IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia»; Visto l'art. 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2014, del regime derogatorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 343 del maggio 2013, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima Regione»; Vista la nota protocollo n. 7120 del 31 luglio 2017, con cui la Regione Puglia, nel trasmettere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati per il rientro nell'ordinario, ha rappresentato la necessita' di una proroga, fino al 31 dicembre 2017, della contabilita' speciale mantenuta in vita ai sensi dell'art. 1, comma 6, della sopra citata ordinanza n. 343/2016, al fine di procedere all'ultimazione degli stessi; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Acquisita l'intesa della Regione Puglia; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 343 del 9 maggio 2016, il Dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, titolare della contabilita' speciale n. 2701, e' autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilita' fino al 31 dicembre 2017. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2017
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |