Estratto determina AAM/AIC n. 139/2017 del 18 ottobre 2017
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOCONAZOLO IPSO PHARMA, nella forma e confezione: «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. con sede in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale 01256840768. Confezione: «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml - A.I.C. n. 044851018 (in base 10) 1BSRUB (in base 32). Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie. Validita' prodotto integro: diciotto mesi. Tre mesi dopo la prima apertura. Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Composizione: principio attivo: tioconazolo 28 g; eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile. Produttori del principio attivo: Erregierre S.p.a., via Francesco Baracca n. 19 - 24060 San Paolo D'Argon (Bergamo), Italia. Produzione prodotto finito: produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via dei Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), Italia. Indicazioni terapeutiche: onicomicosi sostenute da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attivita' antibatterica, e' particolarmente indicata nelle infezioni miste.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': il medicinale e' collocato in classe C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura
Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |