestione, anche
avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a
proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni
caso, l'applicazione della normativa di contabilita'
generale dello Stato e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta
al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.».
 
Art. 18

Destinazione dei beni confiscati

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Liberazione degli immobili e delle aziende). - 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, puo' differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato venduto».
3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».
4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalita' tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche»;
2) alla lettera c):
2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalita' sociali»;
2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;
2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'ente»;
2.4) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli Enti parco nazionali e regionali»;
2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro»;
2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;
2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;
3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia puo' procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione»;
d) al comma 8, lettera a):
1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;
e) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative, al trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunita' della prosecuzione dell'attivita' da parte dei soggetti indicati»;
f) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;
g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, puo' altresi' disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati gia' facenti parte del patrimonio aziendale di societa' le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della societa', si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 48 del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 46. (Restituzione per equivalente). - 1. La
restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni
culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto
delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati
assegnati per finalita' istituzionali o sociali, per fini
di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di
cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del
presente decreto e la restituzione possa pregiudicare
l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui
confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto
alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di
una somma equivalente al valore del bene confiscato come
risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle
migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione
annua. In caso di beni immobili, si tiene conto
dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia
stato venduto.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale
determina il valore del bene e ordina il pagamento della
somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene
sia stato venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli
altri casi.".
«Art. 47. (Procedimento di destinazione). - 1. La
destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e'
effettuata con delibera del Consiglio direttivo
dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante
dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti
giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia
una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di
destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili
di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni
particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle
disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di
destinazione e' adottato entro trenta giorni dalla
comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi
dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del
provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823
del codice civile.».
«Art. 48. (Destinazione dei beni e delle somme). - 1.
L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie
maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni
immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni
previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle
partecipazioni societarie viene effettuata con modalita'
tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali
preesistenti;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle
somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle
somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri,
utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi
per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio
della provincia o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti
la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto
e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo
in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad
altre tipologie di cooperative purche' a mutualita'
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza
dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura
sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti
nonche' agli Enti parco nazionali e regionali. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro
un anno l'ente territoriale non ha provveduto
all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei
mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una
relazione sullo stato della procedura. La destinazione,
l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il
reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti
dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti
a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente
utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la
destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto;
c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla
lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di
apposita convenzione nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento,
ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo
criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese
di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi
dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita
non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore
all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto
salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le
altre finalita' istituzionali anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare, alle
associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie
e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e
alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non
possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque
anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e
quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata
un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono
confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di
natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie
alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto
regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita
dei beni.
7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in
immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal
proprietario nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia,
sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del
Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici
giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel
proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei
proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede
alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla
diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle
amministrazioni statali o dagli enti territoriali come
individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia
provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla
consegna all'amministrazione richiedente, mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento
negativo della procedura di vendita, l'Agenzia puo'
procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai
soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via
residuale alla loro distruzione.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno
dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si
tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari,
possono essere altresi' trasferiti, per le finalita'
istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori
dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, sono determinate le modalita' attuative
della disposizione di cui al precedente periodo in modo da
assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza
pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi
proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e'
disposto, conformemente al decreto di cui al secondo
periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.
8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello
Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con provvedimento
dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative, al
trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o alle
associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste,
qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche
con riferimento all'opportunita' della prosecuzione
dell'attivita' da parte dei soggetti indicati.
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita'
previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita
degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per
essere riassegnati, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al
Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura
del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi
dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti
dal comma 3, lettera c).
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo
l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilita' o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di
confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.
15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo
e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, puo'
altresi' disporre il trasferimento dei medesimi beni al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano
richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti
territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo
per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio
direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili
confiscati gia' facenti parte del patrimonio aziendale di
societa' le cui partecipazioni sociali siano state
confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da
assicurare il controllo della societa', si applicano le
disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del
Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura
aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore
dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le
trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare
l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'. In
caso di vendita di beni aziendali, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5.».
 
Art. 19

Regime fiscale e oneri economici

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e' determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonche' agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51. (Regime-fiscale e degli oneri economici). -
1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad
essere assoggettati a tassazione con riferimento alle
categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo
unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
medesime modalita' applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo
d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai
beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale
periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e'
determinato ai fini fiscali in via provvisoria
dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini
ordinari, al versamento delle relative imposte, nonche'
agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli
obblighi contabili e a quelli previsti a carico del
sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di confisca la tassazione operata in via
provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del
sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione
definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via
provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla
misura cautelare.
3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di
sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o
destinazione dei beni a cui si riferiscono, e' sospeso il
versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con
riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui
presupposto impositivo consista nella titolarita' del
diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti
e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente
periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti
di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro
assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi, i redditi
prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel
territorio dello Stato e dai beni immobili situati
all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le
disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
medesimi redditi non rilevano, altresi', nell'ipotesi di
cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del
medesimo testo unico. Se la confisca e' revocata,
l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione
all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che
provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e
tributi, dovuti per il periodo di durata
dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i
beni sono stati restituiti.
3-ter. Qualora sussista un interesse di natura
generale, l'Agenzia puo' richiedere, senza oneri, i
provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti
disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni
immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.».
 
Art. 20

Disposizioni generali per la tutela dei terzi

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma 5»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».
2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53. (Limite della garanzia patrimoniale). - 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».
3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis. (Pagamento di debiti anteriori al sequestro). - 1. L'amministratore giudiziario puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita'.
2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, il tribunale puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 52, 55 e 56 del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 52. (Diritti dei terzi). - 1. La confisca non
pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da
atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i
diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al
sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui
quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al
soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti
assistiti da cause legittime di prelazione su beni
sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita'
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e
l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di
ricognizione di debito, che sia provato il rapporto
fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore
provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati
secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e
59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei
compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle
risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo
37, comma 5.
2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a
qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1
sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima
comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato
dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai
buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato
obbligazionario telematico (RENDISTATO).
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale
tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti
personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di
attivita' svolta dal creditore, anche con riferimento al
ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi
di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di
enti, alle dimensioni degli stessi.
3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata
definitivamente la domanda di ammissione del credito,
presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione
del mancato riconoscimento della buona fede nella
concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia, e' comunicato a
quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo
scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto
personale di godimento o un diritto reale di garanzia,
nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui
beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui a l comma 4, spetta
in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata
residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se
il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la
durata residua del diritto e' calcolata alla stregua della
durata media della vita determinata sulla base di parametri
statistici. Le modalita' di calcolo dell'indennizzo sono
stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata
l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona
fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito e'
anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene
e' indivisibile, ai partecipanti in buona fede e' concesso
diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata
al valore di mercato, salvo che sussista la possibilita'
che il bene, in ragione del livello di infiltrazione
criminale, possa tornare anche per interposta persona nella
disponibilita' del sottoposto, di taluna delle associazioni
di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma
5, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il
diritto di prelazione o non si possa procedere alla
vendita, il bene puo' essere acquisito per intero al
patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto
interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla
corresponsione di una somma equivalente al valore attuale
della propria quota di proprieta', nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai
sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta
senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.».
«Art. 55. (Azioni esecutive). - 1. A seguito del
sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in
consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese
sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le
procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per
i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca.
In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere
iniziata o riassunta entro il termine di un anno
dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto la
restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande
giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il
diritto di proprieta' ovvero diritti reali o personali di
godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte
del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento
di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio
civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di
prevenzione.
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della
confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente
fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad
intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro
un anno dalla revoca.».
«Art. 56. (Rapporti pendenti). - 1. Se al momento
dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo
all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in
relazione al bene in stato di sequestro deve essere in
tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del
contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato,
dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia
gia' avvenuto il trasferimento del diritto. La
dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere
resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41,
commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi
dall'immissione nel possesso.
2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore
giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un
termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale
il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo' derivare
un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato
autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del
sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti.
L'autorizzazione perde efficacia a seguito della
dichiarazione prevista dal comma 1.
4. La risoluzione del contratto in forza di
provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al
risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il
contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito
conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni
previste al capo II del presente titolo.
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far
valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo
II del presente titolo e gode del privilegio previsto
nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che
gli effetti della trascrizione del contratto preliminare
non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al
promissario acquirente non e' dovuto alcun risarcimento o
indennizzo.».
 
Art. 21

Accertamento dei diritti dei terzi

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».
2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dai seguenti:
«5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.
5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».
3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita' i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;
c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.
9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;
d) il comma 10 e' abrogato.
4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditivita' dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;
c) il comma 5 e' abrogato.
5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche' l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;
c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 57, 58, 59, 60 e
61 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57. (Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza
di verifica dei crediti). -1. L'amministratore giudiziario
allega alle relazioni da presentare al giudice delegato
l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al
sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis,
l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di
godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge
il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di
confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi
diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei
crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto e'
immediatamente notificato agli interessati, a cura
dell'amministratore giudiziario.
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande
tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni
sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».
«Art. 58. (Domanda del creditore). - 1. I creditori di
cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di
ammissione del credito.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede
l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del
bene su cui si vantano diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i
relativi documenti giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione,
nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si
esercita, se questa ha carattere speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha
sede il tribunale procedente. E' facolta' del creditore
indicare, quale modalita' di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per
telefax ed e' onere dello stesso comunicare alla procedura
ogni variazione del domicilio o delle predette modalita';
in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono
eseguite mediante deposito in cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione ne'
impedisce la maturazione di termini di decadenza nei
rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo
intestatario dei beni.
5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro
il termine di cui all'articolo 57, comma 2.
Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno
dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato
passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono
ammesse solo ove il creditore provi, a pena di
inammissibilita' della richiesta, di non aver potuto
presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non
imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande
e redige un progetto di stato passivo rassegnando le
proprie motivate conclusioni sull'ammissione o
sull'esclusione di ciascuna domanda.
5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il
progetto di stato passivo almeno venti giorni prima
dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I
creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di
confisca possono presentare osservazioni scritte e
depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza,
fino a cinque giorni prima dell'udienza.».
«Art. 59. (Verifica dei crediti. Composizione dello
stato passivo). - 1. All'udienza fissata per la verifica
dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza
dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione
facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio
le opportune informazioni, verifica le domande, indicando
distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con
indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli
che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte,
esponendo succintamente i motivi dell'esclusione.
2. All'udienza di verifica gli interessati possono
farsi assistere da un difensore. L'Agenzia puo' sempre
partecipare per il tramite di un proprio rappresentante,
nonche' depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con
decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia.
Del deposito l'amministratore giudiziario da' notizia agli
interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma
3, secondo periodo, la comunicazione puo' essere eseguita
per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei
crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo
sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza
dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il
pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte
interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione
mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di
prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello stesso
termine e con le stesse modalita' i crediti ammessi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni
e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di
consiglio, della quale l'amministratore giudiziario da'
comunicazione agli interessati.
8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con
l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre
documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in
possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non
imputabile.
9. All'esito il tribunale decide con decreto
ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni
dalla sua notificazione.
10. (abrogato).».
«Art. 60. (Liquidazione dei beni). - 1. Dopo
l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia
procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in
ragione delle distinte masse nonche' dell'ordine dei
privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni
trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le
somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano
sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al
passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle
aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che
dalla redditivita' dei beni si possano conseguire risorse
necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia puo'
ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno
dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con
procedure competitive sulla base del valore di stima
risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41,
comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di
esperti.
3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate,
nell'individuazione dell'acquirente, la massima
informazione e partecipazione degli interessati. La vendita
e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le
informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo
periodo.
4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora
conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto
migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento
del prezzo offerto.
5. (abrogato).».
«Art. 61. (Progetto e piano di pagamento dei crediti).
- 1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca
l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il
progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati
al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche'
l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun
creditore.
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53,
sono soddisfatti nel seguente ordine:
1) pagamento dei crediti prededucibili;
2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui
beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi e' stato ammesso, compresi i creditori indicati al n.
2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul
valore dei beni oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di
prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai
sensi dell'articolo 42.
4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne
ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data
comunicazione a tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla
graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonche' sul
valore dei beni o delle aziende confiscati.
6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5,
tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il
piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di
pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi
alla sezione civile della corte di appello del distretto
della sezione specializzata o del giudice penale competente
ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in
camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e
seguenti del codice di procedura civile. Le somme
contestate sono accantonate. Ove non sia possibile
procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino
alla decisione sull'opposizione.
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia
procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui
all'articolo 53.
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di
pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso
dell'accoglimento di domande di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non
dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli
interessi legali dal momento del pagamento effettuato a
loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono
pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal
codice di procedura civile.».
 
