Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 
Allegato A

(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualita' per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).
 
Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante
modifica al regolamento sul marchio comunitario

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita' di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere l'obbligatorieta' della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullita' dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalita' stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilita' delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullita'.

Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 336.
- Il regolamento (CE) n. 2015/2424 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e
del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante
modalita' di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il
regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle
tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2015, n. L 341.
- Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273):
«Art. 226 (Termini e modalita' di pagamento). - 1. Il
pagamento dei diritti e delle tasse di concessione
governativa di cui al presente codice e' effettuato nei
termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle
attivita' produttive, con proprio decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di
attuazione del Codice della proprieta' industriale,
adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56,
S.O.
 
Art. 4
Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle
disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,
n. 214

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;
b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
c) salvaguardare la possibilita' di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti;
d) prevedere per i brevetti europei per cui e' stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;
e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (CE) n. 1257/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una
tutela brevettuale unitaria e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
dicembre 2012, n. L 361.
- La legge 3 novembre 2016, n. 214 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei
brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio
2013, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2016, n. 275.
- Si riporta il testo degli articoli 56 e 59 del citato
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli
stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei
brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e'
pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione
della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia
soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione,
l'ambito della protezione stabilito con la concessione o
con la decisione di mantenimento in forma modificata o con
la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla
data in cui e' pubblicata la menzione della decisione
concernente l'opposizione o la limitazione.
2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla
legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano
brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del
testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche'
del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a
seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito
della procedura di limitazione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al
testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo
mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla
data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, il brevetto europeo e' considerato, fin
dall'origine, senza effetto in Italia.».
«Art. 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di
cumulo delle protezioni). - 1. Qualora, per la medesima
invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo
valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore
o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorita', il brevetto italiano, nella misura in cui esso
tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di
produrre i suoi effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al
brevetto europeo e' scaduto senza che sia stata fatta
opposizione;
b) la procedura di opposizione si e' definitivamente
conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto
europeo;
c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale
data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche
se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o
decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui
che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano
puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a
tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che
scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo
anteriore.».
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio
2016, sulla distribuzione assicurativa

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;
b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorita' di vigilanza secondo i seguenti criteri:
1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attivita' di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI;
2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite con regolamento;
d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:
1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilita' ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3;
2) provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilita', eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;
e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio gia' iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorita' o organismi di vigilanza;
f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalita' stabilite dall'IVASS con regolamento;
g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorita' di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;
h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni piu' rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;
i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;
m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;
n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonche' dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;
o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonche' ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorita' di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificita' del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:
1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;
2) introdurre una piu' estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilita', fermi i casi di inosservanza dei doveri propri gia' previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilita' delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilita';
3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorita' nei settori bancario, creditizio e finanziario:
3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita', adeguatezza e coerenza con la capacita' finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che piu' violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;
4) l'entita' delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa e' determinata nel seguente modo:
4.1) la sanzione applicabile alle societa' sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;
4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;
4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale vantaggio sia determinabile;
5) per le violazioni concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa, l'entita' delle sanzioni amministrative e' determinata nel seguente modo:
5.1) la sanzione applicabile alle societa' sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;
6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97;
p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilita' di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche' la possibilita' di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative piu' elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.

Note all'art. 5:
- La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (rifusione)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 febbraio 2016, n. L 26.
- Il titolo XVIII, capo V del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O., reca:
«Titolo XVIII - Sanzioni e procedimenti sanzionatori,
Capo V - Doveri nei confronti dell'autorita' di vigilanza».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
(omissis);
w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
(omissis).».
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 luglio 2012, n. 156, S.O.
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre
2014, n. L 352.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179
(Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,
sistema di indennizzo e Fondo per la tutela stragiudiziale
dei risparmiatori e degli investitori in attuazione
dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre
2005, n. 262) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 2007, n. 253.
- La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per
i consumatori) e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013,
n. L 165.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
 
Art. 6
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita' di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e gia' eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorita' notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformita' dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n. L 81.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
(Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, S.O.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 33 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea). - 1. La legge di delegazione
europea e la legge europea, di cui all'articolo 29,
assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
 
Art. 7
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita' di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorita' di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.
5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo e' tenuto a seguire i seguenti criteri specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorita' notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformita' degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 30 e 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 6.
- Il regolamento (CE) n. 2016/426 del Parlamento
europeo sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e
che abroga la direttiva 2009/142/CE (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016,
n. L 81.
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione della
direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n.
302, S.O.
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio
2009, n. 99, si veda nelle note all'articolo 6.
 
