Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERA 25 ottobre 2017 |
Modifiche e integrazioni alla delibera 24 aprile 2008, recante: «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro». |
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2 del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari; Viste le modifiche apportate dall'art. 1, comma 38, lettera a) della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge n. 124/2017), all'art. 8, comma 2 del decreto n. 252/2005; Vista la propria deliberazione del 24 aprile 2008, avente ad oggetto le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro»; Rilevata l'esigenza di apportare alle predette direttive gli aggiornamenti che si rendono necessari al fine di tener conto delle modifiche recate dalla legge n. 124/2017 all'art. 8, comma 2 del decreto n. 252/2005; Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Vista la propria deliberazione dell'8 settembre 2011, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP»; Ritenuta applicabile, la deroga prevista dall'art. 9 del predetto regolamento, essendo le modifiche da apportare alla deliberazione del 24 aprile 2008 necessitate da norme nazionali sopravvenute;
Delibera:
Art. 1 Modifiche alla deliberazione del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro». 1. Alla deliberazione COVIP del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro» sono apportate le seguenti modifiche: a) nel paragrafo «Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione» il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti: «In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volonta', fermo restando che la scelta, in questo caso, non sara' tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile, ma si limitera' alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale di TFR da destinare a previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 252/2005. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sara' devoluto l'intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sara' versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.»; b) nel modulo recante «Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto», la nota 1 e' sostituita dalla seguente nota: «¹ Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sara' devoluto l'intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sara' versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.». |
| Art. 2
Pubblicazione e entrata in vigore
1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet della COVIP. 2. La stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2017
Il presidente: Padula |
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