Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto dell'associazione - Movimento politico «Scelta Civica» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO POLITICO SCELTA CIVICA
Art. 1.
Costituzione

1.1. E' costituito in ambito nazionale, sotto forma di associazione, il movimento politico denominato «Scelta Civica», di seguito indicato come «SC» o «Associazione».
1.2. SC e' un'associazione nazionale costituita ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice civile. Opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non e' consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
1.3. L'associazione ha la propria sede nazionale in Roma, in via Emilia n. 81; opera prevalentemente sul territorio nazionale; puo' estendere la propria operativita' anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata.
1.4. Il simbolo di SC allegato al presente statuto e' rappresentato da un cerchio con fondo bianco e bordo blu. Nella parte superiore del cerchio c'e' un nastro tricolore che parte dal basso a sinistra e si protende in altro verso destra, con un effetto di prospettiva in avvicinamento. A sinistra del segno grafico, su due righe, c'e' la scritta Scelta Civica, in grigio, in stampatello maiuscolo. La rappresentazione grafica e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il simbolo puo' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo le modalita' e per finalita' approvate dal comitato di presidenza. Il comitato di presidenza di SC puo' autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche SC o da questa promossi. Inoltre SC ne concede l'uso alle associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente statuto e dei relativi regolamenti.
La modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione possono essere deliberati solo dall'assemblea nazionale, previa proposta dalla direzione nazionale, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 2.
Scopi e finalita'

2.1. SC e' un movimento politico, fondato sui principi di democraticita' e partecipazione in ossequio ai principi e allo spirito della Costituzione italiana, che ha come scopo il rinnovamento e il rilancio del sistema politico, sociale ed economico dell'Italia, attraverso il perseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
a) la promozione di una sempre maggiore integrazione ed unita' europea, per un'Unione europea sempre piu' comunitaria e meno intergovernativa, piu' unita e piu' democratica;
b) il rinnovamento della classe politica, la moralizzazione della politica e della pubblica amministrazione e la riduzione dei costi della politica e dei suoi apparati;
c) il principio di parita' di trattamento e di opportunita' di ogni uomo e di ogni donna, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali;
d) la tutela della liberta' di iniziativa economica privata, la promozione della dignita' del lavoro in ogni sua forma e la ridefinizione della presenza dello stato dell'economia;
e) la modernizzazione del sistema fiscale, secondo criteri di efficienza ed equita', al quale tutti contribuiscano secondo le proprie possibilita' in attuazione dei principi della costituzione;
f) la promozione del talento individuale, con particolare riferimento al potenziale di chi e' attualmente escluso dalle opportunita' di crescita e sviluppo, a partire dai giovani e dalle donne;
g) la tutela della famiglia, come protagonista fondante della societa' e nucleo fondamentale per la coesione sociale e la tutela dei piu' deboli;
h) la ridefinizione degli strumenti pubblici di tutela sociale e la valorizzazione del principio di sussidiarieta';
i) la promozione della ricerca scientifica, della scuola e delle universita', che costituiscono strumenti essenziali per il rilancio dell'Italia;
j) la formazione della persona all'impegno sociale e politico, finalizzato alla partecipazione attiva nella vita delle istituzioni;
k) la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, artistico, linguistico, culturale e ambientale del nostro Paese;
l) la promozione di una cultura di legalita' e di sicurezza quale presupposto dello sviluppo del Paese;
m) la promozione dell'uguaglianza di genere.
2.2. L'attivita' e l'organizzazione di SC sono regolati dal presente statuto, e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti, approvati dagli organi competenti di SC, ad ogni livello; il presente statuto garantisce:
a) la promozione della partecipazione dei cittadini attraverso la rete internet, organizzando la vita associativa e politica secondo modalita' innovative e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle eventuali future modifiche della vigente disciplina.
Tutti gli atti degli organi di partito verranno adottati e tutte le comunicazioni agli iscritti saranno effettuate in conformita' e nel rispetto della vita privata degli iscritti;
b) una uniforme disciplina del rapporto associativo, finalizzato a garantire l'effettivita' del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali;
c) per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in conformita' al presente statuto, ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, nonche' per la nomina dei componenti gli organi elettivi dell'associazione in relazione al principio di rappresentativita' fondato sul mandato, nonche' i criteri di loro ammissione ed esclusione;
d) la libera eleggibilita' degli organi amministrativi;
e) i principi e le idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio.
2.3. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera della direzione nazionale, SC puo' partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.
2.4. SC puo', peraltro, promuovere o partecipare ad attivita' di natura commerciale, purche' di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 3.
Associati

3.1. Possono aderire all'associazione, anche on-line, tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta', che non risultano iscritte a nessun altro movimento o partito politico nazionale che si riconoscono in SC ed accettano e le regole dettate dal presente statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti. L'associazione garantisce pari opportunita' tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
3.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.
3.3. Non e' ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
3.4. La quota o contributo associativo e' di carattere annuale, non e' trasmissibile ne' rivalutabile.
3.5. Le tessere dell'associazione sono emesse dalla direzione nazionale, sulla base di apposite norme approvate in via regolamentare e distribuite per il tramite delle strutture provinciali.

Art. 4.
Diritti e doveri degli associati

4.1. Gli associati hanno il diritto:
di partecipare a tutte le attivita', iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.
4.2. Gli associati sono tenuti:
all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
a sostenere gli scopi e le finalita' indicate nell'art. 2 che precede, nonche' a partecipare attivamente alla vita associativa;
al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
4.3. Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale, la partecipazione reale e fisica degli associati alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente gli associati hanno diritto di eleggere i delegati al congresso dell'associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al congresso dell'associazione della regione territorialmente competente e al congresso dell'associazione nazionale.

Art. 5.
Ammissione degli associati

5.1. La domanda di ammissione ad associati di SC deve essere presentata alla struttura territoriale di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) se costituita, altrimenti direttamente a quella provinciale, secondo le modalita' stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilita' di impegno. Tali strutture conseguentemente adottano la tessera nazionale quale tessera sociale. E' prevista anche la modalita' di adesione on-line, disciplinata con delibera della direzione nazionale.
5.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno dell'aspirante associato ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione e ad attenersi al presente statuto e ai regolamenti di esecuzione.
5.3. Per quanto riguarda l'esame della domanda e l'iscrizione dell'associato all'associazione, si fara' riferimento alle indicazioni operative stabilite dalla direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento.
5.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associati, ferme restando le limitazioni alla capacita' previste dalla legge.

Art. 6.
Perdita della qualifica di associato

6.1. La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per provvedimento disciplinare di espulsione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonche' per causa di morte.
6.2. La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione.
6.3. Ferme restando le previsioni dello statuto di SC, la misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un associato viene deliberata dalla direzione nazionale, secondo le procedure di cui al successivo art. 29, nei confronti dell'associato che:
8.1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'associazione;
8.2. svolga attivita' contrarie agli interessi dell'associazione;
8.3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'associazione.
6.4. L'associato puo' recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla struttura dove e' iscritto.
6.5. In caso di recesso o di provvedimento disciplinare di espulsione l'associato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o dell'espulsione, nonche' definire nei confronti dell'associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualita' di associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso.
6.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi ed aventi causa non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7.
Associazioni federate

7.1. SC puo' stipulare patti federativi con soggetti politici regionali, in particolare quando questi operano in realta' autonomiste. Tali soggetti, dotati di autonomia politica locale, organizzativa e finanziaria, condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale di SC. Possono altresi' federarsi a SC associazioni di natura culturale e sociale.
7.2. Gli accordi alla base dei patti federativi, anche di carattere elettorale, sono approvati e sottoscritti, previa deliberazione della direzione nazionale, dal presidente di SC e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e precisano i dettagli delle modalita' di sostegno reciproco.

Art. 8.
Struttura organizzativa
e rappresentanza di genere e delle minoranze

8.1. L'associazione SC opera attraverso strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) provinciali, regionali, nazionali, nonche', ove istituite, europee ed internazionali. L'articolazione dei livelli territoriali sara' adeguata ad eventuali futuri mutamenti dell'assetto istituzionale delle autonomie locali.
8.2. L'associazione puo' prevedere, tramite regolamento operativo, modalita' organizzative anche di tipo settoriale e tematico.
8.3. SC promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.
8.4. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30% (trenta per cento).
8.5. Parimenti, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita una rappresentanza percentuale alle eventuali minoranze interne non inferiore al 20% (venti per cento).

Art. 9.
Struttura territoriale di base
(circoscrizionale, comunale, zonale, tematica)

9.1. Le strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) di SC, se dotate di atto costitutivo e statuto, sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione provinciale che abbiano aderito con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto e ai regolamenti, ove esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati. Atto costitutivo e statuto dovranno contenere regole di disciplina degli organi interni (composizione, elezione, ecc.) conformi ai principi generali del presente statuto.
9.2. Le associazioni territoriali di base devono essere denominate «Associazione Scelta Civica di ..........» (indicando, la circoscrizione, il comune, la zona, la tematica) e sono identificate con la denominazione di «SC .......» (indicando, la circoscrizione, il comune, la zona, la tematica).
9.3. Le strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) qualora non adottino un proprio atto costitutivo e statuto, saranno considerate alla stregua di delegazioni territoriali delle strutture provinciali.
9.4. Ogni associazione territoriale di base, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia (in ogni caso nei limiti sopra indicati) organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.
9.5. Le associazioni territoriali di base hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio e di trasmetterlo, unitamente all'elenco degli iscritti, alla direzione provinciale.
9.6. Ogni associazione territoriale di base ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalita' previste dal presente statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi provinciali, regionali e nazionali.
9.7. Ogni associazione territoriale di base consegnera' al proprio associato la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'associazione nazionale, sul modello deliberato dalla direzione nazionale.
9.8. Gli organi della struttura territoriale di base sono:
l'assemblea degli associati;
la segreteria;
il segretario.
9.9. L'assemblea degli associati e' l'organo sovrano dell'associazione territoriale di base. E' composta da tutti gli associati dell'associazione, e' retta dal principio del voto singolo e non e' ammessa la delega di voto.
9.10. Partecipano all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
9.11. L'assemblea in via ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati in prima convocazione e di almeno un terzo degli associati in seconda convocazione. Delibera a maggioranza dei voti. In merito alle proposte di modifica degli statuti delle associazioni territoriali di base, sempre che detti statuti siano stati adottati, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
9.12. L'assemblea ordinaria delle associazioni territoriali di base e' convocata dal segretario; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne e' fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria provinciale.
9.13. L'assemblea territoriale di base procede alla elezione dei delegati al congresso nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15.
9.14. La segreteria e' l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura territoriale di base. E' composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario. La segreteria elegge tra i suoi componenti il segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9.15. La durata in carica dei componenti della segreteria, e del segretario e' stabilita in tre anni dalla nomina. Il segretario e i componenti della segreteria restano in carica fino alla riunione dell'assemblea che ne delibera la sostituzione. L'assemblea degli associati, la segreteria e il segretario operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti di attuazione, ove esistenti.

