Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del partito politico «Alternativa Popolare» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. |
|
|
STATUTO DEL PARTITO «ALTERNATIVA POPOLARE» Art. 1. Alternativa popolare
1. La denominazione del partito e' «Alternativa Popolare». 2. Il partito utilizza come simbolo il logo: un cerchio dal colore azzurro su fondo blu. Nella parte superiore un cuore con il bordo giallo. Al centro su due righe la scritta in stampatello di colore bianco che attraversa il cuore, «Alternativa» sotto tale scritta sempre in stampatello di colore bianco con carattere leggermente piu' grande la parola «Popolare» [allegato in forma grafica]. 3. Alternativa Popolare e' un partito politico libero e democratico si ispira ai valori del popolarismo europeo e aderisce al Partito Popolare Europeo, del quale fa proprio il manifesto dei principi. 4. Il partito assicura la piena partecipazione politica degli iscritti alle decisioni dei suoi organi. Il partito promuove, altresi', la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. Il partito riconosce il valore politico dell'istituto delle primarie. 5. Il partito rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno. Il partito assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta dei soggetti iscritti e dei circoli, anche attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale. Il partito rende disponibili tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il rendiconto. 6. Il partito e' stato costituito con la denominazione sociale di Nuovo Centrodestra ed ha assunto la nuova denominazione sociale in forza di delibera dell'assemblea nazionale di data 18 marzo 2017.
Art. 2. Iscritti
1. Possono iscriversi al partito tutte le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, aderendo cosi' al presente statuto ed ai regolamenti approvati. 2. Tutti gli iscritti hanno diritto a: partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del partito; esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi; conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica del partito e dei suoi circoli; ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento. 3. Tutti gli iscritti hanno il dovere di: contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica; contribuire al sostegno economico del partito, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dalla direzione nazionale; rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati; favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini al partito. 4. L'iscrizione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. L'iscrizione ad un circolo comporta l'automatica iscrizione al partito. E' comunque consentita l'iscrizione individuale diretta. I diritti di elettorato passivo per la partecipazione alle attivita' interne del partito spettano esclusivamente agli iscritti ad un circolo. 5. Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attivita' di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del partito, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e succewssive modificazioni ed integrazioni, e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 3. Organi del partito
1. Sono organi del partito: a) il congresso nazionale; b) l'assemblea nazionale; c) il presidente nazionale; d) la direzione nazionale; e) il coordinatore nazionale; f) il tesoriere; g) il collegio dei revisori legali; h) il collegio dei probiviri.
Art. 4. Congresso nazionale
1. Il congresso nazionale, successivamente all'adunanza fondativa, e' convocato in via ordinaria ogni 3 (tre) anni dal presidente nazionale su deliberazione dell'assemblea nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso puo' essere, altresi', convocato in via straordinaria dal presidente su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti l'assemblea nazionale in carica. 2. Il congresso nazionale e' il massimo organo del partito ed e' costituito da delegati individuati in conformita' alle deliberazioni dell'assemblea nazionale. 3. Il congresso nazionale, a maggioranza dei votanti: a) definisce la linea politica del partito; b) approva lo statuto; c) elegge i componenti dell'assemblea nazionale; d) elegge il presidente nazionale del partito.
