Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del movimento politico «Forza Italia» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. |
|
|
STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA Parte 1ª LE FINALITA' E I SOCI DI FORZA ITALIA Art. 1. Finalita'
Il Movimento politico Forza Italia e' una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di liberta', giustizia e solidarieta' concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarieta'.
Art. 1-bis. Denominazione, sede sociale e simbolo
La denominazione sociale e' «Movimento politico Forza Italia». La denominazione puo' essere modificata secondo le procedure dell'art. 74. La sede legale del movimento e' fissata in Roma, a via in Lucina n. 17, e puo' essere modificata con delibera del comitato di presidenza. Il simbolo del movimento e' costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta Forza Italia in carattere maiuscolo bianco; la parola Forza in campo verde, la parola Italia in campo rosso. Il simbolo puo' essere modificato dal comitato di presidenza. Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 74.
Art. 2. Soci
Sono soci del Movimento politico Forza Italia i cittadini italiani di eta' maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal responsabile nazionale organizzazione ed approvato dal comitato di presidenza. La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacita' di ognuno, anche tramite la partecipazione ai Club Forza Italia. Spetta al comitato di presidenza decidere sulla compatibilita' tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attivita' politiche di rilievo.
Art. 3. Modalita' di adesione
La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo e deve recare la firma di almeno un socio presentatore. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 2. Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa. Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei tre anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nella prima votazione successiva alla reiscrizione per ciascun livello di elezione (comunale, circoscrizionale, provinciale e cittadino, congressuale). La mancata segnalazione della condizione di cui al precedente comma 3 e' causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.
Art. 3-bis. La commissione di garanzia
Il comitato di presidenza nomina la commissione di garanzia alla quale e' devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative all'assunzione della qualifica di socio, nonche' alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa. La commissione di garanzia e' composta da 7 membri, che rimangono in carica tre anni. La commissione elegge nel proprio seno un presidente, che rimane in carica tre anni. Per la designazione dei membri della commissione di garanzia il comitato di presidenza procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il presidente del movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimita' dei consensi. In tal caso e' consentita l'approvazione per alzata di mano. La commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.
Art. 4. Diritti e doveri dei soci
I soci partecipano alle attivita' del movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio e' tenuto, nello svolgimento di attivita' inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi. Ogni socio si impegna alla massima lealta' nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignita' degli altri soci.
Art. 5. Perdita della qualita' di socio
La qualita' di socio del movimento politico si perde nei seguenti casi: a) dimissioni; b) mancato rinnovo; c) espulsione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'ufficio nazionale soci provvede a darne comunicazione agli organi periferici interessati. Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai probiviri. Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualita' di socio. L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.
Art. 6. Elettorato attivo e passivo
Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione previsti dal regolamento.
Art. 7. Quote associative - Decadenza per mancato rinnovo - Esercizio del diritto di voto
Il comitato di presidenza entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo. Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualita' di socio. Il diritto di voto nelle assemblee puo' essere esercitato solo dai soci che abbiano gia' versato la quota per l'anno in corso.
Art. 8. Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti
L'adesione al Movimento politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilita' ad ogni carica all'interno del movimento, salvo i limiti di cui all'art. 6. L'elettorato attivo nelle assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del comune e della provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio e' tenuto ad informare l'ufficio nazionale soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione.
Art. 9. Pubblicita' e aggiornamento dell'elenco dei soci
L'elenco dei soci non e' segreto. Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'ufficio nazionale soci sotto la diretta responsabilita' del responsabile nazionale organizzazione. L'ufficio nazionale soci conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci. I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo. Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicita' elenco soci, che e' approvato a maggioranza assoluta dal comitato di presidenza e deve garantire piena conformita' a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003. In particolare, tale regolamento deve disciplinare: 1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicita' dell'elenco dei soci; 2) le modalita' di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di Forza Italia a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati e' possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento; 3) le forme nelle quali la commissione di garanzia di cui all'art. 3-bis vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei soci e decide in caso di contestazioni. Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la protezione dei dati personali di coloro, persone fisiche o giuridiche, che versano contributi al movimento, nonche' del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo. In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potra' essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.
Art. 9-bis. Parita' di genere
In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, Forza Italia persegue l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive. Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite dai regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente statuto, ad eccezione dei delegati ai congressi. Per i collegi probivirali e la commissione di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 14-bis, lettera a). Nella competizione per le cariche elettive e' garantita la partecipazione, in condizioni di parita' di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Forza Italia in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.
Parte 2ª GLI ORGANI E LA STRUTTURA Art. 10. Organi nazionali
Sono organi nazionali di Forza Italia: 1) il congresso nazionale; 2) il presidente; 3) il consiglio nazionale; 4) il comitato di presidenza; 5) la conferenza dei coordinatori regionali; 6) l'amministratore nazionale; 7) il collegio nazionale dei probiviri.
Art. 11. Struttura nazionale
Coordinano ed attuano le delibere degli organi nazionali i responsabili nazionali dei settori: organizzazione; enti locali; dipartimenti; comunicazione ed immagine; formazione. Il presidente, sentito il comitato di presidenza, puo' istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente.
Art. 12. Organi regionali
Sono organi regionali di Forza Italia: 1) il coordinatore regionale; 2) il comitato regionale; 3) il consiglio regionale; 4) il collegio regionale dei probiviri.
Art. 13. Organi periferici
Sono organi periferici di Forza Italia: 1) nelle provincie: il congresso provinciale; il coordinatore provinciale; il comitato provinciale; 2) nei comuni: l'assemblea comunale; il coordinatore comunale; il comitato comunale; 3) nelle citta' indicate all'art. 30: il congresso di grande citta'; il coordinatore cittadino; il comitato cittadino; l'assemblea di circoscrizione; i coordinatori di circoscrizione.
Art. 14. Validita' delle delibere
Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.
Art. 14-bis. Metodi elettorali
Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi: a) metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che - ove previsto dai regolamenti - la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni votante puo' indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'. Non e' previsto alcun quorum minimo di voti. Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere piu' rappresentato, e si sostituisce con il piu' votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non e' stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato; b) metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti piu' alti fra quelli cosi' ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, avra' tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parita' di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'; c) alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto e' sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.
Parte 3ª GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI Art. 15. Il congresso nazionale
Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia. Elegge il presidente, 6 membri del comitato di presidenza, 50 membri del consiglio nazionale. Compete al congresso nazionale modificare il presente statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 74. Il congresso nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; e' convocato dal presidente su delibera del comitato di presidenza che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.
Art. 16. Composizione del congresso nazionale
Partecipano al congresso nazionale con diritto di voto: a) i delegati eletti nei congressi provinciali e di grande citta'; b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un massimo di 100 delegati; c) i soci del movimento che siano: Parlamentari nazionali ed europei; deputati regionali e consiglieri regionali; presidenti o vice presidenti di provincia; capigruppo nei consigli provinciali; sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti; capigruppo nei consigli comunali delle citta' capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; coordinatori regionali; coordinatori provinciali; coordinatori cittadini; delegati di circoscrizione delle grandi citta'; dirigenti nazionali degli uffici clubs e promotori azzurri; responsabili nazionali di Forza Italia Giovani per la Liberta', di Forza Italia Azzurro Donna, di Forza Italia Seniores. Le modalita' di calcolo e di individuazione dei delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito regolamento, che deve tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti da Forza Italia alle piu' recenti elezioni europee o politiche per la camera dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascuna provincia. Non sono ammesse deleghe.
Art. 17. Operazioni preliminari al congresso nazionale
Il comitato di presidenza fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del congresso nazionale. Almeno novanta giorni prima della data fissata: a) nomina una commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle assemblee locali ed alle elezioni dei delegati e la determinazione del numero dei delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente; b) determina con regolamento i delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'estero; c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalita' per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del presidente, dei membri elettivi del comitato di presidenza e del consiglio nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3; d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile. Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri: 1) l'elezione del presidente del movimento, dei membri del comitato di presidenza e dei consiglieri nazionali avviene di norma a scrutinio segreto; 2) l'elezione del presidente avviene mediante schede. E' eletto presidente chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purche' non inferiore al 40% degli aventi diritto; 3) i membri del comitato di presidenza e del consiglio nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt; 4) nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la presidenza del congresso puo' autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi. Le nomine dei delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del congresso nazionale, purche' lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.
Art. 18. Svolgimento del congresso nazionale
Il congresso nomina il presidente del congresso, l'ufficio di presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Il numero legale e' presunto salvo che per le deliberazioni in cui e' espressamente previsto un quorum di presenti o di voti. Il regolamento del congresso nazionale definisce le modalita' di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.
Art. 19. Il presidente
Il presidente del Movimento politico Forza Italia e' eletto dal congresso nazionale secondo le modalita' previste da apposito regolamento. Resta in carica 3 anni e puo' essere rieletto. Il presidente dirige il movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il comitato di presidenza, il consiglio nazionale, e il congresso nazionale. Nomina 6 membri del comitato di presidenza. Nomina i responsabili Nazionali di settore. Nomina i coordinatori regionali. Puo' inoltre delegare specifiche funzioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente, il comitato di presidenza convoca immediatamente il consiglio nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del congresso nazionale.
Art. 20. La consulta del presidente
Il presidente puo' avvalersi della collaborazione di una consulta costituita da esponenti, anche esterni al movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale. La consulta, nominata dal presidente, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonche' di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.
Art. 21. Il consiglio nazionale
Il consiglio nazionale promuove e coordina l'azione politica del movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal congresso nazionale. Il consiglio nazionale e' presieduto dal presidente o da un suo delegato. Elegge ogni 3 anni il collegio nazionale dei probiviri. Sono membri del consiglio nazionale i soci che siano: a) il presidente; b) i 50 soci del movimento eletti ogni 3 anni dal congresso nazionale secondo le modalita' previste dal regolamento; c) componenti del comitato di presidenza; d) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e Parlamento europeo; e) Deputati, Senatori e Parlamentari europei; f) coordinatori regionali; g) presidenti delle giunte regionali o, in mancanza, vice presidenti; h) presidenti delle assemblee regionali; i) coordinatori provinciali; j) presidenti di giunta provinciale; k) coordinatori cittadini; l) sindaci dei capoluoghi di provincia, o delle citta' con oltre 50.000 abitanti; m) capigruppo dei consigli regionali; n) I dirigenti nazionali dell'Ufficio Clubs e dei Promotori Azzurri; o) il responabile nazionale di Forza Italia Giovani per la Liberta'; p) il responsabile nazionale di Forza Italia Azzurro Donna; q) il responsabile nazionale Forza Italia Seniores; r) il presidente del collegio nazionale dei probiviri; s) il presidente della commissione di garanzia. Partecipano di diritto alle riunioni del consiglio nazionale, senza diritto di voto, ma con facolta' di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del collegio nazionale dei probiviri, i membri della commissione di garanzia, i dirigenti degli uffici nazionali. Il presidente puo' invitare al consiglio nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il movimento politico e personalita' del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualita' di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, prevale l'anzianita' di iscrizione al movimento e, in subordine, l'eta' anagrafica. I membri elettivi del consiglio nazionale rimangono in carica tre anni, ovvero fino al successivo congresso nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al consiglio nazionale.
Art. 22. Convocazione del consiglio nazionale
Il presidente convoca il consiglio nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno. Il consiglio nazionale e' convocato altresi' ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al presidente del movimento che fissa la data ed il luogo del consiglio nazionale e provvede alla convocazione entro sessanta giorni.
Art. 23. Il comitato di presidenza
Il comitato di presidenza da' attuazione alle deliberazioni del congresso nazionale e del consiglio nazionale. Coordina le attivita' del movimento e dei gruppi parlamentari. Il comitato di presidenza e' composto da: 1) il presidente del movimento; 2) 6 membri eletti dal congresso nazionale; 3) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo; 4) 6 membri nominati dal presidente stesso; 5) l'amministratore nazionale; 6) i responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 11; 7) il segretario della conferenza dei coordinatori regionali; 8) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti a Forza Italia; 9) i presidenti delle giunte regionali aderenti a Forza Italia; 10) tre membri della conferenza dei coordinatori regionali, nominati dal presidente. I componenti elettivi del comitato di presidenza e quelli nominati dal Presidente, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica 3 anni, ovvero fino al successivo congresso nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al comitato di presidenza. Il comitato di presidenza in particolare: approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del movimento politico; nomina i revisori dei conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 47; emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello statuto. Possono essere invitati al comitato di presidenza soci del movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati. In caso di perdita della qualita' di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi e' sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui del comitato di presidenza provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del consiglio nazionale eletti dal congresso nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, e' convocato il consiglio nazionale per una nuova elezione. Entro trenta giorni dall'elezione da parte del congresso nazionale dei 6 componenti elettivi del comitato di presidenza, il presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal presidente, questi provvede alla sostituzione. Il comitato di presidenza delibera a maggioranza.
Art. 24. La conferenza dei coordinatori regionali
La conferenza dei coordinatori regionali coordina l'attivita' politica ed organizzativa del movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del presidente e le indicazioni del responsabile nazionale della organizzazione. E' presieduta dal presidente ed e' composta dai coordinatori regionali, dall'amministratore nazionale e dai responsabili della struttura nazionale di cui all'art. 11, dal coordinatore nazionale Forza Italia Giovani per la Liberta' e dai dirigenti nazionali degli uffici: adesioni, club, Promotori Azzurri, Azzurro Donna e Seniores. Il presidente del movimento nomina il segretario della conferenza che ne coordina l'attivita'. I coordinatori regionali rimangono in carica tre anni. Gli altri membri della conferenza dei coordinatori regionali rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla conferenza.
Art. 25. L'amministratore nazionale
L'amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli e' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge. L'amministratore nazionale e' eletto a maggioranza dei presenti dal consiglio nazionale, su proposta del comitato di presidenza. Rimane in carica tre anni. L'amministratore nazionale fa parte del comitato di presidenza. Le funzioni dell'amministratore nazionale sono descritte nell'art. 46.
Art. 26. Responsabili nazionali di settore di attivita'
Sono nominati dal presidente i responsabili nazionali dei settori: organizzazione; enti locali; dipartimenti; comunicazione ed immagine; formazione. Essi collaborano con il presidente al fine di coordinare l'attivita' del movimento nei rispettivi settori di competenza. Il presidente, sentito il comitato di presidenza, puo' istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.
Parte 4ª L'ASSETTO REGIONALE Art. 27. Il coordinatore regionale
Il presidente nomina per ogni regione il coordinatore regionale. Il coordinatore regionale rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della regione, controlla ed indirizza l'attivita' politica dei coordinatori provinciali e assicura la continuita' della linea politica degli organi nazionali del movimento su tutto il territorio regionale. Dura in carica tre anni. Il coordinatore regionale nomina: a) 5 componenti del comitato regionale ed indica chi debba assumere la funzione di vice coordinatore; b) i responsabili regionali di settore per le funzioni indicate dall'art. 11. Il coordinatore regionale convoca e presiede il comitato regionale ed il consiglio regionale. In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal vice coordinatore regionale.
Art. 28. Il comitato regionale
Sono membri del comitato regionale i soci che siano: 1) il coordinatore regionale; 2) 5 membri nominati dal coordinatore regionale; 3) responsabili regionali di settore; 4) il tesoriere regionale, nominato ai sensi dell'art. 28-bis; 5) membri del comitato di presidenza iscritti nella regione; 6) coordinatori provinciali; 7) coordinatori delle grandi citta'; 8) il responsabile regionale di Forza Italia Giovani per la Liberta'; 9) il responsabile regionale di Forza Italia Azzurro Donna; 10) il responsabile regionale di Forza Italia Seniores; 11) il presidente o il vice presidente della giunta regionale; 13) il capogruppo in consiglio regionale; 13) il responsabile regionale dei clubs; 14) il responsabile regionale dei promotori azzurri. I membri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) durano in carica 3 anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri del comitato regionale. Il comitato regionale si riunisce su convocazione del coordinatore regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilita'. Il comitato regionale individua le attivita' da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del movimento; coordina le attivita' svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino. Il coordinatore regionale, il vice coordinatore ed i responsabili regionali di settore costituiscono, in seno al comitato regionale, la giunta esecutiva regionale per l'attuazione delle delibere degli organi regionali.
Art. 28-bis. Il tesoriere regionale
Il tesoriere regionale e' nominato dall'amministratore nazionale, con il gradimento del coordinatore regionale. Amministra i fondi destinati alla struttura regionale e agisce in forza di procura rilasciata dall'amministratore nazionale. Il tesoriere regionale e' responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dall'amministratore nazionale, come specificato nella parte 7ª del presente statuto. La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal coordinatore regionale e dagli organi regionali. Il tesoriere regionale resta in carica tre anni. Puo' essere riconfermato. Puo' essere revocato e sostituito, sentito il coordinatore regionale, in qualsiasi momento dall'amministratore nazionale.
Art. 29. Il consiglio regionale
Compongono il consiglio regionale i soci che siano: 1) il coordinatore regionale e gli altri membri del comitato regionale; 2) (abrogato); 3) Parlamentari nazionali eletti nella regione; 4) Parlamentari europei residenti nella regione; 5) consiglieri regionali; 6) presidenti delle provincie e capigruppo dei consigli provinciali; 7) sindaci dei comuni della regione; 8) capigruppo nei consigli comunali dei capoluoghi di provincia e delle citta' con oltre 50.000 abitanti. I componenti del consiglio rimangono in carica fin quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri dello stesso. Il consiglio regionale si pronuncia sui fatti politici importanti che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito regionale. Ha funzione di sintesi politica delle attivita' svolte a livello locale dal movimento e di supporto all'attivita' del comitato regionale. Il consiglio regionale ogni 3 anni elegge a scrutinio segreto i membri del collegio regionale dei probiviri. Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale o su richiesta di almeno ¼ dei suoi membri.
Parte 5ª GLI ORGANI PERIFERICI LE GRANDI CITTA' - LE PROVINCIE Art. 30. Assetto territoriale di base
Nei comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al movimento, fissato annualmente dal comitato di presidenza, e' costituito il coordinamento comunale. Qualora il comitato di presidenza non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso il coordinamento comunale puo' essere costituito in tutti i comuni nei quali siano residenti almeno 10 aderenti al movimento. Negli altri comuni il comitato provinciale, su proposta del coordinatore, puo' nominare un delegato comunale. In tutte le province previste dalla legge dello Stato e' costituito il coordinamento provinciale (art. 13, n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dal comitato di presidenza. Nelle citta' di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina, definite «Grandi citta'», e' costituito il coordinamento cittadino (di grande citta' art. 13, n. 3). In questo caso, il coordinamento cittadino ha competenza sul territorio comunale della grande citta', mentre sul residuo territorio della provincia e' competente il coordinamento provinciale. Nell'ambito delle grandi citta' e' costituito il coordinamento circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci aderenti a Forza Italia. Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, il coordinamento cittadino, su proposta del coordinatore, puo' nominare un delegato di circoscrizione. Nelle provincie al di fuori delle grandi citta', i soci esercitano il diritto di voto: a) nell'assemblea comunale, per l'elezione del coordinatore comunale, dei membri elettivi del coordinamento comunale nonche' dei delegati al congresso provinciale. Nelle grandi citta', i soci esercitano il diritto di voto: a) nell'assemblea di circoscrizione: per l'elezione del coordinatore circoscrizionale; b) nel congresso cittadino: per l'elezione del coordinatore cittadino (della grande citta'), dei membri elettivi del comitato cittadino e dei delegati al congresso nazionale.
Art. 30-bis. Disposizioni speciali per la Regione Valle d'Aosta
Ai fini del presente statuto e dei regolamenti che ne derivano, la Regione Valle d'Aosta e' soggetta alle seguenti disposizioni particolari: 1) la citta' di Aosta e' equiparata alle grandi citta' di cui al precedente art. 30; 2) il resto del territorio della regione e' equiparato ad una provincia ordinaria; 3) il regolamento determinera' il numero dei delegati al congresso nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta.
Art. 30-ter. I grandi elettori nei congressi provinciali e cittadini
Ai fini dei congressi provinciali e di grande citta', i soci del movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia o della grande citta' che siano Parlamentari nazionali ed europei, presidenti di regione, presidenti di provincia, consiglieri regionali, consiglieri provinciali o metropolitani e comunali, presidenti e consiglieri di circoscrizione, il sindaco della grande citta', assumono le prerogative di grandi elettori. Gli assessori regionali, provinciali e comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di grande elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti. A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento. I grandi elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l'elezione del coordinatore e del comitato provinciale o cittadino. I grandi elettori hanno diritto di voto solamente nel congresso provinciale o nel congresso di grande citta' corrispondente al comune di residenza, eccettuati i seguenti casi: 1) i Parlamentari nazionali ed europei eletti in un collegio o una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di grande elettore nel congresso provinciale o di grande citta' del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e al coordinamento nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito; 2) i consiglieri regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di grande elettore nel congresso provinciale o di grande citta' scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e al coordinamento nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito; 3) i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale e i consiglieri provinciali esercitano le prerogative di grandi elettori nel congresso provinciale della provincia o della grande citta' nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza; 4) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una grande citta', e in parte sul territorio del resto della provincia, i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale, i consiglieri metropolitani e i consiglieri provinciali devono optare a quale congresso provinciale o di grande citta' partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non e' reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.
Art. 30-quater. I grandi elettori nei congressi comunali
Ai fini dei congressi comunali assumono le prerogative di grandi elettori i soci del movimento residenti nel comune eletti a far parte di assemblee rappresentative a partire da consigliere circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono grandi elettori tutti i consiglieri comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono grandi elettori i consiglieri comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia. Gli assessori comunali e regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di grandi elettori. A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.
Art. 31. I congressi provinciali
Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali: a) i delegati eletti dalle assemblee comunali secondo le modalita' di cui al successivo art. 33-bis; b) i grandi elettori di cui all'art. 30-ter. Il numero di delegati al congresso provinciale attribuiti ad ogni assemblea comunale viene stabilito con apposito regolamento, tenendo conto del numero di voti ottenuti da Forza Italia in quel comune nelle piu' recenti elezioni per il Parlamento europeo o per la Camera dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascun comune. Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore provinciale e dei membri elettivi del comitato provinciale. Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e i membri del comitato provinciale.
Art. 31-bis. Elezione del coordinatore provinciale, dei membri del comitato provinciale e dei delegati al congresso nazionale
L'elezione del coordinatore provinciale, dei membri del comitato provinciale e dei delegati al congresso nazionale e' disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri: a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti; b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di candidati al comitato provinciale. I seggi nel comitato provinciale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt; c) i delegati al congresso nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.
Art. 32. Il coordinatore provinciale
Il coordinatore provinciale e' eletto a scrutinio segreto dal congresso provinciale. Resta in carica 3 anni. Il coordinatore provinciale rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. E' coadiuvato dai membri del comitato provinciale, determina la linea politica del movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali. Propone al comitato provinciale il nome del responsabile amministrazione e tesoreria e dei responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato provinciale. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale convoca il congresso provinciale per il rinnovo totale degli organi. Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore provinciale. In caso di impedimento temporaneo il coordinatore provinciale e' sostituito dal vice coordinatore provinciale. In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo coordinatore.
Art. 33. Il comitato provinciale
Compongono con diritto di voto il comitato provinciale i soci che siano: A) il coordinatore provinciale; B) i coordinatori comunali del capoluogo della provincia - tranne le province nelle quali sia costituita la grande citta' ai sensi dell'art. 30, comma 4 - e dei comuni con oltre 30.000 abitanti; C) i membri dell'ufficio di presidenza iscritti nella provincia; D) i responsabili provinciali di Forza Italia «Giovani per la Liberta'» e Forza Italia Seniores; E) il presidente o vice presidente della provincia; F) il capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale; G) il sindaco e il capogruppo nel comune capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la grande citta' ai sensi dell'art. 30, comma 4; H) i Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali eletti nella provincia; I) il dirigente dell'ufficio provinciale club; J) i membri eletti dal congresso provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L, M; K) i vice coordinatori provinciali; L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali, dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni; M) il responsabile amministrazione e tesoreria (senza diritto di voto se non gia' membro ad altro titolo). I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di grande elettore nel relativo congresso provinciale. I membri del comitato provinciale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2), 3) e 4) durano in carica 3 anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del comitato provinciale. Il comitato provinciale e' convocato dal coordinatore provinciale, almeno ogni 4 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del comitato stesso. E' presieduto dal coordinatore provinciale o, in mancanza, dal vice coordinatore provinciale. Il coordinatore provinciale, il responsabile amministrazione e tesoreria e i responsabili provinciali di settore costituiscono, in seno al comitato provinciale, la giunta esecutiva provinciale per l'attuazione delle delibere degli organi provinciali.
Art. 33-bis. Assemblea comunale
Costituiscono l'assemblea comunale: a) i soci residenti nel territorio del comune; b) i grandi elettori. L'assemblea comunale e' convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore comunale e dei membri elettivi del comitato comunale. L'assemblea comunale, inoltre, e' convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'assemblea comunale elegge il coordinatore comunale, i membri del comitato comunale in un numero definito dal regolamento, e i delegati al congresso provinciale, con le modalita' previste dal regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri: a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti; b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di candidati al comitato comunale. I seggi nel comitato comunale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt. I delegati al congresso provinciale sono eletti con voto individuale limitato ad 1/3 degli eligendi. Non sono previste liste.
Art. 33-ter. Il coordinatore comunale
Il coordinatore comunale e' eletto a scrutinio segreto dal congresso comunale con le modalita' previste da apposito regolamento. Resta in carica 3 anni. Il coordinatore comunale rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del comune. E' coadiuvato dai membri del comitato comunale, determina la linea politica del movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali. Propone al comitato comunale il nome del responsabile amministrazione e tesoreria; puo' proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato comunale. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore provinciale deve convocare l'assemblea comunale per il rinnovo totale degli organi. Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore provinciale. In caso di impedimento temporaneo il coordinatore comunale e' sostituito dal vice coordinatore comunale. In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice coordinatore convoca il congresso comunale per l'elezione del nuovo coordinatore.
Art. 33-quater. Il comitato comunale
Costituiscono il comitato comunale i soci che siano: 1) il coordinatore comunale; 2) membri eletti dal congresso comunale; 3) il responsabile amministrazione e tesoreria; 4) membri del comitato di presidenza residenti nel comune; 5) il responsabile comunale di Forza Italia giovani per la liberta'; 6) sindaco o vice sindaco; 7) il capogruppo in consiglio comunale; 8) dirigenti dell'ufficio comunale club, Promotori azzurri, Azzurro Donna, Seniores; 9) Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali residenti nel comune. I membri del comitato comunale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del comitato comunale.
Art. 34. Il delegato di collegio
(Abrogato).
Art. 35. Le assemblee di collegio
(Abrogato).
Art. 36. I delegati comunali
Il comitato provinciale, su proposta del coordinatore provinciale puo' nominare un delegato comunale, in ogni comune in cui non sia costituito il coordinamento comunale. Il delegato comunale collabora con il coordinatore provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale. E' coadiuvato dal direttivo comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilita' e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni. Rimane in carica tre anni.
Art. 37. I congressi delle grandi citta'
Partecipano con diritto di voto ai congressi di grande citta': a) gli iscritti al movimento residenti nella grande citta'; b) i grandi elettori. Ogni congresso di grande citta' e' convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore di grande citta' e dei membri elettivi del comitato della grande citta'. Il congresso della grande citta', inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Il congresso della grande citta' elegge il coordinatore e 6 membri del comitato della grande citta'.
Art. 37-bis. Elezione del coordinatore della grande citta', dei membri del comitato cittadino e dei delegati al congresso nazionale
L'elezione del coordinatore della grande citta', dei membri del comitato cittadino e dei delegati al congresso nazionale e' disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri: a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti; b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di candidati al comitato cittadino. I seggi nel comitato cittadino vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt; c) i delegati al congresso nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.
Art. 38. Il coordinatore cittadino nelle grandi citta'
Il coordinatore cittadino e' eletto a scrutinio segreto dal congresso della grande citta'. Resta in carica 3 anni. Il coordinatore cittadino rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della grande citta'; coadiuvato dai membri del comitato della grande citta', determina la linea politica del movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali e regionali. Propone al comitato cittadino il nome del responsabile amministrazione e tesoreria e dei responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato cittadino. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale deve convocare il congresso cittadino per il rinnovo totale degli organi. Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore cittadino. In caso di impedimento temporaneo il coordinatore cittadino e' sostituito dal vice coordinatore cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato cittadino convoca il congresso della grande citta' per l'elezione del nuovo coordinatore.
Art. 39. Il comitato cittadino nelle grandi citta'
Compongono, con diritto di voto il comitato cittadino i soci che siano: A) il coordinatore cittadino; B) i coordinatori circoscrizionali della citta'; C) i membri del comitato di presidenza iscritti nel comune della grande citta'; D) i responsabili cittadini di Forza Italia «Giovani per la Liberta'» e Seniores; E) il presidente o vice presidente della provincia o della citta' metropolitana; F) il capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale o di citta' metropolitana; G) il sindaco ed il capogruppo nel consiglio comunale; H) i Parlamentari nazionali, Parlamentari europei e consiglieri regionali; I) il dirigente dell'ufficio cittadino club; J) i membri eletti dal congresso di grande citta' in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q; K) i vice coordinatori cittadini; L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali, dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni; M) il responsabile amministrazione e tesoreria (senza diritto di voto se non gia' membro ad altro titolo); N) il presidente del consiglio comunale e i presidenti di circoscrizione. I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato cittadino solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di grande elettore nel relativo congresso cittadino. Il comitato di grande citta' e' convocato dal coordinatore cittadino almeno ogni 4 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del comitato stesso. E' presieduto dal coordinatore cittadino o, in mancanza, dal vice coordinatore cittadino. Il coordinatore cittadino ed i responsabili di settore costituiscono, in seno al comitato di grande citta', la giunta esecutiva di grande citta' per l'attuazione delle delibere degli organi cittadini.
Art. 39-bis. L'assemblea di circoscrizione
L'assemblea di circoscrizione e' costituita da tutti i soci residenti nel territorio della circoscrizione, dai consiglieri della circoscrizione sede del coordinamento circoscrizionale, ovunque siano residenti, purche' soci di Forza Italia. L'assemblea di circoscrizione e' convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del coordinatore circoscrizionale. L'assemblea di circoscrizione inoltre, e' convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'assemblea di circoscrizione elegge il coordinatore circoscrizionale con le modalita' previste da apposito regolamento.
Art. 39-ter. Il coordinatore circoscrizionale
Il coordinatore circoscrizionale e' eletto a scrutinio segreto dalla assemblea di circoscrizione con le modalita' previste da apposito regolamento. Resta in carica 3 anni. Il coordinatore circoscrizionale rappresenta il movimento nell'ambito della circoscrizione. Determina la linea politica del movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali, e cittadini. Nomina il vice coordinatore circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni. In caso di impedimento temporaneo il coordinatore circoscrizionale e' sostituito dal vice coordinatore circoscrizionale. In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice coordinatore convoca il congresso circoscrizionale per l'elezione del nuovo coordinatore.
Art. 40. I delegati di circoscrizione
Nelle grandi citta' indicate all'art. 30, ove non sia costituito il coordinamento circoscrizionale, il coordinatore cittadino nomina un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio comunale. Nelle altre citta' nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il coordinatore comunale puo' nominare un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio comunale. Il delegato di circoscrizione collabora con il coordinatore cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la circoscrizione e riferisce al coordinatore cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della circoscrizione. Il delegato di circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti. Il delegato di circoscrizione rimane in carica tre anni.
Art. 41. Rinvio ad altre norme
Per tutto cio' che non e' previsto espressamente in questa parte dello statuto provvede il comitato di presidenza con appositi regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli organi nazionali.
Parte 6ª LE INCOMPATIBILITA' LA DETERMINAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Art. 42. Incompatibilita'
Il comitato di presidenza emana un regolamento sulle incompatibilita' fra le cariche del movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.
Art. 43. Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche
Tutti i soci del movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dal comitato di presidenza, sentiti i coordinatori regionali. La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'amministratore nazionale.
Art. 44. Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali a) Elezioni regionali. Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale, sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e sono approvate dalla conferenza dei coordinatori regionali. La candidatura a presidente di regione e' di competenza del comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale; b) Elezioni provinciali. Le candidature a presidente di provincia sono di competenza del comitato di presidenza, sentiti il coordinatore regionale, il comitato provinciale ed il comitato cittadino. La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali e' affidata al coordinatore regionale, su proposta del comitato provinciale, sentito il coordinatore cittadino ed i coordinatori comunali interessati; c) Elezioni comunali. La scelta dei candidati alle elezioni comunali e' affidata ai seguenti organi: comuni fino a 15.000 abitanti: al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato di comune; comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000: 1) candidatura a consigliere comunale: al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato di comune, sentito il coordinatore regionale; 2) candidatura a sindaco: al coordinatore regionale, sentiti il comitato provinciale ed il comitato comunale o il delegato di comune; capoluoghi di provincia e comuni con oltre 50.000 abitanti: 1) le candidature a consigliere comunale e a sindaco: al coordinatore regionale su proposta del comitato provinciale e del comitato comunale o del delegato di comune, con il gradimento della conferenza dei coordinatori regionali; 2) le candidature alle elezioni circoscrizionali (escluse le grandi citta'): al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato comunale; grandi citta': 1) candidatura a consigliere comunale: al comitato cittadino, approvata dal coordinatore regionale; 2) candidatura a sindaco: al comitato di presidenza sentiti il coordinatore regionale ed il comitato cittadino; 3) candidatura a consigliere circoscrizionale: al comitato cittadino sentito il coordinatore di circoscrizione o il delegato di circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a presidente di circoscrizione, essa deve essere approvata dal comitato cittadino. In ogni caso il comitato di presidenza puo' designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. analoga facolta' e' riservata al coordinatore regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali. La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'amministratore nazionale.
Parte 7ª L'ASSETTO AMMINISTRATIVO Art. 45. Finanziamento delle attivita' del Movimento politico Forza Italia
Le attivita' del Movimento sono finanziate da: quote associative versate dai soci; quote di affiliazione dei club e delle altre associazioni riconosciute; contributi volontari di soci o di terzi; contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; contributi pubblici; sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge. L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative e' stabilito dal comitato di presidenza sentito l'amministratore nazionale. Il comitato di presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli organi nazionali e periferici del movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'amministratore nazionale. Ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli organi nazionali e locali ed e' ripartita come segue: sede nazionale 20%; organi locali 80%. La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del movimento politico e' predisposta con regolamento dal comitato di presidenza.
Art. 46. Funzioni dell'amministratore nazionale
L'amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico e svolge l'attivita' negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il movimento politico e nomina difensori e procuratori. L'amministratore nazionale svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del movimento; esegue le delibere del comitato di presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge. Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta al comitato di presidenza per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro recezione. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del movimento ai soci che ne facciano richiesta al comitato di presidenza. Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal comitato di presidenza e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge. L'amministratore nazionale e' il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati. L'amministratore nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto cio' che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del movimento. L'amministratore nazionale sottopone con cadenza trimestrale al comitato di presidenza una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a cio' relativi. Tale relazione dev'essere approvata dal comitato di presidenza e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del movimento, entro una settimana dalla sua approvazione. Ogni organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'amministratore nazionale. Il mancato rispetto delle disposizioni dell'amministratore nazionale e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'organo.
Art. 47. Revisori contabili
I revisori contabili previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1982, n. 22, sono nominati dal comitato di presidenza. E' richiesta la qualifica di revisore contabile iscritto al registro istituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE. I revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche piu' volte consecutivamente.
Art. 48. Autonomia amministrativa periferica
Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dall'amministratore nazionale. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. I membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. E' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: compravendita di beni immobili; compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); costituzione di societa'; acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; concessioni di prestiti; contratti di mutuo; rimesse di denaro all'estero; apertura di conti correnti all'estero e valutari; acquisto di valuta; richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia. E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attivita' di competenza esclusiva dell'amministratore nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.
Art. 49. Attivita' negoziale in ambito locale
Ai fini dell'attuazione degli obbiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilita' politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal tesoriere regionale, il quale agisce per procura rilasciata dall'amministratore nazionale, secondo quanto deliberato dal comitato di presidenza e previsto dalle norme regolamentari. La procura conferita ai tesorieri regionali non potra' comunque comprendere la facolta' di stipulare i seguenti atti: compravendita di beni immobili; compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); costituzione di societa'; acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; concessioni di prestiti; contratti di mutuo; rimesse di denaro all'estero; apertura di conti correnti all'estero o in valuta; acquisto di valuta; richiesta e rilascio di avallo; fidejussioni o altra forma di garanzia. Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dall'amministratore nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.
Parte 8ª GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO Art. 50. Giurisdizione esclusiva
I soci del movimento politico, i rappresentanti dei Club Forza Italia e delle altre associazioni riconosciute dal movimento ai sensi degli articoli 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai collegi dei probiviri in caso di controversie riguardanti l'attivita' del movimento, l'applicazione dello statuto, i rapporti del movimento con i club e con le associazioni riconosciute, nonche' i rapporti tra questi ultimi.
Art. 51. Collegio regionale dei probiviri
Il collegio regionale dei probiviri e' composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dal consiglio regionale, secondo le modalita' previste da apposito regolamento fra i soci con almeno 40 anni di eta' che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del movimento politico. Restano in carica 3 anni. Il collegio regionale dei probiviri nomina nel suo seno un presidente ed un segretario del collegio. Il collegio regionale dei probiviri e' competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado: a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del collegio nazionale dei probiviri; b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da Club Forza Italia (o da altre associazioni riconosciute) e le controversie fra Club Forza Italia (o altre associazioni riconosciute) e movimento politico; c) le controversie fra i Club Forza Italia che interessino direttamente l'attivita' politica del movimento; d) i ricorsi contro la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta) per motivi formali, prevista dall'art. 67. Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello statuto, compresi i conflitti fra organi, salvo i casi di competenza esclusiva del collegio nazionale dei probiviri.
Art. 51-bis. Elezione del collegio regionale dei probiviri
I membri effettivi e supplenti del collegio regionale dei probiviri sono eletti dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato. Ciascun membro del consiglio regionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti. Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti. Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni. Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti. Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un consiglio regionale per l'elezione dei componenti mancanti.
Art. 52. Collegio nazionale dei probiviri
Il collegio nazionale dei probiviri e' composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal consiglio nazionale. Possono essere eletti probiviri nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di eta' e che non facciano parte del comitato di presidenza e della conferenza dei coordinatori regionali. I componenti del collegio nazionale dei probiviri restano in carica 3 anni. Il collegio nazionale dei probiviri nomina nel suo seno un presidente ed un segretario del collegio. Il collegio nazionale dei probiviri e' competente a giudicare: a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano coordinatori regionali, Parlamentari, presidenti di regione; b) i ricorsi relativi ai congressi provinciali e delle 12 grandi citta'; c) i ricorsi relativi alla conformita' allo statuto degli atti adottati dagli organi del movimento regionali e nazionali; d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra organi del movimento, nei casi in cui sia coinvolto un organo regionale o nazionale; e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel congresso nazionale, con esclusione del presidente e dei membri elettivi del comitato di presidenza. In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il collegio nazionale dei probiviri e' giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell'art. 51 e' ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio. Il collegio nazionale dei probiviri e' giudice d'appello contro le decisioni dei collegi regionali dei probiviri.
Art. 52-bis. Elezione del collegio nazionale dei probiviri
I membri effettivi e supplenti del collegio nazionale dei probiviri sono eletti dal consiglio nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato. Ciascun membro del consiglio nazionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti. Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti. Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni. Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti. Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un consiglio nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.
Art. 53. Decisioni dei collegi dei probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un proboviro
I collegi regionali ed il collegio nazionale dei probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi. La decisione del collegio regionale dei probiviri e' impugnabile avanti al collegio nazionale dei probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal collegio nazionale dei probiviri e' definitivo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un collegio di probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente piu' anziano. Qualora complessivamente i membri del collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.
Art. 54. Impugnazione dell'elezione del presidente e dei membri elettivi del comitato di presidenza
Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del presidente e dei 6 membri elettivi del comitato di presidenza e' il collegio nazionale dei probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento europeo. La delibera e' assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 probiviri effettivi.
Art. 55. Procedimento disciplinare
Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrita' morale del movimento o degli interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al collegio dei probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal comitato di presidenza. Le sedute degli organi giudicanti non sono pubbliche. Il procedimento disciplinare non puo' durare oltre trenta giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni e' di dieci giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del collegio giudicante e ciascun socio puo' prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di organi di Club Forza Italia (o di altre associazioni riconosciute dal movimento).
Art. 56. Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l'espulsione; d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da Club Forza Italia (o altra associazione riconosciuta dal movimento). Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'. La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli Organi del movimento qualora cio' non comporti l'espulsione. L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del movimento o per indegnita' morale o politica. Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta dal movimento). Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio.
Art. 57. Altri ricorsi
I ricorsi in tutte le materie di competenza dei collegi dei probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un Club Forza Italia o altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del collegio competente nel termine di trenta giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto. I ricorsi per nullita' dei congressi provinciali e dei congressi delle grandi citta' devono essere presentati, anche a mezzo telefax, entro dieci giorni dalla data del congresso a pena di decadenza. Il comitato di presidenza approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Art. 58. Commissariamento
Il comitato di presidenza puo', ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli organi nazionali delle organizzazioni interne al movimento. Analogamente il comitato di presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, puo' sciogliere qualsiasi organo del movimento, nominando un commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organo. Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilita' di funzionamento di un organo collegiale, la commissione di irregolarita' di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti. In casi gravi ed urgenti il presidente direttamente, o delegando il responsabile nazionale organizzazione, puo' adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dal comitato di presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
Art. 58-bis. Chiusura organi periferici
Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 30, comma 1, il settore adesioni ne da' immediata comunicazione al coordinatore provinciale, il quale provvede nel termine massimo di sei mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere il relativo coordinamento comunale e, se lo ritiene opportuno, propone al comitato provinciale di nominare un delegato comunale. Nessun altro organo del movimento puo' essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 58.
Art. 59. Sospensione dall'attivita' del movimento
In casi di particolare gravita' il responsabile nazionale organizzazione puo' decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attivita' del movimento. In tal caso e' aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al collegio dei probiviri competente. Il giudizio definitivo dovra' essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal comitato di presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
Parte 9ª RAPPORTI CON I CLUB FORZA ITALIA Art. 60. Denominazione Club Forza Italia
Possono utilizzare la denominazione Club Forza Italia, e le relative composizioni grafiche, solo le associazioni che essendo in possesso dei requisiti sotto indicati, ne facciano richiesta al Movimento politico Forza Italia e da questo vengano riconosciute idonee. Il riconoscimento comporta l'affiliazione al movimento politico.
Art. 61. Caratteristiche per l'affiliazione
Per essere affiliati al Movimento politico Forza Italia, i club devono avere la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dal comitato di presidenza e comprendenti non meno di 25 soci. Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purche' ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali. In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, i club devono: a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberal-democratico; b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti; c) consentire la massima liberta' di iscrizione e di dibattito politico interno. I club con meno di 25 soci hanno 3 mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto. In mancanza di raggiungimento del numero minimo l'affiliazione viene revocata. La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto e della giurisdizione dei probiviri.
Art. 62. Riconoscimento e affiliazione
Il riconoscimento dei club e la conseguente loro affiliazione avviene ad opera dell'ufficio nazionale dei club previa istruttoria in sede locale.
Art. 63. Partecipazione al Movimento politico Forza Italia
Coloro che aderiscono al Movimento politico Forza Italia pur non appartenendo ad alcun club affiliato (o altra associazione affiliata) sono tenuti, nel termine stabilito dal comitato di presidenza, ad associarsi ad un Club Forza Italia per poter svolgere attivita' politica locale.
Art. 64. Attivita' politica
L'affiliazione del club comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli organi del Movimento politico Forza Italia e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, da parte dei dirigenti locali di Forza Italia.
Art. 65. Contributo annuale
I club affiliati si impegnano a versare ogni anno al movimento politico il contributo determinato dal comitato di presidenza.
Art. 66. Revoca dell'affiliazione
L'affiliazione puo' essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare. Nel primo caso provvede l'ufficio nazionale club che, constatata la perdita di una o piu' caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione al club (o associazione) interessato. Il provvedimento di revoca puo' essere impugnato con ricorso al collegio regionale dei probiviri. La decisione e' appellabile avanti al collegio nazionale dei probiviri. Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione e' pronunciata in prima istanza dal collegio regionale dei probiviri ed in seconda istanza dal collegio nazionale dei probiviri. La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione Club Forza Italia e di tutte le relative utilizzazioni grafiche. Si applicano le norme contenute nella parte 8ª dello statuto.
Art. 67. Motivi di revoca dell'affiliazione
Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attivita' in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi Forza Italia. E' altresi' motivo di revoca il comprovato svolgimento di attivita' illecite nella sede del club o in occasione di manifestazioni o altre attivita' organizzate dal club o alle quali il club partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del Movimento politico Forza Italia.
Art. 68. Controversie
Sono devolute al giudizio dei probiviri le controversie fra club che comportino un interesse specifico del movimento e le controversie fra club e movimento politico.
Art. 69. Rapporti con altre associazioni
Il comitato di presidenza puo' deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento politico Forza Italia che si occupino di particolari settori purche' presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei club: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del movimento politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei Club Forza Italia.
Parte 10ª ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO Art. 70. Organizzazione giovanile
In seno al Movimento politico Forza Italia e' costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia - Giovani per la Liberta', cui possono partecipare i soci dai 14 ai 28 anni compiuti. Forza Italia - Giovani per la Liberta' persegue i medesimi scopi del Movimento politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'universita', del lavoro e delle attivita' sociali e di solidarieta'. Forza Italia - Giovani per la Liberta' ha una propria struttura organizzativa, determinata con regolamento approvato dal comitato di presidenza. Le risorse economiche di Forza Italia Giovani per la Liberta' vengono stabilite di anno in anno dal comitato di presidenza. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'organizzazione giovanile. I predetti fondi cosi' attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia - Giovani per la Liberta' secondo quanto stabilito in merito dal regolamento. I responsabili di Forza Italia - Giovani per la Liberta', locali e nazionali eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento predisposto dal comitato di presidenza. I soci di eta' inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia Giovani per la Liberta' secondo quanto previsto dal regolamento di Forza Italia Giovani per la Liberta'. I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentativita' esterna a nessun livello, ne' in Forza Italia - Giovani per la Liberta' ne' in Forza Italia.
Art. 71. Attivita' di Forza Italia - Giovani per la Liberta'
Forza Italia - Giovani per la Liberta' opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli organi nazionali e locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei probiviri.
Art. 72. Forza Italia Azzurro Donna
Le socie del movimento possono partecipare alle attivita' di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti. Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche. Coordina e promuove l'attivita' legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne. Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.
Art. 72-bis. Forza Italia Seniores
I soci del movimento di eta' superiore ai 65 anni possono partecipare a Forza Italia Seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali. Forza Italia Seniores promuove la partecipazione dei soci di eta' superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attivita' del movimento. Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei seniores. I rappresentanti di Forza Italia Seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.
Parte 11ª DISPOSIZIONI FINALI Art. 73. Potere regolamentare del comitato di presidenza
Il comitato di presidenza provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto.
Art. 74. Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie sono di competenza del congresso nazionale e del consiglio nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purche' costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
Parte 12ª DISPOSIZIONI TRANSITORIE
VIII) Le scadenze dei mandati introdotte con le norme approvate nel consiglio nazionale del 4 agosto 2015 si intendono considerando la data di effettiva assunzione del corrispondente incarico, anche se attribuito con modalita' diverse da quelle previste dalle nuove norme. IX) Fino al 30 settembre 2015 il comitato di presidenza e' autorizzato ad apportare le ulteriori modifiche allo statuto che si rendessero necessarie - su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione del Movimento politico Forza Italia al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13. |
|
|
|