Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 3 novembre 2017, n. 165
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.
3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.
3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»;
b) il comma 3 e' abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».
5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.
6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;
b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonche', ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche' le relative attribuzioni».
7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».
8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;
b) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».
9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita'»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)».
11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullita'.
2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di nullita'.
3. Nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'.
4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullita'».
12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» e' sostituita dalla seguente: «presentati»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».
13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis»;
b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;
c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
e) al numero 6-bis), alinea:
1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19».
15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».
16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un piu' ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».
17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se e' tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".
6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».
19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;
d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».
20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 59. - 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresi' nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste»;
b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale».
23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;
i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione».
26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi gia' attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
27. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalita' previste dal comma 4.
7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalita' previste dai commi 4 e 5.
8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;
b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 5»;
c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»;
d) il comma 3-bis e' abrogato.
31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste».
32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;
b) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale».
33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 93. - 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' giovane di eta'».
34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 11, 14,
16, 17, 18-bis, 20, 21, 22, 24, 30, 58, 59-bis, 68, 70, 71,
83-bis, 85, 86 e 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.139, Supplemento Ordinario del 3-6-1957, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta»,
che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico.
1-bis - (abrogato)».
«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle
singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al
presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al
decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il
numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna
circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi
spettanti ai collegi uninominali.
3. - (abrogato)».
«Art. 4. 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di
tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su
un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio
uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato
dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».
«Art. 11. I comizi elettorali sono convocati con
decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno
notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi
con speciali avvisi.
(abrogato).»
«Art. 14. I partiti o i gruppi politici organizzati,
che intendono presentare liste di candidati nei collegi
plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare
presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi
uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato nonche', ove iscritto nel registro di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto
ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la
sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal
notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di
trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del
gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la
titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale
nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del
gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche'
le relative attribuzioni.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un
contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di contrassegni,
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
confondibilita', congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le
effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.»
«Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il
deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al
depositante, con l'attestazione della regolarita'
dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un
contrassegno che non sia conforme alle norme di cui
all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla
notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica
gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14,
primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno
invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore
dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai
depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati
possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli
precedenti. Sono altresi' sottoposte all'Ufficio centrale
nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso
l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che
individua gli elementi minimi di trasparenza di cui
all'articolo 14, primo comma.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero
dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello
stesso termine, devono essere notificate ai depositanti
delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero
trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che
decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i
depositanti delle liste che vi abbiano interesse.»
«Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno
presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi
politici organizzati debbono presentare la designazione,
per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi
plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della
circoscrizione e dei relativi documenti.
La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato
da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun
Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette
entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
2. Con le stesse modalita' possono essere indicati,
entro il 33° giorno antecedente quello della votazione,
altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a
due, incaricati di effettuare il deposito di cui al
precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente
designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
nuova designazione si riferisce.»
«Art. 18-bis. - 1. La dichiarazione di presentazione
delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel
collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati
della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio
plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio
plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso
in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di
tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare
candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali
della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso
di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi
dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto
stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il
medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine,
l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve
essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di
cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate
che presentano il candidato. Nelle liste di candidati
presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o
gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze
linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie
candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono
specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui
all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17,
primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti
o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche
che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato
della Repubblica.
2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la
candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna
lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi
uninominali del collegio plurinominale, a pena di
inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.
3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,
all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di
candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero
dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con
arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al
collegio plurinominale e non puo' essere superiore al
limite massimo di seggi assegnati al collegio
plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non
puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena
di inammissibilita', nella successione interna delle liste
nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati
secondo un ordine alternato di genere.
3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni
lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a
livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso
delle liste nei collegi plurinominali presentate da
ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi
puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in
misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale
assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,
in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22,
primo comma, numero 6-bis).
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e'
allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di
sesso maschile e due di sesso femminile.»
«Art. 20. Le liste dei candidati nei collegi
plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi
uninominali devono essere presentati, per ciascuna
Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo,
per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Insieme con le liste dei candidati devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei
candidati e la dichiarazione di presentazione della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli
Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve
essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore
dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto
al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni
sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