Art. 5. Assemblea nazionale
1. L'assemblea nazionale e' composta da 400 (quattrocento) persone elette dal congresso su base regionale. Inoltre, fanno parte di diritto dell'assemblea nazionale, con diritto di voto, il presidente nazionale, il coordinatore nazionale, il tesoriere, i Parlamentari nazionali ed europei, i presidenti e gli assessori regionali, i sindaci dei comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali delle citta' di Roma, Milano e Napoli, i capigruppo dei gruppi consiliari del partito regolarmente costituiti nei comuni con una popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti, i dirigenti nazionali del movimento giovanile del partito. 2. Il regolamento per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale prevedera' che ciascuna assemblea regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli costituiti in ciascuna regione, il numero di cittadini residenti nella medesima ed il numero degli amministratori di enti locali iscritti al partito. Detto regolamento assicurera' la presenza nell'assemblea nazionale delle minoranze interne al partito. Il presidente, nel corso del proprio mandato, puo' nominare membri aggiuntivi dell'assemblea nazionale, fino ad un numero pari al 10% (dieci per cento) dei membri elettivi dell'assemblea nazionale medesima. 3. L'assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del partito, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti regionali, provinciali di Trento e Bolzano, di organizzazione e funzionamento degli alti organi del partito. Il regolamento di funzionamento dell'assemblea nazionale e' approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. L'assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessita' e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dalla direzione nazionale. 5. L'assemblea e' convocata ordinariamente dal presidente almeno una volta l'anno e deve essere convocata, in via straordinaria, dal presidente se lo richiede in forma scritta almeno un quarto dei suoi componenti. 6. L'assemblea nazionale puo', su mozione motivata approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sfiduciare il presidente. In tal caso, l'assemblea nazionale designa un nuovo presidente che resta in carica fino alla data di celebrazione del congresso nazionale che provvede alla sua nomina.
Art. 6. Il presidente nazionale
1. Il presidente nazionale: e' il legale rappresentante del partito, anche ai fini della firma delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali; e' l'organo di indirizzo politico; convoca e presiede l'assemblea nazionale; convoca e presiede la direzione nazionale; esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto. 2. Il presidente nazionale dura in carica 3 (tre) anni. Se il presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, la direzione nazionale designa un nuovo presidente che rimane in carica fino allo svolgimento di una successiva assemblea nazionale, da tenersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla cessazione del mandato, al fine della nomina di un nuovo presidente che rimane in carica per il periodo residuo del mandato triennale. 3. Il presidente nazionale designa il coordinatore nazionale, la cui nomina viene approvata alla prima riunione utile dell'assemblea nazionale. Nelle more di tale riunione il coordinatore nazionale esercita i poteri e le prerogative appresso indicate. Il presidente puo' delegare proprie funzioni al coordinatore nazionale.
Art. 7. La direzione nazionale
1. La direzione nazionale e' l'organo di attuazione degli indirizzi dell'assemblea nazionale ed e' organo d'indirizzo politico, essa approva il codice etico su proposta congiunta del presidente e del coordinatore nazionale. La direzione nazionale, con proprio regolamento approvato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze ed interrogazioni al coordinatore nazionale. 2. La direzione nazionale e' composta da sessanta membri eletti dall'assemblea nazionale subito dopo l'elezione del presidente nazionale. 3. Per l'elezione dei membri della direzione nazionale, ciascun componente dell'assemblea nazionale puo' esprimere il proprio voto in favore di un numero di candidati pari al sessanta per cento dei componenti da eleggere. 4. Sono, inoltre, membri di diritto della direzione nazionale: il presidente nazionale; il coordinatore; il tesoriere; i membri del Governo; i presidenti dei gruppi parlamentari del partito italiani ed europei; i coordinatori regionali; i coordinatori delle grandi citta' di Roma, Milano e Napoli; i responsabili organizzativi del partito, eventualmente nominati, fino ad un numero massimo di cinque. La direzione nazionale puo' dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attivita'. 5. La direzione nazionale e' presieduta dal presidente, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal presidente se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. La direzione nazionale, con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo presentati dal tesoriere.
Art. 8. Il coordinatore nazionale
1. Il presidente designa il coordinatore nazionale che viene nominato dall'assemblea nazionale alla prima riunione utile. 2. Il coordinatore nazionale designato dal presidente da' attuazione all'indirizzo politico. 3. Il coordinatore nazionale d'intesa con il presidente puo' nominare responsabili organizzativi e di area territoriale. 4. Il coordinatore nazionale dura in carica per tre anni. Se il coordinatore cessa la carica prima del termine del suo mandato, il presidente designa un nuovo coordinatore nazionale fino allo svolgimento della prima assemblea nazionale utile che lo nomina.
Art. 9. Fonti di finanziamento e patrimonio
1. In base alla legislazione vigente, le entrate del partito sono le seguenti: (i) quote associative; (ii) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; (iii) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; (iv) entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi; (v) entrate rivenienti da raccolte telefoniche di fondi per campagne di promozione della partecipazione alla vita politica; (vi) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; (vii) ogni altra entrata prevista dalla legge. 2. Il patrimonio del partito e' costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, per atti tra vivi o mortis causa. Il patrimonio puo' essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicita', solo per soddisfare le finalita' statutarie del partito e per garantire la continuita' e la normalita' di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. 3. La direzione nazionale determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali - sono quelli di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione.
Art. 10. Tesoriere
1. Il tesoriere e' il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito. E' eletto dalla direzione nazionale su designazione del presidente che lo sceglie tra gli iscritti al partito in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione o controllo presso enti non profit, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attivita' professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materie di economia, finanza e bilancio. 2. Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile una sola volta. 3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il presidente designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione della direzione nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. 4. Il tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni della direzione nazionale e dell'assemblea nazionale, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 5. Il tesoriere ha la responsabilita', sotto le direttive e la supervisione strategica della direzione nazionale, della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui e' attribuita la legale rappresentanza del partito negli atti e in giudizio. 6. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento a medio e lungo termine pari al 60% (sessanta per cento) del totale delle attivita' dello stato patrimoniale. In particolare, il tesoriere: a) e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza; b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonche' contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti; c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale; e) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici; f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidita' finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese; g) puo' effettuare investimenti in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione europea; h) attua, per quanto di competenza, i regolamenti emanati dalla direzione nazionale ed implementa le linee guida e le procedure operative dalla stessa approvate su sua proposta; persegue gli obiettivi programmatici prefissati dalla direzione nazionale, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi; i) dirige, coordina e controlla le attivita' e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dalla direzione nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilita' e documentabilita' delle operazioni, di inerenza e congruita' delle spese e di integrita' dei profili reputazionali delle controparti, nonche' di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; j) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla direzione nazionale con apposito regolamento; k) gestisce, secondo le istruzioni della direzione nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni. 7. E' vietato al tesoriere investire le disponibilita' liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi dai titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione europea. E', altresi', vietato al tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche o di familiari di persone fisiche che nel partito siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali di Trento e Bolzano o alla carica di presidente della Provincia di Trento e Bolzano o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di societa' possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari. 8. Il tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione della direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione giustificativa: (i) concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dalla direzione nazionale in proporzione al valore del totale delle attivita' dello stato patrimoniale; (ii) concludere operazioni di acquisto e alienazione di beni immobili; (iii) rilasciare garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali periferici del partito; (iv) promuovere liti attive e resistere in liti passive, rinunciare a diritti, sottoscrivere transazioni; (v) concludere altre operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale. 9. A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del partito solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il partito secondo le norme del mandato. E' tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto e' in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il tesoriere non risponde per atti o fatti - inclusi i bilanci, i rendiconti, la contabilita', le attivita' di gestione e le obbligazioni - imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del partito, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria. 10. Ha facolta' di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' vice tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, dandone comunicazione alla direzione nazionale, al collegio dei revisori e al responsabile della funzione di controllo interno. E' personalmente responsabile dell'operato dei vice tesorieri. 11. Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a garanzia della trasparenza informativa del partito, ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a conformarsi alle direttive del tesoriere in materia di bilanci e contabilita' e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al tesoriere affinche' si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamenti e deferimenti disciplinari.
Art. 11. Rendiconto di esercizio, bilancio preventivo, consolidamento dei bilanci e informativa semestrale
1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il tesoriere, nei 4 (quattro) mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale, composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici. Il rendiconto di esercizio e' il bilancio consuntivo del partito. 2. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del partito sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonche' i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del partito. Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui il partito abbia concorso con proprie deliberazioni. Il tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una societa' di servizi professionali. 3. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge. 4. Il tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale. Il tesoriere inoltre: a) sovrintende e coordina l'attivita' contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie; b) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal presidente nazionale, dalla direzione nazionale e dal coordinatore nazionale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza; c) trasmette alla direzione nazionale ed al coordinatore nazionale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attivita' compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati dalla direzione nazionale e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione; rende l'informativa accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.
Art. 12. Collegio dei revisori legali
1. Il collegio dei revisori legali e' un organo di controllo autonomo ed indipendente. E' composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dalla direzione nazionale su designazione del presidente. Il collegio nomina al suo interno un presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea nazionale e della direzione nazionale. Dura in carica per 3 (tre) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile una sola volta. 2. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del responsabile della funzione di controllo interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso collegio dei revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento. 3. I poteri e le responsabilita', le riunioni e le deliberazioni del collegio dei revisori sono regolati dalle disposizioni del Codice civile sul collegio sindacale delle societa' per azioni in quanto compatibili. La relazione del collegio dei revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, e' trasmessa alla direzione nazionale dal tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.
Art. 13. Societa' di revisione
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del partito e' affidato ad apposita societa' di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010. 2. Il controllo verra' affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. 3. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresi', che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 4. La societa' di revisione viene nominata dalla direzione nazionale su designazione del presidente.
Art. 14. Responsabile della funzione di controllo interno
1. Il responsabile della funzione di controllo interno e' un organo di controllo autonomo ed indipendente. E' nominato dalla direzione nazionale, sulla base di una lista di due candidati, un uomo e una donna, proposta dal collegio dei revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile una sola volta. 2. E' scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo, ufficiali a riposo della Guardia di finanza o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato. 3. Il responsabile della funzione di controllo interno verifica, in attuazione di un programma annuale di controllo da lui predisposto ed approvato dal collegio dei revisori, l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal tesoriere al fine di assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale osservando l'apposita procedura approvata dalla direzione nazionale; esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del presidente nazionale, della direzione nazionale, del coordinatore nazionale, del collegio dei revisori o del tesoriere, nel rispetto del termine concordato con il richiedente; verifica, di iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformita' alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorita' amministrativa di garanzia; puo' promuovere con ricorsi scritti procedimenti disciplinari davanti al collegio dei probiviri sulla base delle evidenze emerse dalle verifiche eseguite; redige il rapporto annuale della funzione di controllo interno, nel quale puo' formulare rilievi e raccomandazioni; redige altresi' il rapporto annuale delle segnalazioni, che costituisce un allegato del rapporto annuale della funzione di controllo interno. 4. Il rapporto annuale della funzione di controllo interno e' comunicato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al presidente nazionale, alla direzione nazionale, al coordinatore nazionale, al tesoriere, al collegio dei revisori e alla societa' di revisione. 5. I poteri e le procedure di verifica, nonche' la dotazione di risorse, della funzione di controllo interno sono disciplinati da apposito regolamento emesso dal responsabile della funzione di controllo interno ed approvato dalla direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del collegio dei revisori. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicita', a servizi professionali «forensic» di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione. 6. Il responsabile della funzione di controllo interno e' revocato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del collegio dei revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilita'. 7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed il rispetto del principio di economicita', la funzione di controllo interno puo' anche essere esternalizzata ad una primaria societa' di servizi professionali, che non versi in situazione di conflitto di interessi.
