Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2017
Modalita' di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, la fissazione delle modalita' anche telematiche di annotazione, nella carta di circolazione di cui al comma 1, denominata «documento unico», dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il pubblico registro automobilistico, che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo;
Visto altresi' l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza sull'Automobile Club d'Italia, limitatamente alle attivita' del pubblico registro automobilistico;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla richiamata disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire il rilascio del predetto documento unico a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
Ritenuta inoltre l'opportunita' di definire contestualmente le modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) DG MOT: la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) CED: il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) ACI-PRA: il servizio di gestione del pubblico registro automobilistico da parte dell'Automobile Club d'Italia;
e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile;
g) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprieta' dei predetti veicoli, redatto ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto legislativo.
 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.
 
Art. 3
Annotazioni

1. I dati di cui all'art. 2 sono annotati nel primo riquadro inferiore del retro della carta di circolazione, nel modello approvato dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000.
2. I predetti dati contengono altresi' la specificazione della natura dell'atto, del gravame o del provvedimento da annotare e la relativa data di scadenza ovvero, in assenza, la relativa data di costituzione o adozione.
 
Art. 4
Adempimenti procedurali

1. Al fine di consentire il rilascio del documento unico di circolazione e di proprieta' a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, presso la DG MOT e' istituito un comitato tecnico esecutivo, cui partecipano rappresentanti del CED e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche, con il compito di definire le specifiche di interfaccia necessarie per l'annotazione dei dati previsti dall'art. 1, di definire i requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo gestito dal CED e il sistema informativo gestito da ACI-PRA e di realizzare un idoneo ambiente di collaudo in grado di verificare tutte le predette caratteristiche.
2. Sulla base delle attivita' svolte dal comitato tecnico esecutivo di cui al comma 1, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018, il Dipartimento approva, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottare entro il 16 febbraio 2018, le nuove procedure per l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti dall'art. 1.
 
Art. 5
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2017

Il Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali e del personale
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Chiovelli

II Capo del Dipartimento
per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia
Piccirillo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone