Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 agosto 2017
Riparto dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove scuole - Poli d'infanzia. (Decreto n. 637).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed in particolare l'art. 6 relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, i commi 180, 181, lettera e), 182 e 184;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede l'istituzione di poli d'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;
Dato atto che nel medesimo art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo si stabilisce che al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree;
Considerato altresi', che all'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo si stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi;
Considerato inoltre, che l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che agli oneri relativi alla realizzazione dei poli per l'infanzia a carico dell'INAIL, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, intesi come canoni di locazione a carico dello Stato da corrispondere all'INAIL, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Considerato quindi, che l'investimento complessivo e' a carico dell'INAIL per un importo complessivo di euro 150.000.000,00 nel triennio 2018-2020, mentre lo Stato si fa carico di corrispondere solo i relativi canoni di locazione pari a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019;
Considerato che l'onere recato dal citato art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017 trova copertura con pari decurtazione del finanziamento previsto dall'art. 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sul cap 1248;
Considerato necessario ripartire le risorse a livello regionale tenendo conto dei seguenti criteri:
la popolazione scolastica nella fascia di eta' 0-6 anni;
il numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale, con riferimento a quelli per l'istruzione alla fascia di eta' 3-6 anni, cosi' come risultanti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
Dato atto che i predetti criteri sono stati assentiti nella seduta del 21 giugno 2017 dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica;
Considerato di dover assegnare un maggiore peso ponderale al criterio relativo alla popolazione scolastica nella fascia di eta' 0-6 anni, al fine di assicurare la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia in quelle aree geografiche in cui maggiore risulta il fabbisogno;
Ritenuto necessario, altresi', definire i criteri per l'acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione dei nuovi poli per l'infanzia;
Sentita la Conferenza Unificata del 27 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1
Riparto risorse

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, sono ripartite tra le Regioni, tenendo conto della popolazione scolastica nella fascia di eta' 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per l'istruzione nella fascia di eta' 3-6 anni, come risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, secondo la seguente tabella:


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| Regione | Riparto |
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| Abruzzo | € 3.597.824,45 |
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| Basilicata | € 1.901.827,52 |
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| Calabria | € 4.810.346,31 |
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| Campania | € 14.480.804,70 |
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| Emilia Romagna | € 11.524.656,68 |
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|Friuli Venezia Giulia| € 3.661.795,27 |
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| Lazio | € 14.478.540,31 |
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| Liguria | € 4.288.021,17 |
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| Lombardia | € 24.283.155,13 |
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| Marche | € 4.203.461,23 |
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| Molise | € 1.376.187,32 |
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| Piemonte | € 9.946.787,30 |
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| Puglia | € 9.687.832,54 |
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| Sardegna | € 3.969.103,78 |
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| Sicilia | € 12.045.314,51 |
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| Toscana | € 8.630.570,96 |
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| Umbria | € 2.771.630,76 |
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| Valle d'Aosta / | |
| Vallee d'Aoste | € 910.186,32 |
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| Veneto | € 13.431.953,74 |
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| Totale | € 150.000.000,00 |
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2. Le risorse non utilizzate o derivanti da economie vengono ripartite con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore delle Regioni stesse.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare spese per la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia. Non sono in ogni caso ammesse e sono, quindi, a carico dell'ente locale le spese per:
a) indagini preliminari;
b) progettazione;
c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
d) eventuale demolizione dei fabbricati;
e) bonifica delle aree;
f) spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante i lavori.
 
Art. 2
Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse

1. Al fine di individuare le manifestazioni di interesse relative agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative, le Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri:
a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un'area nella piena disponibilita' dell'ente e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva;
b) dimensioni di area conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;
c) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonche' degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti, anche nell'ottica di una edilizia sostenibile;
d) disponibilita' di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare;
e) disponibilita' dell'ente a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo con la proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;
f) progetto didattico connesso alla costituzione del polo d'infanzia;
g) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
h) congruita' del costo stimato per la realizzazione del nuovo polo alla luce di prezziari regionali vigenti;
i) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificita' territoriali.
2. Le regioni interessate entro novanta giorni dall'avvenuta adozione del presente decreto provvedono a selezionare, previo parere con le ANCI regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e li trasmettono nei successivi sessanta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'indirizzo di posta certificata dgefid@postacert.istruzione.it pena la revoca delle risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre regioni, previa riassegnazione con successivo decreto.
3. Le aree selezionate dalle regioni sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2017

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2017, foglio n. 1-2036
 
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