Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 ottobre 2017
Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato dell'8 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni, incaricato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Barbera d'Asti» e per le DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti» e «Freisa d'Asti» e «Loazzolo» e di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Ruche' di Castagnole Monferrato» e per le DOC «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Grignolino d'Asti» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Terre di Alfieri».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto dell'8 ottobre 2012 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Barbera d'Asti», «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti» e «Loazzolo» ed ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sulle denominazioni «Ruche' di Castagnole Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Grignolino d'Asti»;
Visto il decreto del 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2016, recante la conferma del riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato per un ulteriore triennio a svolgere le funzioni tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle citate denominazioni;
Vista l'istanza presentata con nota del 7 settembre 2017 dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (Asti), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, intesa ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 41, commi 1 e 4, per la DOC «Terre di Alfieri»;
Visto le modifiche apportate allo statuto a seguito della richiesta avanzata dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, tesa all'integrazione dell'incarico per la DOC «Terre di Alfieri»;
Considerato che, a seguito della verifica di rappresentativita' eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulla citata denominazioni di origine controllata, con nota prot. 5337/2017 del 25 settembre 2017, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOC «Terre di Alfieri»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 4 della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Terre di Alfieri»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (Asti), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, riconosciuto con decreto dell'8 ottobre 2012 e successive integrazioni e modificazioni, e' incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, anche per la DOC «Terre di Alfieri», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (CE) n. 1308/2013.
 
Art. 2

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato di cui al decreto 8 ottobre 2012, come successivamente integrato e confermato dal decreto 23 dicembre 2015 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 8 ottobre 2012 e successive integrazioni e modificazioni e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta «Terre di Alfieri», ai sensi dell'art. 107, comma 3 del regolamento (CE) n. 1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 6 ottobre 2017

Il dirigente: Polizzi
 
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