Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 settembre 2017
Approvazione dell'accordo di delega al RINA Service S.p.a. dei compiti di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della «Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi».


IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione».
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;
Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, cosi' come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla valutazione del Rischio «Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56);
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.174(58);
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.279(70);
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57);
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
Vista la Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration»;
Considerato che il RINA Services S.p.A. e' organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
Considerato che il RINA Services S.p.A., gia' autorizzato e affidato, e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi Internazionali in materia di tutela dell'ambiente;
Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione, nelle more della conclusione dell'iter di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati alcune attivita' previste nell'ambito di applicazione della Convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attivita' propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;
Vista l'istanza prot. n. RSSE/CLPR/MBE/39627 del 10 ottobre 2016 presentata dal RINA Services S.p.A. per l'autorizzazione alla certificazione delle navi in ottemperanza ai requisiti della Convenzione, pervenuta in data 11 ottobre 2016 (reg. uff. ingresso prot. 0021449);

Decreta:

Art. 1

Il RINA Services S.p.A. e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' al rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformita' con la Convenzione. Fino alla ratifica della Convenzione il RINA e' autorizzato a rilasciare un attestato di conformita'.
 
Allegato

Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria,
per le navi registrate in Italia, come previsto
dalla Convenzione internazionale
sulla gestione e controllo dei sedimenti
e delle acque di zavorra delle navi
(Convenzione Ballast Water)

Tra

Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,
il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
della Repubblica italiana

e

l'organismo riconosciuto Rina Services S.p.a.
Premessa.
1. Il presente Accordo viene stipulato in conformita' alla normativa nazionale vigente ed e' stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO e relativi allegati:
A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»
A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;
codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2. Il presente Accordo e' valido tra l'Organismo riconosciuto RINA Services S.p.A., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Stipulano il presente Accordo:
per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il dott. Enrico Maria Pujia, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di Direttore della Direzione generale per la vigilanza delle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
per conto dell'Organismo RINA Services S.p.a. l'ing. Paolo Salza il quale agisce in qualita' di Chief Technical Officer, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della medesima Societa' con delibera in data 5 maggio 2017.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevita' «Amministrazione», il Rina Services S.p.A. di seguito e' indicato per brevita' «RINA», mentre la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi fatta a Londra nel 2004 di seguito e' denominata per brevita' «Convenzione».
4. Il RINA e' organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.
5. Il RINA e' stato gia' autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera a) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
6. Al RINA sono stati gia' affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'art. 1, lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
7. Il presente Accordo e' composto da 14 articoli e da n. 1 allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Art. 1.
Finalita' dell'Accordo

1.1. La finalita' del presente Accordo e' quella di autorizzare il RINA allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' in seguito alla ratifica, al rilascio stesso per conto dell'Amministrazione delle certificazioni delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.
1.2. Fino alla ratifica della Convenzione il RINA e' autorizzato a rilasciare un attestato di conformita'.
1.3. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al RINA.
 
Allegato 1
All'Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria,
per le navi registrate in Italia,
come previsto dalla Convenzione internazionale sulla gestione
e controllo dei sedimenti e delle acque di Zavorra delle navi
(Convenzione Ballast Water)

tra

Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare,
Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti della Repubblica italiana

e

L'Organismo riconosciuto RINA Services S.p.a.

1. Obblighi di informazione e rapporti del RINA con l'amministrazione
1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal RINA per conto dell'amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:
1.1.1 trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;
1.1.2 informare semestralmente l'amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
1.1.3 garantire all'amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;
1.1.4 fornire all'amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere;
1.1.5 fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del RINA;
1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'Organismo;
1.1.7 fornire all'amministrazione i modelli e le check list sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;
1.1.8 mettere a disposizione dell'amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il RINA, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del presente Accordo. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo;
1.2 Il RINA adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'amministrazione stessa.
1.3 Il RINA informa l'amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze ed irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del porto.
1.4 Il RINA informa per iscritto gli armatori:
immediatamente in caso di certificati scaduti;
senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.
1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro 1 (uno) mese, il RINA informera' l'amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'Organismo stesso.
1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.
1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il RINA ne informa l'amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accertera' che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.
 
Art. 2

Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo RINA Services S.p.A. che costituisce parte integrante del presente decreto. 1.2.
 

Art. 2.
Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione al RINA comprendono le seguenti attivita' per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT:
a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con il RINA, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO);
b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera a), il rilascio e il rinnovo del certificato denominato «International Ballast Water Management Certificate», in conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;
c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera a) e il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato «International Ballast Water Management Certificate»;
d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;
e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme.
2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, il RINA dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 allegato 1 del presente Accordo.
2.3 Il RINA nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate nonche' a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione;
2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il RINA, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso, ferme restando le attivita' previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.
2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal RINA sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il RINA operi in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti Risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO):
A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni»;
A.789(19) «Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;
A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;
codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del RINA, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, e' valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.
2.7 Il RINA si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse.
2.8 Il RINA ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.
 
Art. 3

Il regime atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della Convenzione delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT e' rinviato a ulteriori atti e provvedimenti.
 

Art. 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il RINA riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.
3.2 Nel caso in cui, taluni dei requisiti della Convenzione non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del RINA, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.
 
Art. 4

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2017

Il direttore generale
per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Giarratano

Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Pujia
 

Art. 4.
Informazioni e contatti

4.1 Il RINA, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalita' e la frequenza riportate nell'allegato 1 del presente Accordo.
4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il RINA e' tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata del RINA.
4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con il RINA, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'allegato 1.
4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del RINA riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.
4.5 Il RINA invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.
4.6 L'Amministrazione fornisce al RINA tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata.
4.7 Il RINA si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonche' a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.
4.8 Il RINA dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'allegato 1 del presente Accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalita' previste dall'art. 10 del presente Accordo.
4.9 L'Amministrazione e il RINA riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il RINA, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del RINA, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il RINA tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.
4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il RINA nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.
 

Art. 5.
Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati al RINA siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.
5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.
5.3 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non puo' essere superiore a due anni.
5.4 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterra' opportune dando al RINA 1 (un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.
5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sara' comunicato al RINA che fara' conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.
5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA, ne terra' debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtu' del presente Accordo.
5.7 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
5.8 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.
5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.
5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del RINA sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.
 

Art. 6.
Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attivita' previste dalla Convenzione svolti dal RINA per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.
6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il RINA e i soggetti richiedenti.
 

Art. 7.
Obblighi di riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente Accordo, sia il RINA che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.
7.2 Il RINA, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal RINA in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
 

Art. 8.
Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, il RINA si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze del RINA stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.
8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali il RINA stesso abbia preso accordi.
8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo.
 

Art. 9.
Responsabilita'

9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.
9.2 Il RINA si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.
9.3 Il RINA trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.
 

Art. 10.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu' essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perche' ritiene che l'Organismo riconosciuto non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso.
Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.
10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa.
 

Art. 11.
Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico del RINA.
11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del RINA le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo.
11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.
 

Art. 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal RINA con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al RINA dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.
12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.
12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.
 

Art. 13.
Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano.
 

Art. 14.
Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sara' decisa dal Foro di Roma.
14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte 16, 00144 Roma;
per il RINA presso la propria rappresentanza in Italia denominata «RINA Services S.p.A.» in via Corsica n. 12, 16128 Genova.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale per la protezione
della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Giarratano

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJIA

Per il RINA Services S.p.A.
Salza

 
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