Art. 15. Sistema di controlli interni
1. Al fine di assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto e prevenire o minimizzare per quanto possibile i connessi rischi reputazionali, legali e finanziari, e' previsto un sistema di controlli interni. 2. Esso e' strutturato su tre livelli di controlli, cui corrispondono le seguenti competenze: controlli di terzo livello o di vertice, di competenza della direzione nazionale, che fissa e aggiorna le linee guida dei controlli interni, richiede la loro implementazione operativa al tesoriere, esercita la supervisione strategica sulla idoneita' e sulla effettivita' del sistema di controlli interni valutato nel suo complesso, riceve ed esamina il rapporto annuale del responsabile della funzione di controllo interno, richiede al tesoriere la adozione delle necessarie misure correttive entro un congruo termine qualora tale rapporto formuli rilievi e raccomandazioni; controlli di secondo livello o di revisione interna, di competenza di organi titolari esclusivamente di funzioni di controllo, e cioe' del collegio dei revisori e del responsabile della funzione di controllo interno; quest'ultimo, sotto la vigilanza del collegio dei revisori e sulla base di programmi annuali di controllo da lui predisposti e approvati dal collegio dei revisori, verifica l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal tesoriere e l'attuazione delle misure correttive richieste dalla direzione nazionale; l'esito delle verifiche eseguite viene comunicato alla direzione nazionale mediante il rapporto annuale del responsabile della funzione di controllo interno; i programmi annuali di controllo sono informati a principi di essenzialita' e proporzionalita' e identificano le aree prioritarie delle verifiche da eseguire in base ad un approccio basato sul rischio; controlli di primo livello o di linea, di competenza del tesoriere, che provvede, sulla base delle linee guida fissate dalla direzione nazionale, alla implementazione operativa del sistema di controlli interni, adottando ed efficacemente attuando ed aggiornando tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente statuto; si relaziona con il collegio dei revisori e con il responsabile della funzione di controllo interno nel rispetto del principio di collaborazione attiva, segnalando le criticita' a sua conoscenza e le misure correttive disposte, gia' attuate o in corso di attuazione; provvede alla tempestiva ed effettiva attuazione delle misure correttive richieste dalla direzione nazionale, dandone comunicazione alla stessa, al collegio dei revisori e al responsabile della funzione di controllo interno. 3. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto del principio di economicita' ed al fine di rendere effettivo il sistema di controlli interni, il tesoriere deve costituire, ed integrare in caso di insufficienza, un apposito fondo di bilancio per la copertura dei prevedibili oneri finanziari dei controlli di secondo e di primo livello.
Art. 16. Circoli
1. Gli iscritti al partito possono costituire circoli su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformita' al regolamento approvato dalla direzione nazionale. I circoli costituiscono la struttura di base del partito. 2. I circoli sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente il partito ne' rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli partecipano alle attivita' dei coordinamenti territoriali con le forme e secondo le modalita' stabilite dal regolamento approvato dalla direzione nazionale. 3. La costituzione di un nuovo circolo puo' essere promossa da un numero minimo di 10 (dieci) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticita' dell'organizzazione, l'osservanza dei valori predicati dal partito, l'affiliazione al partito e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite. 4. Ogni circolo deve ottenere l'affiliazione al partito in conformita' al regolamento approvato dalla direzione nazionale. Il coordinatore nazionale puo' rifiutare o revocare l'affiliazione.
Art. 17. Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini
1. I circoli legati ad uno specifico territorio, e comunque gli iscritti residenti nel medesimo territorio, danno vita ai coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del partito. I coordinamenti predetti hanno un proprio statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello statuto del partito, disciplina l'attivita' politica ed operativa nell'ambito territoriale di riferimento. 2. Gli statuti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini disciplinano, altresi', le modalita' di elezione del coordinatore e degli altri organi di vertice, la durata in carica dei componenti delle rispettive commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia. Con apposita delibera della direzione nazionale vengono definiti i principi generali cui debbono attenersi i rispettivi coordinamenti nella redazione degli statuti regionali, provinciali e cittadini. 3. Gli statuti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini sono approvati e modificati dalla relativa assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti. Essi entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro formale comunicazione al coordinatore nazionale, salvo che quest'ultimo non rinvii lo statuto con le relative osservazioni ed i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini adottino le modifiche richieste nei successivi 30 (trenta) giorni. Laddove il coordinamento interessato rigetti le osservazioni impartite potra' ricorrere alla direzione nazionale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni. 4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle assemblee regionali o locali con la procedura prevista per la revisione dei propri statuti. Tali richieste sono esaminate dal coordinatore nazionale e dallo stesso approvate d'intesa con il presidente.
Art. 18. Autonomia degli organi dei coordinamenti
1. Ai competenti organi dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, e' riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla potesta' degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. 2. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il partito in ambito nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto ad informare preventivamente il coordinatore nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il coordinatore regionale o il coordinatore provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo. 3. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e cittadini soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito come, tra l'altro, definiti nel manifesto. In tali casi la direzione nazionale puo' annullare le deliberazioni degli organismi dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione.
Art. 19. Candidature
1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i presidenti delle regioni e per i sindaci delle citta' metropolitane sono approvate dalla direzione nazionale sulla base delle proposte formulate dai coordinamenti regionali. 2. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dalla direzione nazionale. 3. Le candidature vengono sottoposte agli organi del partito preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale.
Art. 20. Incompatibilita'
1. La disciplina delle incompatibilita' e' rimessa ad un regolamento proposto dalla direzione nazionale ed approvato dall'assemblea nazionale.
Art. 21. Pari opportunita'
1. Il partito promuove azioni volte a favorire pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del partito ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello. 2. La direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
Art. 22. Giurisdizione esclusiva
1. Gli elettori e gli iscritti al partito e i rappresentanti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nel e/o vantaggio del partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi.
Art. 23. Collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri e' l'organo di garanzia. Esso e' composto da numero 5 (cinque) membri nominati dal congresso. 2. Il collegio dei probiviri e' titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche' del codice etico. Il collegio dei probiviri puo' adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al collegio dei probiviri e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del collegio e ciascun iscritto puo' prenderne visione. 3. Con regolamento approvato dalla direzione nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente statuto e del codice etico, le modalita' per garantire e regolare il procedimento nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del collegio. E' riconosciuto potere di iniziativa disciplinare al responsabile della funzione di controllo interno per i fatti accertati nell'esercizio delle sue funzioni. 4. I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. 5. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente ed un segretario ed e' competente a giudicare, sulle seguenti materie: (I) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al partito; (II) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del partito previste dal presente statuto, dal codice etico e dai regolamenti emanati; (III) osservanza delle regole dettate dal presente statuto sulla costituzione e regolamentazione dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del partito e sulle controversie insorte tra gli organi dei coordinamenti predetti e gli organi nazionali; (IV) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni; (V) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei circoli e dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini; (VI) ogni altra materia in conformita' alle previsioni del regolamento di cui al comma 3. 6. In sede di nomina, i componenti del collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo o coordinamento regionale, provinciale e cittadino del partito. 7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del collegio dei probiviri e' fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel partito.
Art. 24. Decisioni del collegio dei probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente
1. Il collegio dei probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 2. Il provvedimento assunto dal collegio dei probiviri e' definitivo. 3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del collegio dei probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti.
Art. 25. Misure disciplinari
1. Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono: (i) l'ammonizione; (ii) la sospensione; (iii) l'espulsione; (iv) la revoca dell'affiliazione di un circolo; (v) l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente od indirettamente il partito. 2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'. 3. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina. 4. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio.
Art. 26. Commissariamento delle strutture territoriali periferiche
1. La direzione nazionale e/o il collegio dei probiviri, su proposta del coordinatore nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nominando a tal fine un commissario. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto alla direzione nazionale e al collegio dei probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.
Art. 27. Movimento giovanile
1. All'interno del partito puo' essere costituito un movimento giovanile unico ed unitario. 2. Possono partecipare all'attivita' del movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo statuto della Gioventu' del Partito Popolare Europeo (YEPP). 3. Il movimento giovanile persegue i medesimi scopi del partito, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'universita', del lavoro e delle attivita' sociali e di solidarieta'. 4. Il regolamento del movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti dal coordinatore nazionale all'approvazione della direzione nazionale.
Art. 28. Potere regolamentare
1. La direzione nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente statuto.
Art. 29. Modifiche ed attuazione dello statuto
1. Il presente statuto puo' essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale. 2. Qualora si renda necessario approvare una modifica allo statuto tra un'assemblea nazionale e la successiva, il presidente nazionale puo' formulare una proposta che e' esaminata dalla direzione nazionale che la approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 3. Il coordinatore nazionale d'intesa con il presidente nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni.
Art. 30. Sede legale, durata
1. Il partito ha sede legale in Roma (RM) in via del Governo Vecchio n. 3. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal presidente nazionale d'intesa con il coordinatore nazionale e comunicate alla direzione nazionale. 2. La durata del partito e' illimitata.
Art. 31. Norme finali e di coordinamento
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|