Art. 22

Rapporto con le procedure concorsuali

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;
b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali e' intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorche' sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, puo', previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonche' accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unita' produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione puo' prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».
2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorche' gia' verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;
d) il comma 5 e' abrogato;
e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 63 e 64 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 63. (Dichiarazione di fallimento successiva al
sequestro). - 1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di
fallimento assunta dal debitore o da uno o piu' creditori,
il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i
presupposti, chiede al tribunale competente che venga
dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni
aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia
soggetto alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico
ministero chiede al tribunale competente l'emissione del
provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la
sussistenza del procedimento di prevenzione su beni
appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni
assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla
massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei
diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni
viene svolta dal giudice delegato del tribunale di
prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli
articoli 52 e seguenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al
fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei
diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando
altresi', anche con riferimento ai rapporti relativi ai
beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c)
e d) e comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi
esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il
tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori,
dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi
dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il
curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo
IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento
procede alla verifica dei crediti e dei diritti in
relazione ai beni per i quali e' intervenuta la revoca del
sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la
chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi
dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, anche su iniziativa del
pubblico ministero, ancorche' sia trascorso il termine di
cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore
subentra nei rapporti processuali in luogo
dell'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore giudiziario propone le azioni
disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di
cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano
relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni
oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della
confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato
inefficace.
8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati
sequestrati complessi aziendali e produttivi o
partecipazioni societarie di maggioranza, prima che
intervenga la confisca definitiva, puo', previa
autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41,
presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda
per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli
articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del
1942, nonche' accordo di ristrutturazione dei debiti ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del
1942, o predisporre un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la
salvaguardia dell'unita' produttiva e il mantenimento dei
livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione puo'
prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori
dei casi di cui all'articolo 48.».
«Art. 64. (Sequestro successivo alla dichiarazione di
fallimento). - 1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al
fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei
creditori, dispone con decreto non reclamabile la
separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento
e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i
diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a
sequestro, ancorche' gia' verificati dal giudice del
fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice
delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli
articoli 52 e seguenti.
3. (abrogato).
4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai
diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il
sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il
giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le
parti interessate, in caso di revoca del sequestro,
dovranno riassumere il giudizio.
5. (abrogato).
6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi
degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del
tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto
di confisca secondo il piano di pagamento di cui
all'articolo 61.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno
per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel
caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale
dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale,
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara
la chiusura del fallimento con decreto ai sensi
dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni.
8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la
chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto
eventualmente residua dalla liquidazione.
9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni
siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo
sostituisce nei processi in corso.
10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima
della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente
ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario
provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale
prosegue i giudizi di cui al comma 9.
11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la
chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo
63, comma 7.».
 
Art. 23
Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159

1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270-quater.1, 270-quinquies,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416, 416-bis,» sono inserite le seguenti: «416-ter, 418,».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 71. (Circostanza aggravante). - 1. Le pene
stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378,
379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575,
600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633,
634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del
codice penale, nonche' per i delitti commessi con le
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del
codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e
quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli
articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice
penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma
dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso
da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione personale durante il periodo previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'
cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti
di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in
flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura
di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.».
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione».
2. All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 76. (Altre sanzioni penali). - 1. La persona che,
avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12,
non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno
obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il
viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di
recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni;
e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3,
commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti,
gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati
sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne
fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di
istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui
all'articolo 2, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la
pena, il contravventore sia tradotto al luogo del
rimpatrio.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal
tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui
all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie
sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione,
e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. La persona a cui e' stata applicata
l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale
con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di
eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la
reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica
a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato,
aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del
provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si
procede in ogni caso con giudizio direttissimo.
6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei
confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la
confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i
quali e' stata omessa la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare
entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni
patrimoniali indicate nell'articolo 80 e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329
a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a
qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei
beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia
possibile procedere alla confisca dei beni acquistati
ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice
ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di
denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui
all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7
e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa
pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza
della condizione di sottoposto in via definitiva alla
misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,
richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda
elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale
concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche
da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto
sottoposto alla misura di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se
conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena
detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto
esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente
di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.
Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento,
la Camera di appartenenza adotta le conseguenti
determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue
l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della
pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non
ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.».
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Disposizioni in materia di acquisizione della
documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che
usufruiscono di fondi europei

