Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 ottobre 2017 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP «Gutturnio». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009; Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere applicabili per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Gutturnio»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP; Vista la nota della regione Emilia Romagna n. 535768 del 20 luglio 2017, con la quale e' stata presentata la domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC Colli Piacentini, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere alcune modifiche minori del disciplinare della DOC «Gutturnio», che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernenti norme di etichettatura e confezionamento di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso disciplinare; Considerato che per le citate modifiche minori di cui agli articoli 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini DOP «Gutturnio», sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto delle citate modifiche minori agli articoli 7 e 8 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta: in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia Romagna; ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e' stato acquisito il parere favorevole della citata Regione; sono state ritenute valide le motivazioni alle modifiche proposte, sia che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Gutturnio», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20 marzo 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Agli articoli 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Gutturnio», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto. 2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le modifiche al disciplinare della DOP «Gutturnio» di cui al comma 1, saranno inserite sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicate alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2017
Il dirigente: Polizzi |
| Allegato
Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio»
A) All'art. 7, il comma 5: «La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Gutturnio". Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri e solo tranquilli.», e' sostituito con il seguente testo: «5. La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Gutturnio". Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacita' inferiore a 6 litri.». B) All'art. 7, il comma 9: «In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.», e' sostituito con il seguente testo: «In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 5 a 60 litri.». C) L'art. 8: «Confezionamento - Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri e solo dopo il primo Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia. Il vino con la denominazione di origine controllata "Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in legno) a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle uve. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" e' obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo. I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione.», e' sostituito con il seguente testo: «Art. 8 (Confezionamento). - Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' da 0,200 a 6,000 litri e solo dopo il primo Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia. Il vino con la denominazione di origine controllata "Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,200 a 6,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in legno) a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle uve. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" e' obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo. I vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" nella tipologia frizzante sono immessi al consumo in bottiglie di vetro, nelle capacita' da 0,200 a 4,500 litri, possono essere confezionati con tappo "a fungo" ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo "elastomero"), con eventuale capsula di copertura della chiusura di altezza non superiore a 7 cm. I vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" nella tipologia frizzante, ottenuti da rifermentazione naturale in bottiglia, dove e' evidente la presenza del tipico "fondo di rifermentazione" in bottiglia, e' consentito l'utilizzo del tappo a corona. I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 5 a 60 litri non a tenuta di pressione.». |
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