Art. 8
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di
mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari, e in particolare:
1) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;
2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
b) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto; in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;
c) prevedere la CONSOB quale autorita' competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorita' possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;
d) prevedere, in linea con quanto gia' stabilito dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorita' competenti degli Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi terzi;
f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabiliti dal regolamento medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'autorita' giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate nonche' disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella gia' eseguita o scontata;
g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;
i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorita' di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorita' interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (CE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato
(regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Si riporta il testo degli articoli 114, 116,
187-sexies e 187-terdecies del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico,
senza indugio, le informazioni privilegiate di cui
all'articolo 181 che riguardano direttamente detti
emittenti e le societa' controllate. La CONSOB stabilisce
con regolamento le modalita' e i termini di comunicazione
delle informazioni, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le
funzioni attribuite alla societa' di gestione del mercato
con le proprie e puo' individuare compiti da affidarle per
il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria
responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate, al fine di non
pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti
siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi
senza indugio la stessa autorita' della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una
persona che agisca in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni
indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne
danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano
e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla
comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai
sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro
sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o
temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo
si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
di controllo o di direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di
adottare decisioni di gestione che possono incidere
sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato, devono
comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve essere
effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai
figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra
indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE
della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua
con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di
diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi
in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento
alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente
nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo
del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo
180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali
strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono
altre informazioni che raccomandano o propongono strategie
di investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e
delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse
da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da
soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le
disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la
sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o
statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma
1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo
corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani.».
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo'
dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli
obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari,
in considerazione degli obblighi informativi a cui sono
tenuti in forza della quotazione.
2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.
2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e
115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di
negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite
dalla Consob con regolamento e a condizione che
l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata
dall'emittente.
2-ter. (abrogato).».
«Art. 187-sexies (Confisca). - 1. L'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto
dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
beni che non appartengono ad una delle persone cui e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.».
«Art. 187-terdecies (Esecuzione delle pene pecuniarie e
delle sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando
per lo stesso fatto e' stata applicata a carico del reo o
dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell'articolo 187-septies, la esazione della pena
pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato
e' limitata alla parte eccedente quella riscossa
dall'Autorita' amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle
liberta' individuali.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della
valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e
degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere informativo si intende
qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. (abrogato).
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo.».
 
Art. 9
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici
di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti
finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrita' dei mercati finanziari e la stabilita' finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono nonche' provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
c) per gli amministratori di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, designare la CONSOB quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la stessa autorita' possa esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento;
d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, una o piu' autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento, assicurando che le autorita' possano esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;
e) designare la CONSOB quale autorita' responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
f) attribuire alle autorita' designate in base ai criteri di cui alle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' anzidette;
g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (CE) n. 2016/1011 del Parlamento
europeo sugli indici usati come indici di riferimento negli
strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L
171.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonche' per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per:
a) l'adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, lettera a), il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinche' le autorita' di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;
d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonche' assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento;
e) provvedere affinche' siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365.
4. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonche' di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;
b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (CE) n. 2015/2365 del Parlamento e del
Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di
finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre
2015, n. L 337.
- Il decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176
(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento
del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari
centrali di titoli e recante modifica delle direttive
98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012
per il completamento dell'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonche'
attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come
modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2016, n.
211.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014):
«Art. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento
titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il
completamento dell'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per
l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come
modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e
recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e
del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento
dell'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per
l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come
modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della
delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che
richiedono un intervento normativo da parte degli Stati
membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto;
b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali
autorita' competenti ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i
poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio
delle loro funzioni e individuando la CONSOB quale
autorita' responsabile della cooperazione nonche' quale
autorita' competente a ricevere la domanda di
autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli
e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli
opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo
esito;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento
(UE) n. 909/2014, affinche' la Banca d'Italia e la CONSOB,
secondo le rispettive competenze, possano imporre, in
misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e
le altre misure amministrative previste dall'articolo 63
del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione
delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo,
garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle
sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga
conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento,
attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai
limiti edittali indicati nel citato articolo 63;
d) consentire la pubblicazione delle decisioni che
impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei
limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del
regolamento (UE) n. 909/2014, nonche' assicurare che le
decisioni e le misure adottate a norma del regolamento
siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto
dall'articolo 66 del medesimo regolamento;
e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle
violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del
regolamento (UE) n. 909/2014;
f) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e
criteri direttivi previsti dal presente comma, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione europea, per i settori interessati dalla
normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture
di post trading, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e
dell'integrita' dei mercati finanziari;
g) adottare le modifiche e le integrazioni della
normativa vigente necessarie per attuare la modifica
all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE,
apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n.
648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di
previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare,
nonche' la modifica all'articolo 2, lettera a), primo
comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata
dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014;
rivalutare la complessiva attuazione della direttiva
98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni
relative all'irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini
di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale
compensazione e regolamento degli stessi, apportando le
modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di
attuazione adottata dagli altri Stati membri e in
considerazione delle caratteristiche del mutato panorama
europeo dei servizi di post trading; ove necessario,
coordinare la disciplina di attuazione della direttiva
98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno,
incluse quelle adottate in applicazione del regolamento
(UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita'
previste dal presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
- Il regolamento (CE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari
centrali di titoli e recante modifica delle direttive
98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
- Il regolamento (CE) n. 648/2012 Parlamento europeo e
del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27
luglio 2012, n. L 201.
 
Art. 11
Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazione della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali gia' oggetto di previsione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
- La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti
dei reati di terrorismo e dei reati gravi

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che l'Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12:
- La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e
del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei
reati gravi e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n.
L 119.
 
Art. 13
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalita' previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni stesse.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
 
Art. 14
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico puo' ragionevolmente limitare l'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacita' di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilita'. L'individuazione dell'onere sproporzionato e' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 14:
- La direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'accessibilita' dei siti web e
delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 2
dicembre 2016, n. L 327.
 
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 15:
- La direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la
divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. L 157.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, si veda nelle note all'articolo 3.
 
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