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;
b) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 83. (Ambito di applicazione della documentazione
antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente
pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di
lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture
pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati
«contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque
richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al
comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla
lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi
rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione
e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o
di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di
onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle
cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui
all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o
licenze di polizia di competenza delle autorita' nazionali
e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e
per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita
attivita' agricole o professionali, non organizzate in
forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita
attivita' artigiana in forma di impresa individuale e
attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma
individuale;
e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il
cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre
prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che
usufruiscono di fondi europei.».
 
Art. 26
Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,» e' inserita la seguente: «603-bis,».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 84. (Definizioni). - 1. La documentazione
antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67,
nonche', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91,
comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o
imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra
provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del
prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c),
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve
essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente alla prefettura della provincia in
cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le
persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o
i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano
destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui
alla lettera b) dello stesso comma 1.».
 
Art. 27
Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159

1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla presente legge:
«Art. 85. (Soggetti sottoposti alla verifica
antimafia). - 1. La documentazione antimafia, se si tratta
di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al
direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a
ciascuno dei consorziati;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del
codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2,
per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche
prive di personalita' giuridica, la documentazione
antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del
codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono
i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve
riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime
lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai
familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui
ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.».
 
Art. 28
Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che
usufruiscono di fondi europei

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 91. (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge
in attuazione delle direttive comunitarie in materia di
opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di
acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al
momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta
giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,
concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o
della concessione ovvero del titolo che legittima
l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove
previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la
sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti
di cui all'articolo 85;
e).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi
modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
costituite all'estero e prive di sede secondaria nel
territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla
documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle
organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo
indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in
qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo
92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
sono individuate le diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di
impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma
1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede
legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia
diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso
la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,
competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei
cui confronti e' stato richiesto il rilascio
dell'informazione antimafia.».
 
Art. 29
Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 110. (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle societa' Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonche' di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonche' dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».
2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 111. (Organi dell'Agenzia). - 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori;
d) il Comitato consultivo di indirizzo.
2. Il Direttore e' scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita' o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto e' collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.
4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.
5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Comitato consultivo di indirizzo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:
a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentativita' e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».
3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 112. (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). - 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresi' all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonche' per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilita' e modularita' che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attivita' del nucleo con propri rappresentanti.
4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalita' necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attivita' d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;
d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditivita' e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalita' di rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformita' dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;
l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita' indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;
m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalita' del presente decreto;
n) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Il Comitato consultivo di indirizzo:
a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e), h) ed m);
b) puo' presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilita' degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonche' su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorita' giudiziaria.
6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».
4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente:
«Art. 113. (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
b) la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, puo' avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.
4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».
5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituto dai seguenti:
«Art. 113-bis. (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in duecento unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilita' determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.
4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.
Art. 113-ter. (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore puo' operare, in presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unita', di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, nonche' ad enti pubblici economici.
2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che puo' essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 
Art. 30
Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e
all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231

1. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».
2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».
3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».
4. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 640-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 640-bis. (Truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da
due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.».
- Si riporta il testo dell'articolo 140-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 104-bis. (Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro
preventivo abbia per oggetto aziende, societa' ovvero beni
di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi
quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di
cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un
amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con
decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei
beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti
diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un
amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si
applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura
sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice
che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di
provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice
delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-duodecies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno e' irregolare). - 1. In relazione
alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma
12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote,
entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui
all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui
all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai
commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a un anno.».
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;
2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;
3) dopo le parole: «altre utilita'» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;
e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche' quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;
f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.
4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e' stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
4-novies. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati e' il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e' presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12-sexies. (Ipotesi particolari di confisca). -
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter
e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater,
452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla
condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente
decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al
comma 5, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per
taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. In ogni caso il
condannato non puo' giustificare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
2. (abrogato).
2-bis. (abrogato).
2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.
2-quater. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche'
quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del
sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro
e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente
articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca
di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti
penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra
i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato
codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.
4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
citati i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato
risulti avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti
previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilita' della
sentenza, e' il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2
e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla
richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal
pubblico ministero, provvede nelle forme previste
dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del
decreto.
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti,
ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando,
pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di
giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione
dichiarano estinto il reato per prescrizione o per
amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della
confisca, previo accertamento della responsabilita'
dell'imputato.
4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui
confronti e' stata disposta la confisca con sentenza di
condanna passata in giudicato, il relativo procedimento
inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di
procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque
degli aventi causa.
4-novies. L'autorita' giudiziaria competente ad
amministrare i beni sequestrati e' il giudice che ha
disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il
giudice delegato nominato dal collegio stesso.
L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e'
presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di
procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di
provvedimento del giudice delegato, al collegio.».
 
Art. 32

Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilita' e la capacita' operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:
a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalita' di assistenza e solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;
c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalita' e dei valori di solidarieta' promossi dalla presente legge;
d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22
dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche
costituite parte civile nelle forme previste dal codice di
procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza
definitiva di condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati :
a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice
penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme
previste dal codice di procedura penale hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
delle spese processuali.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio
civile, nelle forme previste dal codice di procedura
civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in
giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale
delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di
condanna di cui al presente articolo.
2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
forme previste dal codice di procedura civile, hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali.
2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad
eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco
prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese
processuali accedono al Fondo a condizione che
l'affidabilita' e la capacita' operativa in favore delle
vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:
a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la
finalita' di assistenza e solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad
almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e
2-bis;
c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a
iniziative di diffusione della cultura della legalita' e
dei valori di solidarieta' promossi dalla presente legge;
d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o
del rappresentante legale dell'ente delle condizioni
ostative di cui ai commi 3 e 4.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione
del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, o e' applicata in via definitiva una
misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano
escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, o ad un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura
di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si
riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo
stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
medesimo.».
 
Art. 33
Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. Delega al Governo per la disciplina del regime di
incompatibilita' relativo agli uffici di amministratore giudiziario
e di curatore fallimentare

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e' garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra' essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonche' di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'incompatibilita' per rapporti di parentela, affinita', convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinita', coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilita' della funzione giudiziaria.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis. (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1
in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il
triennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che
non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri
per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo
disciplinare, non determina in nessun caso la nullita' dei
provvedimenti adottati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza,
concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente
esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
dell'udienza preliminare non possono esercitare tali
funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore
della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi
abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono
stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato,
limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento
dell'attivita' medesima.
[2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e'
costituito da un magistrato che abbia esercitato la
funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. ]
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in
questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto e presso la corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via
esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il
tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti
sezioni o collegi specializzati in materia di misure di
prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e'
garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto
all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore
della magistratura e comunque non inferiore a tre
componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati
componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra'
essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara'
stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di
appello assicura che il collegio o la sezione sia
prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di
criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
integrazione delle competenze.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione
il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla
proposta del primo presidente della stessa corte, sentito
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere
nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla
base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici
giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche
a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto
giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il
magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non
opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a
sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dal comma 2.».
 
Art. 34
Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese
sequestrate e confiscate

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonche' il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonche' per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;
b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonche' quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attivita' alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attivita' delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;
d) il Governo fissi i tempi, le modalita' e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti gia' presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonche', in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita', istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.
4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo
14.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1911, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attivita'
amministrativa):
«Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa
dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (Disposizioni urgenti
in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti
di lavoro a tempo parziale):
«Art. 2. (Norme in materia di appalti pubblici). - 1.
Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a
pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
pena la decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva.
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,».".
 
Art. 35
Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 33 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note all'art. 35:
- Per il testo dell'articolo 7-bis del Regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), si veda
nelle note all'articolo 33.
- Per il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo
14.
- Si riporta il testo dell'articolo 112 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 112. (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). -
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza
legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri
di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e
stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede,
altresi', all'attuazione degli indirizzi e delle linee
guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo
il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della
giustizia e presenta una relazione semestrale
sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni
confiscati anche in via non definitiva e adotta i
provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le
prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le
modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle
ipotesi previste dalle norme in materia di tutela
ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia
improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non
destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del
Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione
o di demolizione.
3. L'Agenzia per le attivita' connesse
all'amministrazione e alla destinazione dei beni
sequestrati e confiscati anche in via non definitiva puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui
possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in
materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei
beni in previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni
confiscati;
d) richiede all'autorita' di vigilanza di cui
all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i
beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
e) richiede la modifica della destinazione d'uso del
bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello
stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o
sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
f) approva il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati
e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di
assegnazione e di destinazione;
h) revoca il provvedimento di assegnazione e
destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del
bene rispetto alle finalita' indicate nonche' negli altri
casi stabiliti dalla legge;
i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini
professionali, enti ed associazioni per le finalita' del
presente decreto;
l) provvede all'istituzione, in relazione a
particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove
sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
m) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere
chiamati a partecipare i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e
associazioni di volta in volta interessati e l'autorita'
giudiziaria.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del
conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno
trimestrale.».
 
Art. 36

Disposizioni transitorie

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, puo' essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine piu' breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia gia' intervenuto il provvedimento di confisca non piu' soggetto ad impugnazione.

Note all'art. 36:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo
2.
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo
1.
- Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo
5.
 
Art. 37
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dei commi da 194 a 206
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1.
1. - 193. (omissis).
194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di
prevenzione per i quali non si applica la disciplina
dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a
pena di nullita', azioni esecutive.
195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica
quando, alla data di entrata in vigore della presente
legge, il bene e' stato gia' trasferito o aggiudicato,
anche in via provvisoria, ovvero quando e' costituito da
una quota indivisa gia' pignorata.
196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma
195 si applica, ai fini della distribuzione della somma
ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e
le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai
sensi del comma 204.
197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e
pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194
anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.
198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di
cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del
sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con
le modalita' di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo
sono soddisfatti i creditori che:
a) prima della trascrizione del sequestro di
prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
b) alla data di entrata in vigore della presente
legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il
pignoramento di cui alla lettera a).
199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198
devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione
del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice
dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la
confisca.
200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare
del credito nonche' la sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata
comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice
di proceduta penale. La proposizione dell'impugnazione non
sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il
decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la
richiesta proposta ai sensi del comma precedente e'
comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia.
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di
cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata individua beni dal valore di
mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare
dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli
stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e
52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati,
assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui
all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del
2011.
202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201
e' versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione
separata per il tempo necessario alle operazioni di
pagamento dei crediti.
203. Terminate le operazioni di cui al comma 202,
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a
liquidazione, individua i creditori con diritto a
soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di
pagamento e lo comunica ai creditori interessati con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di
posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede
ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al
comma 202. Ciascun piano non puo' prevedere pagamenti
complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento
del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale
liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al presente comma, possono proporre
opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del
luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione
monocratica. Contro il decreto del tribunale non e' ammesso
reclamo.
204. Le somme della gestione separata che residuano
dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13
novembre 2008, n. 181.
205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data
successiva all'entrata in vigore della presente legge, il
termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la
confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata provvede alle
operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici
mesi dalla scadenza del predetto termine.
206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, entro dieci giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui
la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di
cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove
possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso
inserito nel proprio sito internet:
a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda
di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;
b) la data di scadenza del termine entro cui devono
essere presentate le domande di cui alla lettera a);
c) ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda.
207. - 561. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa):
«Art. 12-sexies. (Ipotesi particolari di confisca). -
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-ter e 517-quater,
416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice
penale, nonche' dall' articolo 2635 del codice civile,
dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dall'art. 12-quinquies, comma 1, del
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre
disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre
utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica. Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche in caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies
quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu'
sistemi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale,
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
confiscati. Non possono essere nominate amministratori le
persone nei cui confronti il provvedimento e' stato
disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone
con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche'
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 335 del codice di
procedura penale:
«Art. 335. (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,
decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 666 del codice di
procedura penale:
«Art. 666. (Procedimento di esecuzione). - 1. Il
giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.».
 
Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario):
«Art. 2. (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice
di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,
banche e altri operatori finanziari, in relazione a
procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali,
non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro
cinque anni dalla data in cui il procedimento si e' estinto
o e' stato comunque definito o e' divenuta definitiva
l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di
approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso
di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza
che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano "Fondo unico giustizia" i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati "Fondo unico giustizia"
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate "Fondo unico giustizia". Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo
periodo, seguono il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
"Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.».
 
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