candidati.
Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno la lista
intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'art. 25.
Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo
giorno antecedente quello della votazione, mette a
disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei
moduli con cui possono essere depositati le liste, le
dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi
precedenti.»
«Art. 21. - La Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale
del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona
diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di
cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle
liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,
dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle
designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato
il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria
stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.»
«Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai
sensi dell'art. 17;
1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi
politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto
o la dichiarazione di trasparenza in conformita'
all'articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi
politici organizzati che non abbiano depositato il proprio
programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
degli articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori
prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i
requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati,
per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia
stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna
lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale
all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la
sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis,
comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarita' agli
Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le
eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo
in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della
lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo
18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla
candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai
fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e
di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede
all'eventuale modifica della composizione delle liste dei
candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo
in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della
lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo
18-bis, comma 3-bis.
I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova
mente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
formali e deliberare in merito.
Nel caso in cui sia dichiarata non valida la
candidatura in un collegio uninominale, resta valida la
presentazione della lista negli altri collegi uninominali
della circoscrizione.»
«Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
1)
2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero
d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali
della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste
della coalizione, comprese le liste presentate con le
modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo
periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo
successivo, in un piu' ampio riquadro che comprende anche
le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista,
unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine
numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai
nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i
relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del comune
capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni
inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre
copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione.»
«Art. 30. - 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che
precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare
al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei
candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a
disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle
schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per la
espressione del voto.»
«Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale
dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o
scatola una scheda e, annotato il codice progressivo
alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna
all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita
copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno,
comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno
della lista e i nominativi dei candidati nel collegio
plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome
del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi
a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato
nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate
in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel
collegio uninominale.
3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna
al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando
antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo
sia lo stesso annotato prima della consegna e,
successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.
4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore
ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di
lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero,
di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.»
«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato
nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel
collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore
della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel
collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un
altro segno sulla lista di candidati nel collegio
plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato
valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del
candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto,
sul rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e un segno su un
rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il
candidato non e' collegato, il voto e' nullo.
4. - (abrogato).
5. - (abrogato).
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme
dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e
al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in
cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di
rendere riconoscibile il voto."
«Art. 68. - 1.
2.
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attributo il voto e il cognome
del candidato al quale e' attribuito il voto per l'elezione
nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Prende altresi' nota dei voti
espressi in favore del solo candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista e i voti di ciascun candidato nel collegio
uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti
sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale
sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda
non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle
operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui
al presente articolo, verifica il corretto trattamento
delle schede da parte degli scrutatori e del segretario,
evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti
di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare
al presidente eventuali violazioni di cui al precedente
periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel
verbale.»
«Art. 70. - Salve le disposizioni di cui agli articoli
58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che
presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili,
tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far identificare il proprio voto.
Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che
non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.»
«Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli
scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i
reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno
alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei
voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del
numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato
nel collegio uninominale contestati ed assegnati
provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei
motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.»
«Art. 83-bis - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2,
procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali
dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio
determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la
somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste
per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista
per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti
cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio
esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le
liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad
esse assegnato nella circoscrizione secondo la
comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda
al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione
dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso
negativo, determina la lista che ha il maggior numero di
seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra
queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore
parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a
tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la
minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo
assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di
seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non
ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e'
assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale
in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di
attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione,
tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare,
apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione.»
«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' collegi
plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista
cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale
percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, lettera e).
1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e
in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel
collegio uninominale.»
«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio
plurinominale e' attribuito, nell'ambito del medesimo
collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti,
secondo l'ordine di presentazione.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati si procede con le modalita' di cui
all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
in un collegio uninominale si procede ad elezioni
suppletive.
3-bis - (abrogato).
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in quanto applicabili.»
«Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio «Valle
d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo
7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le
modificazioni seguenti:
1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;
1-bis) (abrogato).
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della
meta';
2-bis) (abrogato).
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello
dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun
candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura
del Ministero dell'interno secondo il modello previsto
dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n.
70;
L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita
copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o
comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida
rappresenta un voto individuale.»
 

Allegato 1
(articolo 1, commi 1 e 35)

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

===================================================================== | | | | Sede dell'Ufficio | | | | | centrale | | | Circoscrizione | | circoscrizionale | +=====+====================+================+=======================+ | | | Piemonte 1, 2, | | | | | 3, 4, 5, 6, 7, | | | 1 | Piemonte 1 | 8, 9 | Torino | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Piemonte 10, 11,| | | | |12, 13, 14, 15, | | | 2 | Piemonte 2 | 16, 17 | Torino | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Lombardia 1, 2, | | | | | 3, 4, 5, 6, 8, | | | | | 9, 10, 11, 12, | | | 3 | Lombardia 1 | 13, 14, 15, 16 | Milano | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Lombardia 17, | | | | |18, 19, 20, 21, | | | 4 | Lombardia 2 | 34, 35 | Milano | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Lombardia 22, | | | | |23, 24, 25, 31, | | | 5 | Lombardia 3 | 32, 33 | Milano | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Lombardia 7, 26,| | | 6 | Lombardia 4 | 27, 28, 29, 30 | Milano | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Veneto 1, 2, 3, | | | 7 | Veneto 1 | 4, 5, 6, 7 | Venezia | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Veneto 8, 9, 10,| | | | |11, 12, 13, 14, | | | 8 | Veneto 2 | 15, 16, 17 | Venezia | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | Friuli Venezia | dell'intera | | | 9 | Giulia | Regione | Trieste | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 10 | Liguria | Regione | Genova | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 11 | Emilia-Romagna | Regione | Bologna | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 12 | Toscana | Regione | Firenze | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 13 | Umbria | Regione | Perugia | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 14 | Marche | Regione | Ancona | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Lazio 1, 2, 3, | | | | | 4, 5, 6, 7, 8, | | | | | 9, 10, 11, 15, | | | 15 | Lazio 1 | 20, 21 | Roma | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Lazio 12, 13, | | | | |14, 16, 17, 18, | | | 16 | Lazio 2 | 19 | Roma | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 17 | Abruzzo | Regione | L'Aquila | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 18 | Molise | Regione | Campobasso | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Campania 1, 2, | | | | | 3, 4, 5, 6, 7, | | | 19 | Campania 1 |8, 9, 10, 11, 12| Napoli | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Campania 13, 14,| | | | |15, 16, 17, 18, | | | 20 | Campania 2 | 19, 20, 21, 22 | Napoli | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 21 | Puglia | Regione | Bari | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 22 | Basilicata | Regione | Potenza | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 23 | Calabria | Regione | Catanzaro | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Sicilia 1, 2, 3,| | | | | 4, 5, 6, 7, 8, | | | 24 | Sicilia 1 | 9, 10 | Palermo | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | |Sicilia 11, 12, | | | | |13, 14, 15, 16, | | | 25 | Sicilia 2 | 17, 18, 19, 20 | Palermo | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 26 | Sardegna | Regione | Cagliari | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 27 | Valle d'Aosta | Regione | Aosta | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+ | | | Territorio | | | | | dell'intera | | | 28 |Trentino-Alto Adige | Regione | Trento | +-----+--------------------+----------------+-----------------------+

».
 

Allegato 2
(articolo 1, commi 1 e 35)

«Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)
I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6
Circoscrizione MOLISE
MOLISE CAMERA 1 - Molise 1
MOLISE CAMERA 2 - Molise 2».
 

Allegato 3
(articolo 1, commi 18 e 35)

«Tabella A-bis
(articolo 31, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 4
(articolo 2, commi 4 e 15)

«Tabella A
(articolo 11, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al sistema di elezione del Senato
della Repubblica

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, e' disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui e' assegnato un solo seggio, la lista e' composta da un solo candidato. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».
5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».
7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 16. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformita' ai risultati accertati;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;
i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della regione.
«Art. 16-bis. - 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;
f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)».
8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
c) nelle regioni ripartite in piu' collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo cosi' il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.
3. Nel caso di elezione in piu' collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.
2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) e' abrogata.
13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato.
14. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 e' abrogato.
15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 9, e 11 del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302,
Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993,n. 119, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su
base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma
dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi.
2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol,
e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle
circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e'
costituito un collegio uninominale. I restanti collegi
uninominali sono ripartiti nelle altre regioni
proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali
collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti validi.
2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna
circoscrizione regionale e' ripartita in collegi
plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del
territorio di collegi uninominali contigui e tali che a
ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di
seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di
liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo
proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il
numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna
circoscrizione regionale nei collegi plurinominali,
compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico
collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei
collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30
dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti
alla regione e' attribuita con metodo del recupero
proporzionale.»
«Art. 2. - (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1). 1. Il
Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale,
favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e
uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei
voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in
collegi uninominali e in collegi plurinominali.»
«Art. 9. - (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2,
lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3,
e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2,
comma 1). 1. La dichiarazione di presentazione delle liste
dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi
di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con
l'indicazione dei candidati della lista nei collegi
uninominali compresi nel collegio plurinominale, e'
disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo
18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. (abrogato).
4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,
all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di
candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero
dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con
arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al
collegio plurinominale e non puo' essere superiore al
numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In
ogni caso il numero dei candidati non puo' essere inferiore
a due ne' superiore a quattro; nei collegi plurinominali in
cui e' assegnato un solo seggio, la lista e' composta da un
solo candidato. A pena di inammissibilita', nella
successione interna delle liste nei collegi plurinominali,
i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di
genere.
4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da
ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali
della regione, nessuno dei due generi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso
delle liste nei collegi plurinominali presentate da
ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi
puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in
misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all'unita' piu' prossima. L'Ufficio elettorale regionale
assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,
in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22,
primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione
sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della
corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio
elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui
agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.»
«Art. 11. - (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13,
terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2,
lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2;
legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4
febbraio 1992, n. 70, art. 2). - 1. L'ufficio elettorale
regionale, appena scaduto il termine stabilito per la
presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato
presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero
d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali
della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle
liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni
delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna
lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine
numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati
nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni
adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici
territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i
contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti
sulle schede medesime con i colori depositati presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei
candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della
circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
giorno antecedente quello della votazione.
2.
3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a
cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle
norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al
presente testo unico.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali
debitamente piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale
nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie
diciture in lingua italiana ed in lingua francese.»
La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533 e' cosi modificata: «Delle operazioni
dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale
centrale nazionale».
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21-ter del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302,
Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio
della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione
Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei
precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme
seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve
essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno
di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In caso
di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La
dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al
deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria
del tribunale di Aosta;
b) (abrogata);
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi
uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle
tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e
successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio
elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le
sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.»
«Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale
della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del
Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della
Repubblica ne da' immediata comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perche si
proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data
della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta
giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta
delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma
3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15
settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale
termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il
termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la
proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal
mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato
scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive,
le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. (abrogato)».
 
Art. 3

Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei
collegi plurinominali

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise e' assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione e' compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata e' costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresi' conto delle unita' amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali e' pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;
e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Il Governo e' delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise e' costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione e' compreso in un collegio plurinominale;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalita' per consentire in via sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535
(Determinazione dei collegi uninominali del Senato della
Repubblica), abrogato dal comma 11 dell'articolo 8 della
legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302, Supplemento ordinario del 27
dicembre 1993.
- Per il testo dell'art. 83-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda
nelle note all'art. 1.
 
Art. 4
Elezioni trasparenti

1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;
c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
«Art. 15. - Il deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore
8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente
quello della votazione, da persona munita di mandato,
autenticato da notaio, da parte del presidente o del
segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del
Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni
festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice
esemplare.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 533 del 1993:
«Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati
che intendono presentare candidature per l'elezione del
Senato della Repubblica debbono depositare presso il
Ministero dell'interno il contrassegno con il quale
dichiarano di volere distinguere le candidature medesime,
con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14,
14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni.»
 
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie. Entrata in vigore

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».
2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».
3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'.
4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta' per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.
5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.
6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».
7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonche' gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 36 dell'articolo 2
della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia
di elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2015, come
modificato dalla presente legge:
«36. Per le prime elezioni successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di
cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per
il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o
ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017.»
- Si riporta il testo, degli articoli 4-bis e 8 della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 2002, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza
nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per
un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani
che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si
trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade
la data di svolgimento della medesima consultazione
elettorale, in un Paese estero in cui non sono
anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre
1988, n. 470. Con le stesse modalita' possono votare i
familiari conviventi con i cittadini di cui al primo
periodo.
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta
libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di
valido documento di identita', deve pervenire al comune di
iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno
antecedente la data di svolgimento della consultazione
elettorale. La richiesta e' revocabile entro il medesimo
termine ed e' valida per un'unica consultazione. Essa deve
contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico
elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore
residente all'estero deve contestualmente revocare
l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma
2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al
Ministero dell'interno le generalita' e l'indirizzo
all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di
cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il
ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento
della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno
comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per la
trasmissione agli uffici consolari competenti, che
inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali
finalizzati a garantire l'esercizio del voto per
corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita'
previste dalla presente legge.
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori
di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente
a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed
alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello
svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in
considerazione delle particolari situazioni locali e di
intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di
formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della
raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della
difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di
voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso
previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli
uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli
elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della
legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalita' definite
d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.»
«Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei
contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da
assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a
26 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti
disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna
delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
b) gli elettori residenti in Italia possono essere
candidati in una sola ripartizione della circoscrizione
Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere
candidati solo nella ripartizione di residenza della
circoscrizione Estero;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere
sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori
residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate
alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8
del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle
votazioni.
2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare
liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono
essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati
almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella
ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun
candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con
il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non
possono essere candidati nelle circoscrizioni del
territorio nazionale.».
4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto
nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche
di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello
o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno
Stato estero non possono essere candidati per le elezioni
della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero».
- Per il testo dell'art.18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si veda
nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533 si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, nonche' per le elezioni previste
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i
segretari delle procure della Repubblica, i presidenti
delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli
assessori comunali e provinciali, i componenti della
conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli
comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti
dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal
presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad
eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i
consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i
consiglieri comunali che comunichino la propria
disponibilita', rispettivamente, al presidente della
provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le
modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono
nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature.»
 
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