Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 ottobre 2017 |
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 26 luglio 2017. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recate «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione»; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017 registrato dalla Corte dei conti al protocollo n. 212 del 29 marzo 2017 il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e le relative disposizioni attuative; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande; Visto il Programma Operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno 2017; Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del Programma FEAMP 2014/2020 e' pari a euro 978.109.682,20; Considerato che nel citato Programma Operativo sono stati assegnati alla Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento (UE) n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00; Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di Gestione del PO FEAMP 2014/2020; Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2017 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualita' 2017 ad esclusione delle unita' operanti nelle regioni ultraperiferiche (oceaniche); Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 26 luglio 2017 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento; Considerato che ai sensi del citato Programma Operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti; Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n. 508/2014 per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;
Decreta:
Art. 1 Aiuto alle imprese di pesca
1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 26 luglio 2017 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo. 2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di euro 7.349.680,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili dalle economie delle annualita' precedenti, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento (UE) n. 508/2014. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti a trenta giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 26 luglio 2017, in conformita' al disposto del Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020. 5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avra' diritto all'aiuto. 6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 26 luglio 2017 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso e' tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilita' del medesimo. 7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sara' corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo Regolamento Delegato (UE) n. 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2015. 8. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente decreto. 9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del 26 luglio 2017, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. |
| Allegato 1
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| Art. 2 Misura sociale a sostegno del reddito
1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 26 luglio 2017, e' prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 232/2016 (stabilita' 2016). Le modalita' attuative della predetta misura sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 6 ottobre 2017
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-857 |
| Allegato 2
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