Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 24 ottobre 2017 |
Chiusura della struttura «Oasi degli Animali - Oasi di Ivan», in Polpenazze del Garda. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE; Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, e' disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza di giardino zoologico, di cui al comma 1 del citato articolo; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che obbliga le strutture, aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, ad adeguarsi entro due anni dalla stessa data alle prescrizioni dello stesso decreto; Vista la nota in data 8 luglio 2010, acquisita al prot. n. 15227, con la quale il sig. Roberto Dancelli, proprietario della struttura «Oasi degli animali», ubicata in via Montecanale, Polpenazze del Garda (Brescia), ha presentato la domanda per il rilascio della licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, cosi' come previsto all'allegato 4, punto A), del medesimo decreto; Vista la nota prot. n. 20454 del 27 settembre 2010, con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha richiesto all'istante integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, al fine di provare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e alla quale la struttura non ha mai fornito riscontro; Vista la nota prot. n. 22156 del 31 ottobre 2014, con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha richiesto al Corpo forestale dello Stato di effettuare un sopralluogo di verifica sullo stato della struttura «Oasi degli animali - Oasi di Ivan», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; Vista la nota 10527 del 27 febbraio 2015 del Corpo forestale dello Stato, acquisita al prot. n. 3761, recante il verbale del Servizio CITES territoriale di Bergamo, relativo al sopralluogo di verifica richiesto, e dal quale e' risultato che la struttura e' parzialmente aperta al pubblico, le specie esposte sono Equus caballus (3 unita') e Dama dama (20 unita'); Vista la nota prot. n. 15692 del 6 agosto 2015, della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, recante la comunicazione del diniego all'istanza di licenza di giardino zoologico, presentata l'8 luglio 2010 dal sig. Roberto Dancelli, proprietario della struttura «Oasi degli animali - Oasi di Ivan», ubicata in via Montecanale, Polpenazze del Garda (Brescia), perche' non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmesso con nota prot. n. GAB/10418 del 26 ottobre 2015; Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. n. GAB/10491 del 21 ottobre 2016; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella propria riunione in data 22 giugno 2017;
Decreta:
Art. 1
1. E' disposta la chiusura della struttura «Oasi degli animali - Oasi di Ivan», ubicata in via Montecanale, Polpenazze del Garda (Brescia), ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. |
| Art. 2
1. Resta fermo in capo al proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3, comma 1, lettere e), f), g), h), ed i) ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del suddetto decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Roma, 24 ottobre 2017
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina |
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