Art. 10.
Struttura provinciale

10.1. Le strutture provinciali di SC sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione nazionale, che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto e ai regolamenti, ove esistenti, dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.
10.2. Le associazioni territoriali provinciali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Provincia di ............» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede provinciale di .........».
10.3. Le associazioni provinciali devono essere dotate di uno statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle norme dello statuto SC e dei relativi regolamenti approvati e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attivita' degli organi.
10.4. Ogni associazione provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, nei limiti stabiliti dal presente statuto.
10.5. Le associazioni provinciali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio, che deve essere inviato alla direzione nazionale. A quest'ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti.
10.6. Ogni associazione provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso provinciale e dal congresso nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalita' previste dal presente statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi regionali e nazionali.
10.7. Ogni associazione provinciale nei territori dove non e' costituita la struttura territoriale di base (circoscrizionale, comunale, zonale, tematica) procedera' agli adempimenti relativi al tesseramento, secondo le indicazioni operative stabilite dalla direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento.
10.8. Gli organi della struttura provinciale sono:
il congresso provinciale;
la direzione provinciale;
la segreteria provinciale;
il segretario provinciale;
il collegio dei revisori.
10.9. Il congresso provinciale e' convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed e' composto dai delegati eletti dalle strutture territoriali di base nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre anni.
10.10. Il congresso della struttura territoriale provinciale elegge, sulla base del proprio statuto, la direzione provinciale, e, sulla base del regolamento congressuale di cui al successivo art. 15, i delegati al congresso regionale e nazionale.
10.11. La direzione provinciale e' composta:
a) da otto a trenta componenti eletti dal congresso a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'associazione provinciale;
b) dai parlamentari e i consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno gia' parte della direzione provinciale;
c) dal capogruppo in consiglio provinciale.
La direzione provinciale resta in carica fino alla data del successivo congresso provinciale. E' convocata dal segretario provinciale quando ne ravvisi la necessita'; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria regionale. Le riunioni della direzione provinciale sono legalmente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario provinciale o dal suo delegato.
10.12. La direzione provinciale elegge il segretario provinciale, e su sua proposta nomina la segreteria provinciale e il collegio dei revisori.
10.13. La segreteria provinciale e' l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura provinciale.
E' composta dal segretario provinciale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del segretario provinciale dalla direzione provinciale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario provinciale.
10.14. La durata in carica dei componenti della segreteria provinciale, del segretario provinciale e del collegio dei revisori e' stabilita in tre anni. I componenti della segreteria provinciale, il segretario provinciale ed il collegio dei revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della direzione provinciale seguente alla celebrazione del congresso provinciale. Il congresso provinciale, la direzione provinciale, la segreteria provinciale ed il segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti, ove esistenti.

Art. 11.
Struttura regionale

11.1. Le strutture regionali di SC sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione nazionale, costituite in sede regionale da parte delle associazioni territoriali provinciali di una stessa regione che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto ed ai regolamenti dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme ivi previste, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.
11.2. Le associazioni territoriali regionali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Regione di ............» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede regionale di ......».
11.3. Le associazioni regionali devono essere dotate di uno statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello statuto di SC e dei relativi regolamenti approvati, e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attivita' degli organi per lo svolgimento delle finalita' assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte.
11.4. Ogni associazione regionale, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.
11.5. Le associazioni regionali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio che deve essere inviato alla direzione nazionale.
11.6. Ogni associazione regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso regionale e dal congresso nazionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, concorrendo, con le modalita' previste dal presente statuto, al progetto politico di SC.
11.7. Gli organi della struttura regionale sono:
il congresso regionale;
la direzione regionale;
la segreteria regionale;
il segretario regionale;
il collegio dei revisori.
11.8. Il congresso regionale e' convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed e' composto dai segretari provinciali e dai delegati espressi dai congressi provinciali nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15.
Elegge la direzione regionale.
La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre anni che scadono alla data del successivo congresso regionale.
11.9. La direzione regionale e' composta:
a) da quindici a cinquanta componenti eletti dal congresso regionale a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'associazione regionale;
b) dai parlamentari e i consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno gia' parte della direzione regionale;
c) dal capogruppo in consiglio regionale;
d) dai segretari provinciali.
La direzione regionale resta in carica fino alla data del successivo congresso regionale. E' convocata dal segretario regionale quando ne ravvisi la necessita'; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria nazionale. Le riunioni della direzione regionale sono legalmente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario regionale o dal suo delegato.
11.10. La direzione regionale elegge il segretario regionale, e su sua proposta nomina la segreteria regionale e nomina il collegio dei revisori.
11.11. La segreteria regionale e' l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura.
E' composta dal segretario regionale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del segretario regionale dalla direzione regionale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario regionale.
11.12. La durata in carica del segretario regionale, della segreteria regionale e del collegio dei revisori e' stabilita in tre anni. Il segretario regionale, la segreteria regionale ed il collegio dei revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della direzione regionale seguente la celebrazione del congresso regionale.
11.13. Il congresso regionale, la direzione regionale, la segreteria regionale ed il segretario regionale operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti approvati dalla direzione nazionale, ove esistenti.

