Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 ottobre 2017
Liquidazione coatta amministrativa della «Societa' cooperativa sociale onlus Assistenza Reale», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto direttoriale del 30 marzo 2016, n. 10/SGC/2016, con il quale la «Societa' cooperativa sociale onlus Assistenza Reale» e' stata posta in gestione commissariale e l'avv. Gianluca Giorgi ne e' stato contestualmente nominato commissario governativo;
Vista l'istanza con la quale il suddetto commissario governativo richiede che la societa' sopracitata sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla relazione informativa presentata dal commissario governativo che, nell'evidenziare le difficolta' riscontrate nel prendere in consegna la gestione dell'ente, richiede l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, anche in considerazione del fatto che l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2015, ha deliberato di non voler procedere al ripianamento delle perdite, aggravando cosi' lo stato di decozione dell'ente;
Considerato, altresi', che il commissario governativo ha dichiarato di non poter proseguire oltre nell'incarico affidatogli, e che non sussistono i presupposti per la continuita' aziendale;
Considerato quanto emerge dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 52.066,00, si riscontra una massa debitoria di € 117.685,00 ed un patrimonio netto negativo di € -65.619,00;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa';
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

La «Societa' cooperativa sociale onlus Assistenza Reale», con sede in Ferrara (codice fiscale 03318320367) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Balzano (codice fiscale BLZLGU65H13F839R) nato a Napoli il 13 giugno 1965, domiciliato in Modena, viale Reiter n. 108/4.
 
Art. 2

Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: Calenda
 
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