Art. 12.
Rappresentanza e poteri delle strutture territoriali,
provinciali e regionali

12.1. I segretari di SC, ai vari livelli, rappresentano l'associazione nei confronti dei terzi unicamente per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, provinciale, regionale.
12.2. I segretari delle strutture territoriali, provinciali e regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, di SC relativamente ai loro rispettivi livelli associativi territoriali. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del codice civile, al segretario di ogni struttura territoriale e' attribuita la piena responsabilita' della gestione amministrativa, contabile e finanziaria e patrimoniale della struttura territoriale di riferimento. Ogni struttura dovra' attuare la propria gestione finanziaria conformemente ai principi ed alle norme contenute nello statuto di SC; il segretario di ciascuna struttura territoriale vigilera' sull'osservanza delle stesse e ne sara' garante.
12.3. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, e' necessaria la firma del segretario e quella di un altro dirigente a cio' designato, oppure la firma congiunta di due componenti della segreteria espressamente indicati.
12.4. Le strutture territoriali, provinciali e regionali rispondono direttamente ed unicamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilita' decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Art. 13.
Disposizioni comuni per le strutture provinciali e regionali

13.1. La costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali, a SC deve essere approvata dalla direzione nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata approvazione puo' essere proposto ricorso all'assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le procedure di garanzia di cui al successivo art. 29.
13.2. Il comitato di presidenza di «SC» puo' disporre verifiche in caso di motivate necessita' e urgenze sullo stato organizzativo e associativo e sulla funzionalita' degli organi delle associazioni provinciali e regionali. Le risultanze delle suddette verifiche dovranno essere comunicate per iscritto alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni; la comunicazione dovra' indicare il termine entro il quale far pervenire le controdeduzioni, che non potra' essere inferiore a trenta giorni.
13.3. Nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attivita' in grave contrasto con lo statuto e i regolamenti, ove esistenti, la direzione nazionale, su proposta del comitato di presidenza di «SC», puo' deliberare l'esclusione di una struttura territoriale regionale o provinciale. La direzione nazionale delibera l'esclusione ai sensi del presente articolo con le procedure stabilite al successivo art. 24.
13.4. Avverso la delibera di esclusione, l'associazione territoriale interessata dal provvedimento puo' ricorrere entro trenta giorni all'assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29.
13.5. La direzione nazionale puo' determinare lo scioglimento, la chiusura, la sospensione e il commissariamento delle strutture provinciali e regionali per le motivazioni e con le procedure stabilite dal presente statuto al successivo art. 24, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29.
13.6. Il segretario di ciascuna struttura territoriale e' tenuto ad applicare e far applicare nell'ambito della sua struttura territoriale le disposizioni in materia finanziaria ed amministrativa del responsabile finanziario; l'inosservanza di tali disposizioni costituisce motivo di azione disciplinare ai sensi del successivo art. 24.
13.7. Il segretario di ciascuna struttura territoriale provvede alla predisposizione del rendiconto di esercizio per ogni anno sociale, che dovra' essere trasmesso al responsabile finanziario ed alla segreteria della struttura territoriale di livello superiore almeno quindici giorni prima della convocazione dell'organo della struttura territoriale competente per l'approvazione.
13.8. Il segretario di ciascuna struttura territoriale e' tenuto ad ottemperare alle disposizioni di cui al successivo art. 21 in materia di trasparenza della gestione economico-finanziaria.

Art. 14.
Struttura nazionale

14.1. Sono organi della struttura nazionale:
il congresso nazionale;
l'assemblea nazionale;
la direzione nazionale;
il comitato di presidenza;
il presidente;
il segretario politico;
il responsabile finanziario;
il collegio dei revisori dei conti;
il collegio nazionale dei probiviri.

Art. 15.
Congresso nazionale

15.1. Il congresso nazionale definisce il progetto politico di SC. Il congresso nazionale e' convocato dall'assemblea nazionale ogni tre anni ed e' costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali secondo l'apposito regolamento tenuto conto sia dei voti riportati da SC nelle ultime elezioni politiche che del numero degli associati; il regolamento congressuale assicurera' la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformita' a quanto stabilito agli articoli 2.2, lettera b) e 8.5 che precedono. La direzione nazionale, con congruo anticipo rispetto alla convocazione del congresso nazionale e dei congressi provinciali, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto del regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a ciascuna provincia. Nel determinare il numero dei delegati del congresso nazionale, la direzione nazionale, in relazione alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, si atterra' al criterio percentuale minimo prestabilito di cui agli articoli 2.2, lettera b) e 8.5 che precedono.
Il congresso:
elegge il 70% dei componenti dell'assemblea nazionale;
elegge il collegio nazionale dei probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;
approva e modifica le norme dello statuto, salvo quanto previsto alla lettera k) del successivo art. 16.1.
15.2. Il quorum minimo per la validita' delle sedute deliberative del congresso e' della meta' piu' uno dei componenti del congresso stesso; le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni territoriali aderenti e per tutti gli organi di SC. Nelle deliberazioni del congresso da adottare a scrutinio segreto non e' ammessa la partecipazione per delega.
15.3. I delegati decaduti, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti dai primi dei non eletti, nell'ordine, dai congressi provinciali.
15.4. Le modalita' di convocazione del congresso, di verifica dei poteri dei delegati, di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute in apposito regolamento del congresso, approvato dall'assemblea nazionale. Le disposizioni contenute nel regolamento del congresso si applicano espressamente alle Strutture territoriali di base, provinciali e regionali.

Art. 16.
Assemblea nazionale

16.1. L'assemblea nazionale e' composta dai seguenti soggetti, purche' associati a Scelta Civica, con diritto di voto:
dagli eletti, nella misura del 70%, dal congresso nazionale, che restano in carica per tre anni dall'elezione; la quota del 70% e' calcolata con riferimento alla data dell'elezione e indipendentemente dagli eventuali cambiamenti successivi nel numero degli altri componenti di cui ai punti successivi;
dai segretari regionali in carica e per la durata della carica;
dai parlamentari nazionali ed europei in carica e per la durata della carica;
dai Ministri, Viceministri e Sottosegretari in carica e per la durata della carica;
dai presidenti di regioni in carica e per la durata della carica.
L'assemblea nazionale indirizza l'attivita' di SC nell'ambito delle scelte programmatiche decise dal congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti.
L'assemblea nazionale:
a) elegge il presidente;
b) elegge il segretario politico;
c) elegge la direzione nazionale;
d) e' convocata dal presidente almeno tre volte l'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;
e) elegge, su proposta del presidente, uno o piu' vicepresidenti, indicando il vicario e, su proposta congiunta del presidente e del segretario politico, il comitato di presidenza;
f) nomina il responsabile finanziario;
g) nomina il collegio dei revisori dei conti;
h) approva entro il mese di aprile di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale e ne assume la responsabilita' anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello preventivo;
i) puo' istituire eventuali forum tematici;
j) convoca il congresso nazionale e approva i relativi regolamenti;
k) approva le modifiche allo statuto esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali previo parere favorevole del collegio nazionale dei probiviri;
l) conferisce l'incarico alla societa' di revisione;
m) su proposta del presidente e del segretario politico, ha facolta' di revocare e/o sostituire i membri del comitato di presidenza e i vicepresidenti;
n) delibera, su proposta della direzione nazionale, la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti;
o) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dallo statuto.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.
16.2. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione puo' essere ridotto fino a otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o e-mail. A tal fine ciascun componente, e' tenuto a rilasciare il proprio recapito al fine di consentire la regolare convocazione. In caso di modifica dei suddetti recapiti spetta al singolo componente l'obbligo di curare la comunicazione alla segreteria operativa di SC. Tuttavia sono riconosciute valide le adunanze dell'assemblea e le sue deliberazioni anche in mancanza di convocazione formale quando vi intervengano tutti i componenti.
16.3. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto non richieda un diverso quorum costitutivo. La delega non e' ammessa quando il voto avviene a scrutinio segreto.
16.4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto non richieda una diversa maggioranza. Ciascun associato ha diritto ad un voto e puo' ricevere una sola delega di voto da altro associato. Non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.
L'esercizio del voto avviene:
per alzata di mano, in via ordinaria;
per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei componenti;
a scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.
16.5. L'assemblea e' presieduta dal presidente di SC o in mancanza dal vice presidente vicario e in mancanza di questo dal piu' anziano tra i vice presidenti. Il presidente di SC puo' proporre all'assemblea la nomina di un presidente della seduta assembleare secondo quanto stabilito all'articolo precedente e con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarita' di convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni occorre la sottoscrizione di almeno 15 componenti dell'assemblea nazionale.
16.6. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al comitato di presidenza, motivandone le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'assemblea.

Art. 17.
Direzione nazionale

17.1. La direzione nazionale e' composta da 30 (trenta) componenti eletti dall'assemblea nazionale, aventi diritto di voto, di cui almeno cinque segretari regionali, nonche' dal comitato di presidenza, che restano in carica per tre anni dall'elezione. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal presidente. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: se segretari regionali, dal segretario regionale subentrante; se eletti dall'assemblea nazionale, dai primi dei non eletti, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti della direzione nazionale. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro sessanta giorni dall'assemblea nazionale.
17.2. La direzione nazionale ha il compito di dare esecuzione alla scelte programmatiche decise dal congresso nazionale e alle linee di attuazione deliberate dall'assemblea nazionale.
La direzione nazionale:
a) e' convocata dal presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;
b) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;
c) su proposta del responsabile finanziario stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli eletti nelle assemblee rappresentative e dagli incaricati di funzioni di governo;
d) approva i regolamenti di attuazione o di integrazione dello statuto e tutti gli altri regolamenti la cui competenza non e' specificatamente assegnata all'assemblea;
e) puo' incaricare, su proposta del segretario politico, responsabili di progetti ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva;
f) puo' nominare commissione di lavoro;
g) stabilisce le procedure per le eventuali elezioni primarie per la selezione dei candidati;
h) approva la costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali a SC; nei casi previsti dall'art. 24 delibera lo scioglimento delle strutture territoriali e nomina contestualmente un commissario;
i) autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche SC o da questa promossi;
j) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione;
k) delibera le sanzioni disciplinari secondo le procedure di cui al successivo art. 29.

Art. 18.
Comitato di presidenza

18.1. Il comitato di presidenza e' l'organo esecutivo di SC. E' composto dal presidente, dal segretario politico, dal/dai vice presidente/i, dai capigruppo parlamentari e dai componenti eletti dall'assemblea nazionale, in un numero da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, tutti aventi diritto di voto. Resta in carica per un triennio. Al comitato di presidenza hanno diritto di partecipare senza diritto di voto i rappresentanti di SC al Governo.
18.2. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: dal subentrante nella carica e, per gli elettivi, dai primi dei non eletti dall'assemblea nazionale, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti del comitato di presidenza. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro sessanta giorni dall'assemblea nazionale.
18.3. Tra i sopra elencati membri del comitato di presidenza, devono essere distribuite e conferite le deleghe e le relative responsabilita' in merito ai seguenti profili: portavoce politico, organizzazione, enti locali, programma e formazione. Partecipa al comitato di presidenza, senza diritto di voto, anche il responsabile finanziario. Il comitato di presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal presidente.
18.4. Il comitato di presidenza e' l'organo esecutivo della associazione nazionale: attua le linee politiche deliberate dal congresso, dall'assemblea e dalla direzione nazionale; dirige SC in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale, e ne e' responsabile.
18.5. Il comitato di presidenza:
a) e' convocato dal presidente;
b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche di SC, nell'ambito delle linee guida stabilite dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale;
c) delibera, su proposta del responsabile finanziario, le direttive concernenti l'attivita' economica di SC;
d) regolamenta e autorizza l'utilizzo del simbolo di SC;
e) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea nazionale e alla direzione nazionale;
f) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della direzione nazionale;
g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera lo scioglimento degli organi collegiali provinciali/regionali ed i provvedimenti temporanei di commissariamento delle strutture territoriali ai sensi del successivo art. 24.

Art. 19.
Presidente

19.1. Il presidente e' il garante dell'unita di SC, resta in carica per un periodo pari a tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. E' eletto dall'assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza in due deliberazioni consecutive dell'assemblea nazionale e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.
19.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea nazionale, la direzione nazionale e il comitato di presidenza. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente vicario.

Art. 20.
Segretario politico

20.1. Il segretario politico:
a) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di SC secondo le indicazioni deliberate dal congresso, dall'assemblea nazionale e dalla direzione nazionale;
b) coordina, d'intesa con il responsabile all'organizzazione, le articolazioni territoriali di SC, le politiche di sviluppo del tesseramento, l'organizzazione e l'attivita' di SC sia a livello nazionale che locale;
c) svolge, d'intesa con il responsabile enti locali, funzioni di raccordo dei gruppi parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni territoriali;
d) coordina, d'intesa con il portavoce politico, le iniziative e i mezzi necessari per la comunicazione di SC;
e) coordina, d'intesa con il responsabile del programma, il piano programmatico di SC deliberato dall'assemblea nazionale;
f) coordina, ove esistenti, le commissioni di lavoro.
20.2. Il segretario politico e' eletto dall'assemblea nazionale, resta in carica tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il presidente fino alla nomina del nuovo segretario politico.

Art. 21.
Responsabile finanziario

21.1. Il responsabile finanziario ha la rappresentanza legale di SC a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio e con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, in particolare ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.
Il responsabile finanziario ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di SC, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Il responsabile finanziario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.
Il responsabile finanziario e' nominato dall'assemblea nazionale e resta in carica tre anni, e in ogni caso fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.
21.2. Il responsabile finanziario agisce in modo autonomo, individuale ed esclusivo, nei limiti di cui all'art. 6-bis della legge n. 157/1999, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza e trasparenza della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
21.3. Il responsabile finanziario agisce in base a preventiva autorizzazione del comitato di presidenza per i seguenti atti che impegnano il partito:
(a) operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dal comitato di presidenza in proporzione al valore del totale delle attivita' dello stato patrimoniale;
(b) acquisto e/o alienazione di beni immobili;
(c) rilascio di garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali del partito;
(d) operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale.
21.4. Il responsabile finanziario, in applicazione degli indirizzi strategici del comitato di presidenza:
individua le unita' organizzative interne al partito provviste della facolta' di impegnare le risorse di SC (centri di spesa) e controlla il rispetto delle procedure previste dai regolamenti;
predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali sulla base di criteri proporzionali e in considerazione delle necessita' evidenziate dalla programmazione annuale delle attivita' territoriali del partito, anche prevedendo il trasferimento alle strutture territoriali di una quota proveniente dal tesseramento non inferiore al 20%.
21.5. Il responsabile finanziario trasmette all'assemblea nazionale su base quadrimestrale un rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.
21.6. Il responsabile finanziario provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio in conformita' alla disciplina di legge applicabile, lo sottopone entro i termini previsti dal successivo art. 26 al comitato di presidenza e all'assemblea nazionale per l'approvazione e ne cura entro i termini previsti dalla normativa di legge applicabile la pubblicazione sul sito internet di SC.
21.7. La gestione di ogni entrata di SC e' improntata a qualsiasi livello territoriale alla massima trasparenza. Il responsabile finanziario ed i segretari delle strutture territoriali di ogni livello sono tenuti a mettere a disposizione, anche attraverso la pubblicazione nel relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni struttura territoriale sulla base di uno schema approvato dalla direzione nazionale su proposta del responsabile finanziario.
21.8. Al responsabile finanziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge n. 441/1982.
21.9. Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del responsabile finanziario. La mancata osservanza di tali disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati e puo' comportare il commissariamento dell'organo ai sensi del successivo art. 24.

Art. 22.
Assemblea dei parlamentari

22.1. E' costituita l'assemblea dei parlamentari nazionali ed europei di SC. E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive.

Art. 23.
Candidature

23.1. Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono approvate dalla direzione nazionale su proposta del comitato di presidenza.
23.2. Le candidature alle elezioni regionali e provinciali sono deliberate, rispettivamente, dalla segreteria della struttura regionale e dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, e sono soggette all'approvazione del comitato di presidenza.
23.3. Le candidature alle elezioni dei comuni sono deliberate dalla segreteria della relativa struttura territoriale di base (comunale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al comitato di presidenza. Per le candidature ai comuni capoluogo di provincia e' necessaria l'approvazione del comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio comunale di riferimento alcuna struttura territoriale (comunale) di base, dette candidature sono approvate dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, sempre con l'approvazione del comitato di presidenza.
23.5. Le candidature alle elezioni circoscrizionali sono deliberate dalla segreteria della relativa struttura territoriale di base (circoscrizionale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio della circoscrizione di riferimento alcuna struttura territoriale (circoscrizionale) di base, dette candidature sono approvate dalla segreteria della struttura provinciale di riferimento, sempre d'intesa con il comitato di presidenza, previa istruttoria a cura del responsabile enti locali.
23.6. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri stabiliti dal presente statuto.
23.7. In particolare, fatta salva la possibilita' di selezione tramite primarie, se stabilita dalla direzione nazionale (art. 17.2, lettera g), dovranno essere tutelati i principi:
della parita' di genere, prevedendo la formazione di liste nelle quali ci sia un'alternanza uomo/donna o comunque una percentuale di genere non inferiore al 30%;
della tutela delle posizioni minoritarie, garantendo una quota di candidature alla eventuale minoranza interna non inferiore al 20%;
dell'assenza di pendenze giurisdizionali o disciplinari che possano pregiudicare l'immagine di SC.
23.8. In occasione di ogni competizione elettorale, la direzione nazionale approvera' un'apposita disciplina delle candidature, in relazione al tipo di competizione elettorale, in ossequio ai criteri sopra descritti.

Art. 24.
Scioglimenti e commissariamenti delle strutture
e organi territoriali - Procedure

24.1. La direzione nazionale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, puo' revocare i segretari regionali/provinciali e/o sciogliere per gravi motivi la direzione provinciale/regionale e la segreteria provinciale/regionale e nominare contestualmente un commissario provinciale/regionale. Lo scioglimento della direzione provinciale/regionale determina la decadenza della segreteria provinciale/regionale e del segretario provinciale/regionale.
24.2. Sono da considerare gravi motivi ai fini dello scioglimento:
a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali;
b) mancata indizione del congresso, del comitato nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti, ove esistenti;
c) mancata approvazione da parte della struttura provinciale o regionale, del proprio rendiconto di esercizio e mancato invio di copia dello stesso alla direzione nazionale;
d) reiterati comportamenti del comitato, del segretario o delle segreterie di SC, provinciale o regionale e/o dei suoi dirigenti che siano in contrasto con la linea politica di SC o che comunque rechino palese nocumento all'immagine ed alla denominazione SC, oppure al perseguimento degli scopi dell'associazione;
e) inosservanza delle disposizioni del responsabile finanziario;
f) in generale, quando il comitato, la segreteria o il segretario provinciale o regionale venga meno alle sue funzioni o esplichi attivita' contraria agli indirizzi di SC.
24.3. La direzione nazionale puo' altresi' deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il commissariamento degli organi regionali/provinciali. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e dispone la sospensione degli organi commissariati e la nomina di un commissario.
24.4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti delle strutture territoriali (circoscrizionali, comunali, zonali, tematiche). L'organo competente ad adottare le relative delibere nei confronti delle strutture territoriali e' la segreteria provinciale.
24.5. In casi di necessita' ed urgenza il comitato di presidenza puo' adottare in via temporanea i provvedimenti di cui agli articoli 24.1, 24.3 e 24.4. I provvedimenti cosi' adottati devono, a pena di nullita', essere convalidati dalla direzione nazionale alla prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni.
24.6. In casi di particolare gravita', il comitato di presidenza puo' deliberare la sospensione di un iscritto dall'attivita' di SC. In tale ipotesi e' avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato dinanzi al competente collegio nazionale dei probiviri.
24.7. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno efficacia dal momento della comunicazione all'organo o alla persona interessata mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata r.r., o via pec o telefax o ogni altro mezzo che permetta di avere certezza della ricezione.
24.8. Avverso il provvedimento di cui al presente articolo puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio nazionale dei probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento fino alla decisione del collegio.

Art. 25.
Patrimonio sociale - Risorse economiche

25.1. Il patrimonio di SC e' costituito da:
contributi degli associati;
contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di governo nazionale e territoriale se non eletti;
eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
investimenti mobiliari;
interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge.
25.2. L'associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da:
a) eredita', donazioni e legati;
b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
d) contributi associativi;
e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali.
25.3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere a SC, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo.
25.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di SC e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La relativa deliberazione e' adottata dall'assemblea nazionale.

Art. 26.
Esercizi sociali e bilanci

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della societa' di revisione.
26.2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 1.2. del presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27.
Collegio dei revisori dei conti - Societa' di revisione

27.1. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea nazionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione.
Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente.
I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso nazionale e del comitato nazionale.
27.2. La durata in carica del collegio dei revisori e' stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i tre anni e scade alla data del successivo congresso nazionale.
27.3. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 28.
Scioglimento e liquidazione

28.1. Il congresso nazionale, convocato in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento di SC con il voto favorevole di tre/quarti (3/4) degli aventi diritto.
28.2. In caso di scioglimento, il congresso nazionale nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29.
Collegio nazionale dei probiviri - Procedure

29.1. Il collegio dei probiviri:
a) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso nazionale tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli organi delle strutture territoriali di base, provinciali, regionali e nazionali, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
b) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti.
29.2. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per videoconferenza.
29.3. Il collegio nazionale dei probiviri decide entro centoottanta giorni:
a) sulle controversie insorte tra strutture territoriali, provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli organi nazionali di SC;
b) sulle controversie disciplinari di cui al successivo art. 29.5.;
c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 24 del presente statuto.
29.4. Il collegio nazionale dei probiviri ha inoltre il compito di:
a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di applicazione;
b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;
c) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.
29.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa presso il collegio nazionale dei probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di SC.
29.6. Il collegio nazionale dei probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio nazionale dei probiviri puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.
29.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla direzione nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza.
29.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo scritto;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla deliberazione definitiva;
d) l'espulsione.
Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso appello [all'assemblea nazionale].
29.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o per indegnita' possono essere riammessi solo con giudizio del collegio dei probiviri.

Art. 30.
Convenzione di arbitrato

30.1. Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e strutture territoriali, provinciali o regionali, ovvero tra strutture provinciali tra di loro, e' rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al collegio nazionale dei probiviri, che decidera', mediante lodo, come organo di giustizia arbitrale rituale.
30.2. Al collegio nazionale dei probiviri sono altresi' rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole strutture provinciali e la corrispondente struttura regionale, nonche' quelle direttamente insorte tra una di tali strutture e SC.
30.3. Il collegio nazionale dei probiviri decide la controversia nel termine di centottanta giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
30.4. Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterra' piu' opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonche' per esporre le loro repliche.
Il lodo pronunciato dal collegio nazionale dei probiviri e' impugnabile ai sensi dell'art. 827 del codice di procedura civile.

Art. 31.
Modifiche statutarie

31.1. Le proposte di modifiche al presente statuto devono essere inoltrate dalla direzione nazionale al congresso nazionale entro la data stabilita dal regolamento del congresso nazionale.
31.2. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei delegati.
Restano fermi i poteri dell'assemblea nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Art. 32.
Ulteriori disposizioni

32.1. SC riconosce l'importanza dell'esperienza giovanile al proprio interno e promuove un adeguata formazione per favorire la crescita di una nuova classe dirigente per un impegno attivo e responsabile della nuova generazione nelle istituzioni.
32.2. La direzione nazionale, al fine di favorire e garantire un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organi a qualsiasi livello, approva un regolamento che garantisce tale rappresentanza; in ogni caso, SC si propone l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza di genere. A tal fine, SC fara' in modo che, negli organi collegiali vi siano rappresentanti di ciascun genere in misura non inferiore ad un terzo.
32.3. Di tutte le riunioni degli organi direttivi ed esecutivi di SC, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.
32.4. Le responsabilita' di segretario a qualsiasi livello di SC non possono essere ricoperte per piu' di sei anni complessivamente.
32.5. I regolamenti di applicazione dello statuto approvati dagli organi competenti costituiscono parte integrante dello stesso e dovranno essere ispirati a principi di democraticita' e pluralismo.
32.6. L'assemblea nazionale approva un regolamento che disciplina le incompatibilita' fra le cariche dell'associazione e gli incarichi istituzionali.

Art. 33.
Rinvio alle disposizioni di legge

33.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, ivi compresi i procedimenti disciplinari, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali sugli enti di tipo associativo.

Disposizioni Transitorie
I

Sino alla celebrazione del I congresso nazionale, in deroga all'art. 16 del presente statuto, le funzioni dell'assemblea nazionale sono esercitate dall'assemblea degli associati composta dai soci fondatori, dai parlamentari e dagli incaricati regionali che hanno aderito a Scelta Civica.

II

Fino al primo congresso di Scelta Civica, la gestione politica sara' affidata a un comitato composto da (1) i capigruppo alla Camera e al Senato, (2) i tre incaricati regionali gia' affiancati al presidente vicario ai sensi della deliberazione adottata in data 18 giugno 2014, (3) i rappresentanti di Scelta Civica al Governo e nei vertici istituzionali, (4) il tesoriere, (5) due deputati scelti dall'assemblea di Scelta Civica. Il comitato e' delegato ad adottare un dettagliato regolamento del primo congresso di Scelta Civica anche in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 16 dello statuto di Scelta Civica, sulla base di criteri e principi deliberati dall'assemblea di Scelta Civica.

III
Membri elettivi dell'assemblea nazionale

In occasione del I° congresso, i membri elettivi dell'assemblea nazionale da eleggere ai sensi dell'art. 16.1 sono 116. I membri sono attribuiti alle regioni in proporzione al numero di delegati provinciali attribuito a ciascuna regione.
L'elezione dei membri dell'assemblea nazionale e' effettuata su base regionale.
I delegati provinciali di ciascuna regione eleggono i membri dell'assemblea nazionale sulla base di liste presentate da almeno 2 aventi diritto alla partecipazione al congresso in tale regione, contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri elettivi attribuiti alla regione.
L'elezione avviene a scrutinio segreto e la ripartizione degli eletti tra le liste avviene con metodo proporzionale al numero dei voti ricevuti dalla lista sul totale dei voti validamente esercitati applicando il seguente metodo:
si calcola la cifra elettorale di lista, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;
si calcola il quoziente elettorale provinciale, dato dalla divisione tra la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste e il numero di delegati provinciali da eleggere;
si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente;
si attribuisce quindi ad ogni lista tanti delegati quante volte il quoziente elettorale provinciale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste con i maggiori resti.
Esempio:
nella circoscrizione X che elegge 5 delegati si presentano due liste, A e B;
le cifre elettorali sono 70 voti per A e 120 voti per B;
il quoziente provinciale e' dato da questa divisione: (70+120)/5 = 38;
il quoziente della lista A e' 70/38 = 1,84. Il quoziente della lista B e' 120/38 = 3,15;
i seggi pieni sono 1 per la lista A e 3 per la lista B. Il seggio assegnato coi resti va alla lista A, che ha un resto maggiore (0,84 contro 0,15). I seggi complessivamente assegnati sono quindi 2 alla lista A e 3 alla lista B.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone